Decreto 30 giugno 2021

Decreto 30 giugno 2021 / Nuovi (peggiorativi) valori di parametro aggiornati nuova Direttiva acque (UE) 2020/2184
Decreto 30 giugno 2021
Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto...
ID 20689 | 31.10.2023
Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio
GU L 2023/2413 del 31.10.2023
Entrata in vigore: 20.11.2023
Recepimento IT entro il 21.05.2025
Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5
Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
(GU n.15 del 20.01.2026)
Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2026
...
Rettifiche:
- Rettifica direttiva (UE) 2023/2413 - 07.02.2024
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Articolo 1 Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 2 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 3 Modifiche della direttiva 98/70/CE
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Articolo 4 Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri assicurano che i dati raccolti e comunicati all’autorità designata dallo Stato membro per l’anno 2023 o parte di esso a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, terzo comma, e dell’articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva 98/70/CE, che sono soppressi dall’articolo 3, punto 4), della presente direttiva, siano presentati alla Commissione.
2. La Commissione include i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in tutte le relazioni che è tenuta a presentare a norma della direttiva 98/70/CE.
Articolo 5 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 maggio 2025.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 6), relativamente all’articolo 15 sexies della direttiva (UE) 2018/2001, e all’articolo 1, punto 7) relativamente agli articoli 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies e 16 septies, entro il 1° luglio 2024.
Essi informano immediatamente la Commissione in merito a tali misure.
Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6 Abrogazione
La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Articolo 7 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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