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Bimbi sicuri

ID 2436 | | Visite: 9323 | Documenti Marcatura CE ENTIPermalink: https://www.certifico.com/id/2436

Bimbi sicuri

La sicurezza nel mondo del bambino

Sono 2 le pubblicazioni della Camera di Commercio di Milano dedicate alla sicurezza nel mondo dei bambini, l'Edizione Estiva e l'Edizione Invernale.

Edizione Estiva
- Giocare all’aria aperta
- Il parco giochi
- Le altalene
- Gli scivoli
- Le attrezzature gonfiabili ad aria
- L’angolo della psicologa
- I palloncini e gli aquiloni
- Nell’acqua Le piscine
- Le piscine private
- Le piscine gonfiabili
- Divertirsi in acqua
- Salvagenti con mutandina
- I braccioli
- I consigli della pediatra
- In “movimento”
- Le sacche e gli zaini porta-bambini
- I passeggini e le carrozzine
- In bicicletta
- La prima bicicletta
- I monopattini
- Pattini a rotelle, pattini in linea e gli skateboards
- I primi motori
- I consigli della pediatra
- Al sole
- Le creme solari
- Gli occhiali da sole
- I consigli della pediatra

Edizione Invernale

- Il Natale
- Le luci di natale
- I festeggiamenti di Capodanno
- Giocare è Crescere
- Le principali Direttive comunitarie applicabili ai giocattoli
- Le norme armonizzate EN 71
- La sicurezza generale dei prodotti Prodotti che simulano alimenti
- Gli accendini
- I videogiochi
- In viaggio
- I seggiolini da auto e gli adattatori
- Sulla neve
- Abbigliamento per i bambini
- Laccetti e corde
- Abbigliamento notturno

Sono tanti e diversificati gli interventi legislativi, soprattutto a livello comunitario, che si preoccupano di proteggere i bambini da potenziali rischi e pericoli. Ancora più numerose le norme tecniche elaborate dagli enti normatori nazionali e comunitari (UNI per l’Italia e CEN per l’Unione Europea) che forniscono ai fabbricanti i parametri costruttivi che allo stato della tecnica sono ritenuti più adeguati per i prodotti destinati ai bambini e che rispondono quindi ad un elevato standard di tutela dei più piccoli.

Obiettivo dell’iniziativa è ricondurre tali differenti interventi a gruppi omogenei di argomenti, riferendoli a situazioni della vita comune, per consentirne una più facile conoscenza a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di bambini e della loro sicurezza.

La Camera di Commercio di Milano, impegnata quotidianamente attraverso il proprio Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica nell’attività di vigilanza per la verifica della conformità e sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, intende contribuire a diffondere tra i soggetti interessati qualche spunto di maggior attenzione e informazione sui prodottti che facilmente vengono a contatto con i bambini.

Le principali Direttive comunitarie applicabili ai giocattoli

La nuova direttiva 2009/48/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 54/2011.
Ha sostituito la 88/378/CEE a partire dal 20 luglio 2011 per i requisiti fisico-meccanici ed elettrici e la sostituirà dal 20 luglio 2013 per i requisiti chimici.
Si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Altre Direttive applicabili ai giocattoli e ai loro accessori:

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 194/2007 (si applica ai giocattoli contenenti componenti elettronici o motori).

Direttiva R&TTE 1999/5/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 269/2001 (si applica ai giocattoli radiocomandati)

Alcuni accessori venduti insieme ai giocattoli con funzioni di protezione (ad es. caschi per utilizzatori di biciclette o skateboard, gomitiere, ginocchiere, occhiali da sole, ecc.) non sono giocattoli, ma Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

A tali accessori si applica la Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs. 475/1992.

Il trasformatore o il caricabatterie fornito in dotazione con alcuni giocattoli elettrici non è considerato parte del giocattolo, ed è soggetto, oltre che alle Direttive applicabili ai prodotti elettrici qui elencate, anche alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE ex 73/23) recepita in Italia con Legge 791/77.

Direttiva 2001/95/CE sulla Sicurezza Generale dei Prodotti, recepita in Italia dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo, Artt. 102-113) (si applica ai giocattoli per gli aspetti di sicurezza non considerati dalle Direttive specifiche).

Direttiva RAEE 2002/96/CE e Direttiva RoHS 2002/95/CE, recepite in Italia con D.Lgs. 151/2005 sullo smaltimento a fine vita e sulla limitazione della presenza di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (si applica ai giocattoli in cui la funzione primaria dipende dall’elettricità).

Direttiva Batterie 2006/66/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 188/2008 (si applica alle batterie contenute nei giocattoli).

Direttiva Cosmetici 76/768/CEE, recepita in Italia con Legge 713 del 1986 (si applica ai giocattoli che contengono cosmetici destinati ad essere applicati al bambino).

