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Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 2005

ID 23969 | | Visite: 76 | Direttiva esplosivi uso civilePermalink: https://www.certifico.com/id/23969

Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005

ID 23969 | 13.05.2025 / In allegato

Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005
Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.

...

Nel complesso delle misure recate dal Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa, appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.

Le misure all'uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di richiamare particolarmente l'attenzione del personale dipendente, anche per gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.

Art. 7 - Disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telecomunicazioni.

- Disciplina della licenza.

L'articolo 7 del Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 stabilisce che, a decorrere dal 17 agosto 2005 e fino al 31 dicembre 2007, "chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore".

Con tutta evidenza l'articolo in questione non si applica ai servizi postali né ai servizi di telecomunicazione offerti all'utenza attraverso gli strumenti commerciali propri e, comunque, diversi dalle fattispecie specificamente indicate dallo stesso articolo. Esso, inoltre, espressamente esclude l'assoggettamento a licenza della mera "installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale", sicché la tassatività dell'esclusione implica che la licenza occorre per l'offerta al pubblico - in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati - di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi (come precisa il decreto interministeriale del 16 agosto corrente di cui si dirà appresso) tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).

Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la licenza in parola, come non incide sulle attribuzioni del Ministero delle Comunicazioni in materia di servizi di telecomunicazioni, che rimane disciplinata dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, così neppure incide sulle attribuzioni degli Enti locali in materia di attività commerciali, sicché essa si configura come una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statuale, aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale ad es., per i pubblici esercizi, quella prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle leggi di P.S. e dall'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella di cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, che costituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ivi disciplinate.

Alla licenza di cui trattasi si applicano, per espressa indicazione dell'art. 7 del D.L. n. 144 in argomento, le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S. concernenti:
a) le autorizzazioni di polizia (Titolo I - Capo III), fra cui, particolarmente, quelle degli artt. 9 (prescrizioni), 10 e 11 (condizioni per il rilascio, la sospensione e la revoca);
b) i controlli e le sanzioni (Titolo I - Capo IV), e, particolarmente, l'art. 16 (controlli) e l'art. 17 (sanzioni penali);
c) la disciplina generale dei pubblici esercizi (Titolo III - Capo II), fra cui, particolarmente, quelle degli artt. 92 (ulteriori condizioni di rilascio), 93 (conduzione tramite rappresentanza) e 100 (sospensione della licenza per motivi di pubblica sicurezza);
e quelle corrispondenti del regolamento di esecuzione (fra cui gli artt. 152 e 153).

In conseguenza di quanto sopra, la domanda da inoltrare alla Questura, con le modalità indicate nella circolare ministeriale 11001/114/1 (2) Gab. del 16 agosto scorso, redatta in conformità al modello in all. 1 , sarà corredata di copia della dichiarazione già inoltrata al Ministero delle Comunicazioni, secondo il modello prescritto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 259, e di copia della documentazione di trasmissione. Per installazioni che non dovessero rientrare nel campo di applicazione del predetto art. 25, la domanda sarà acquisita con riserva di verifica presso il Ministero competente.

Analoghe modalità dovranno osservarsi per la regolarizzazione degli esercizi già operanti, per i quali il comma 2 dell'art. 7 consente di richiedere la licenza entro il 26 settembre 2005.

Si chiarisce che, fatti salvi gli esercizi già in funzione, la data di inizio delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di cui al comma 3 dell'art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990).

Ciò implica che entro lo stesso termine le Questure dovranno svolgere gli accertamenti di rito, con particolare attenzione ai profili di sicurezza, dandone comunicazione alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, anche ai fini di un eventuale approfondimento informativo nelle sedi più appropriate, e, se trattasi di stranieri, alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, al fine di un eventuale approfondimento attraverso i canali di scambio informativo con gli organi di polizia esteri.

Di converso, nel caso in cui la domanda sia presentata per il tramite di un Commissariato di pubblica sicurezza o di un Comando territoriale dei Carabinieri, i predetti Uffici, verificata la completezza della documentazione, provvederanno a trasmettere rapidamente il carteggio alla Questura, corredato delle informazioni di competenza e segnalando le eventuali controindicazioni ai fini della sicurezza.

Nel rammentare che il diniego della licenza è suscettibile di ricorso gerarchico al Prefetto oltre che, ovviamente, di ricorso giurisdizionale, si richiama l'attenzione sull'esigenza che gli elementi addotti nella motivazione non arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni e degli atti comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.

Ove le controindicazioni dovessero emergere successivamente e, comunque, in ogni altro caso in cui si verifichino successivamente le condizioni negative di cui all'art. 11 e all'art. 92 del TULPS, si provvederà in via di autotutela, anche a mente dell' art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, informando anche il Ministero delle Comunicazioni per i provvedimenti di competenza.