Regolamento REACH Regolamento CE N 1907/2006 (che sostituisce, incorporandone i requisiti, la Direttiva 76/769/CEE e successive modifiche).

Le norme armonizzate EN 71

La presunzione di conformità è data dall’applicazione, da parte del fabbricante, delle norme armonizzate:

EN 71-1 “Sicurezza dei giocattoli. Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”
Questa norma stabilisce specifici requisiti (esempio acustica, stabilità, resistenza strutturale) e metodi di test atti a valutare la sicurezza di giocattoli nuovi e tiene conto della durata di utilizzo normale e prevedibile di tali giocattoli considerando il comportamento abituale dei bambini. La norma specifica anche requisiti per l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura. Non tratta gli strumenti musicali, le attrezzature sportive o articoli simili, ma include le loro versioni giocattolo. Inoltre non si applica agli articoli, che non sono considerati giocattoli e sono elencati nell’allegato I della Direttiva 2009/48/CE Sicurezza Giocattoli.

EN 71-2 “Sicurezza dei giocattoli. Parte 2: Infiammabilità”
Questa norma comprende i requisiti generali di infiammabilità per tutti i giocattoli e requisiti specifici e metodi di prova relativi ai giocattoli elencati di seguito, che sono considerati quelli che presentano il rischio più elevato:
• giocattoli da indossare sulla testa
• giocattoli da travestimento quali i costumi di carnevale, Halloween, ect.
• i giocattoli destinati a farvi entrare un bambino quali tende e casette
• giocattoli morbidi imbottiti con una superficie pelosa o in tessuto.

EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli. Parte 3: Migrazione di alcuni elementi”
Questa norma verifica un aspetto di sicurezza chimica dei giocattoli: stabilisce requisiti e metodi di prova per analizzare la migrazione di alcuni elementi antimonio, arsenico, bario, cadmio, cromo, piombo, mercurio e selenio dai materiali dei giocattoli.

EN 71-4 “Sicurezza dei giocattoli. Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse”
La norma specifica i requisiti relativi alla quantità massima di alcune sostanze e preparati utilizzati nei set sperimentali per chimica e attività connesse. Essa inoltre si applica ai giocattoli che permettono di effettuare degli esperimenti nel campo delle scienze della mineralogia, biologia, fisica, microscopia e della scienza ambientale ogni volta che essi contengono una o più sostanze e/o preparati chimici.

EN 71-5 “Sicurezza dei giocattoli. Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per la chimica”
La norma specifica i requisiti relativi alle sostanze e ai materiali utilizzati nei giochi chimici (set) esclusi i set sperimentali per la chimica. La norma si applica a:
• set di calchi per gesso;
• materiali di smaltatura ceramici e vetrosi forniti con set per laboratori in miniatura;
• set di argilla a base di PVC plastificato da indurire in forno;
• set di modellatura plastica;
• set di inclusione;
• set di sviluppo fotografico;
• adesivi, pitture, vernici, diluenti e agenti di pulitura (solventi) forniti o raccomandati nei set per modelli.

EN 71-7 “Sicurezza dei giocattoli - Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova”
La norma specifica i requisiti per le sostanze e materiali usati nelle pitture a dito e si applica esclusivamente alle pitture a dito.

EN 71-8 “Sicurezza dei giocattoli. Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno”
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per i giocattoli di attività per uso domestico spesso fissati a o che incorporano una trave trasversale e giocattoli simili destinati ai bambini di età inferiore ai 14 anni, che giocano sopra di essi o al loro interno e che spesso devono reggere il peso di uno o più bambini. La nuova versione della norma EN 71 parte 8 include anche requisiti per le piscinette per uso domestico, i giochi di attività gonfiabili e i tunnel giocattolo. Lo scopo e il campo di applicazione escludono le attrezzature destinate all’uso in scuole, asili, aree da gioco pubbliche, ristoranti, centri commerciali e aree pubbliche simili trattate all’interno della norma EN 1176.
Nota: Il giocattolo o l’imballaggio, se presente, devono recare un’etichetta chiaramente leggibile con l’indicazione “Solo per uso domestico” e che indichi inoltre se esso è destinato all’uso interno o esterno.

EN 62115 “Sicurezza dei giocattoli elettrici”
La norma tratta la sicurezza dei giocattoli che hanno almeno una funzione che dipende dall’elettricità. La norma specifica anche dei requisiti aggiuntivi per giocattoli che incorporano laser e diodi luminosi. I trasformatori per giocattoli e i caricatori di batterie non sono considerati un giocattolo, anche se sono forniti con lo stesso.

Camera Commercio MI

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
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Tags: Marcatura CE Direttiva giocattoli RAPEX

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