- Decreto interministeriale 16 agosto 2005.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le attività disciplinate dall'art. 7 sono specificamente sottoposte alle disposizioni tecniche del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, adottato il 16 agosto 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile anche sul sito web di questo Ministero (www.interno.it); esse ineriscono principalmente:
- all'obbligo di identificazione delle persone che accedono ai servizi telefonici o telematici offerti;
- alle misure che debbono essere adottate al fine di impedire l'accesso ai predetti servizi in assenza della previa identificazione;
- al monitoraggio degli accessi ed alla conservazione dei dati fino al 31 dicembre 2007, a disposizione degli organi giudiziari e di polizia, come specificato nel medesimo decreto.

Si rinvia, pertanto, al decreto medesimo, sottolineando che l'osservanza degli obblighi ivi prescritti prescinde dal regime autorizzatorio delle attività esercitate e va quindi assicurata anche da parte di coloro che già svolgono le attività in argomento, indipendentemente dagli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 7. In particolare, gli obblighi di identificazione e registrazione devono essere assolti anche dagli esercenti attività ricettive, laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò non esclude che l'identificazione avvenga contestualmente a quella richiesta a norma dell'art. 109 del T.U. delle leggi di P.S..

- Disciplina dei controlli.

Anche relativamente agli esercizi ed ai circoli interessati all'applicazione dell'art. 7 del D.L. n. 144 i controlli vanno effettuati ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a mezzo di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; va tuttavia sottolineato che l'accesso ai dati di registrazione e di monitoraggio specificamente indicati dal decreto interministeriale del 16 agosto è riservato, per espresse disposizioni dello stesso decreto (art. 1, comma 1, lettera e), e comma 2) e dell'art. 7 (comma 5) del D.L. n. 144, agli organi giudiziari o di polizia giudiziaria, secondo le norme del codice di procedura penale, nonché al personale della Polizia postale e delle comunicazioni specificamente designato, il quale potrà accedere ai dati del traffico telematico solo previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, secondo le norme vigenti.

Per completezza si aggiunge che l'esercizio delle attività qui in argomento in assenza di licenza, o in violazione degli obblighi ad esse inerenti, rientra fra le fattispecie previste e punite dall'art. 17 del Testo Unico delle leggi di P.S., appositamente richiamato, fra le disposizioni del Capo IV del Titolo I dello stesso T.U., dal comma 3 dell'art. 7 qui in commento.

Conseguentemente, la polizia giudiziaria adotterà le misure previste dal codice di procedura penale per l'interruzione delle attività costituenti reato.

Art. 8 - Integrazione della disciplina amministrativa in materia di esplosivi.

- Inquadramento normativo.

Con l'articolo 8 del Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 si è inteso integrare e aggiornare la disciplina vigente in materia di esplosivi prevedendo:
a) con i commi 1 e 2, la possibilità, rimessa ad un apposito decreto ministeriale, più avanti illustrato, di circoscrivere la circolazione e l'impiego di alcuni tipi di detonatori o di esplosivi che possono meglio prestarsi all'occultamento o ad impieghi criminosi e di incrementare la sicurezza, contro il rischio di indebita sottrazione, delle attività concernenti, particolarmente, il trasporto, il posizionamento e lo sparo degli esplosivi;
b) con i commi 3 e 4, l'integrazione dell'art. 163, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, conseguentemente, della disciplina recata nell'art. 27 del D.P.R. n. 302 del 1956, concernente il mestiere di "fochino";
c) con il comma 5, l'integrazione della legge 2 ottobre 1967, n. 895, con un art. 2-bis volto a sanzionare penalmente "chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni, in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica, sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali".

Su quest'ultima disposizione, specifiche indicazioni, anche di carattere interpretativo ed applicativo, sono contenute nella circolare ministeriale n. 11001/114/1 Gab. del 16 agosto scorso, sicché alle stesse si fa integrale rinvio.

Per quanto concerne gli altri interventi recati dall'articolo 8 qui in esame, si precisa quanto segue.

- Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia di esplosivi.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile anche nel sito web di questo Ministero (www.interno.it), sono state disposte speciali misure di sicurezza per la commercializzazione, il trasporto e l'impiego degli esplosivi.

In particolare:

1. l'art. 1 prescrive il temporaneo divieto - dal 1° settembre c.a. (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2007 - delle attività concernenti i detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità ed i prodotti bi-(o pluri-)componenti per la realizzazione estemporanea di esplosivi, commercializzati in confezioni portatili, fatte salve quelle inerenti ai soli impieghi operativi, addestrativi e di studio per le esigenze delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato. Conseguentemente, eventuali autorizzazioni o licenze adottate anteriormente devono essere revocate o sospese, fatti salvi gli effetti prodotti e quelli immediatamente conseguenti (es. deposito di materiali già prodotti o importati), e fatte salve le autorizzazioni inerenti a materiali destinati, sulla base dei contratti in corso, alle esigenze delle FF.AA. o di polizia.

Giova precisare che per detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità si intendono quelli così definiti nel decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 21 aprile 1979, agli artt. 1 e 5, (per i quali, cioè, l'impulso di accensione è compreso fra 0,8 e 1000 mWs/Ohm), finora ammessi nel mercato nazionale degli esplosivi per uso civile. Per prodotti bi-(o pluri-)componenti per la realizzazione estemporanea di esplosivi si intendono quei prodotti, di per sé inerti o, al massimo, infiammabili, commercializzati nelle dosi opportune in due o più contenitori, i quali, all'atto della miscelazione o a breve distanza di tempo producono sostanze esplosive; si tratta di prodotti, è opportuno ricordare, finora non autorizzati e non ammessi nel mercato nazionale degli esplosivi per usi civili, indipendentemente dalle caratteristiche di confezionamento.

Per i detonatori sopra indicati è previsto un periodo breve di smaltimento delle scorte, fino al 31 ottobre p.v., per le sole attività di cava, estrattive o di ingegneria civile. Sicché, trascorso tale periodo, le quantità residue dovranno essere distrutte (con le modalità che saranno a suo tempo precisate), senza diritto a rimborso o indennizzo, oppure versate, nei quindici giorni successivi, nel più vicino deposito delle FF.AA. o di polizia, ovvero in depositi appositamente autorizzati dal prefetto, con oneri di custodia a carico degli interessati, fatta eccezione per i quantitativi destinati, sulla base dei contratti in corso, agli approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite per le esigenze delle predette FF.AA. o di polizia.

A proposito di quanto sopra, si sottolinea l'opportunità che il rilascio, a domanda degli interessati che siano già titolari di una licenza di deposito di materiali esplodenti di 2^ e 3^ categoria, della speciale autorizzazione prefettizia per la custodia dei detonatori residui, propri o di terzi, sia subordinato ad una puntuale verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza e di vigilanza del deposito, rapportate ai quantitativi massimi per i quali la custodia stessa è autorizzata, ed alla disponibilità di idonei locali per il deposito dei detonatori, separati da quelli destinati ad accogliere gli altri esplosivi, oltre che dei requisiti di affidabilità del titolare della licenza.

L'autorizzazione sarà comunque subordinata alla predisposizione di uno speciale registro delle operazioni di deposito in custodia, con la specifica prescrizione di annotarvi, per ciascuna consegna, qualità e quantità dei materiali, ditta interessata, data della presa in carico, estremi identificativi della persona che procede alla consegna e di quella che procede all'accettazione e relative sottoscrizioni e somme eventualmente versate come anticipo di quelle dovute per la custodia. L'autorizzazione dovrà, inoltre, contenere idonee prescrizioni per la sigillatura di sicurezza dei contenitori e per le misure anti-asporto degli stessi.

In relazione a quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti sono pregati di assicurare la massima diffusione delle prescrizioni del menzionato decreto e di quelle qui riportate, e di predisporre, anche d'intesa con le Autorità militari e con gli organi di polizia competenti, l'elenco dei depositi abilitati, da porre a disposizione delle ditte interessate.

Si precisa che, esaurita la fase transitoria, le attività relative ai detonatori elettrici a bassa e media intensità e agli altri prodotti riservati all'impiego delle FF.AA. e Corpi armati dello Stato saranno consentite, per il periodo di vigenza delle limitazioni, solo agli operatori muniti di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di P.S..

Si richiama, infine, l'attenzione sul comma 2 dell'art. 1 del D.M., il quale prescrive che sui predetti detonatori, importati, prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, idonei ad assicurarne la tracciabilità. Premesso che il riferimento va fatto alle indicazioni di carattere generale già fornite con la circolare 557/PAS. 12664 - XV.H.MASS. (53) del 5 maggio 2005 (in G.U. n. 144 del 23 giugno 2005), gli interessati potranno presentare documentata istanza di approvazione a questo Ministero.

Per completezza, si aggiunge che rimangono destinati al mercato civile i detonatori elettrici ad alta (o altissima) intensità, aventi un impulso di accensione superiore a 1000 mWs/Ohm e, comunque, quelli per i quali la corrente di non accensione sia calcolata fino a 4 Ampere.

[...] Segue in allegato

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