Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
ID 921 | | Visite: 42780 | Prevenzione Incendi | Permalink: https://www.certifico.com/id/921 |
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Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi
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DPR 151/2011 Testo consolidato |
ID 921 | Update 19.01.2021
Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982
Documento Tabella Attività e RTV (al link il Documento formato PDF)
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
N |
N.* |
ATTIVITA' |
CATEGORIA A |
CATEGORIA B |
CATEGORIA C |
Regola_Tecnica______________ |
Obbligo Codice [1] |
1 |
1 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h. |
|
|
Tutti |
Decreto 3 febbraio 2016 Quadro normativo |
No |
2 |
2 |
Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa |
|
Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa |
tutti gli altri casi |
Decreto 16 aprile 2008 Decreto 17 aprile 2008 |
No |
3 |
3 |
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: |
|
|
|
--- |
No |
3a |
a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: |
|
rivendite, depositi fino a 10 m3 |
Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3 |
No | ||
3b |
b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg: |
Depositi di GPL fino a 300 kg |
rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg |
Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg |
No | ||
4 |
4 |
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: |
|
|
|
--- | No |
4a |
a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: |
|
fino a 2 m3 |
oltre i 2 m3 |
No | ||
4b |
b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3 |
Depositi di GPL fino a 5 m3 |
- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3 |
- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3 |
No | ||
5 |
5 |
Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3: |
|
fino a 10 m3 |
oltre i 10 m3 |
Circolare 15 ottobre 1964 n. 99 | No |
6 |
6 |
Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa |
fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8. |
oltre 2,4 MPa |
|
D.M. 24 novembre 1984 Decreto 16 aprile 2008 Decreto 17 aprile 2008 |
No |
7 |
96 |
Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 |
|
|
Tutti |
No | |
8 |
97 |
Oleodotti con diametro superiore a 100 mm |
|
tutti |
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Quadro normativo | No |
9 |
8 |
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. |
|
fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. |
oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. |
Quadro normativo | Si |
10 |
12 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3 |
|
fino a 50 m3 |
oltre 50 m3 |
DM 31 Luglio 1934 | No |
11 |
14 |
Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3. |
|
fino a 100 m3 |
oltre 100 m3 |
DM 31 Luglio 1934 | No |
12 |
15 |
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 |
liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 |
Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A) |
liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3 |
No | |
13 |
7
|
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti
|
No | ||||
13a |
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi |
Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C |
Solo liquidi combustibili |
tutti gli altri |
No | ||
13b |
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) |
|
|
tutti |
Decreto 23 ottobre 2018 (H2) |
No | |
14 |
21 |
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. |
|
fino a 25 addetti |
oltre 25 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
15 |
22 |
Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 |
fino a 10 m3 |
oltre 10 m3 e fino a 50 m3 |
oltre 50 m3 |
No | |
16 |
23 |
Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 |
|
|
tutti |
--- | No |
17 |
24 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. |
|
|
tutti |
RD 635/40 | No |
18 |
25 |
Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. |
|
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" |
Esercizi di minuta vendita di sostanzeesplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. |
RD 635/40 | No |
19 |
26 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici |
|
|
tutti |
RD 635/40 | Si |
20 |
27 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini ealcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici |
|
|
tutti |
RD 635/40 | Si |
21 |
28 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili. |
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|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
22 |
29 |
Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno |
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|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
23 |
31 |
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo |
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|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
24 |
32 |
Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 Kg |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
25 |
30 |
Fabbriche di fiammiferi; |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
26 |
34 |
Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
27 |
35 |
Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg |
|
Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg |
Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
28 |
36 |
Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg |
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|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
29 |
37 |
Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè |
|
|
tutti |
Quadro normativo | Si |
30 |
38 |
Zuccherifici e raffinerie dello zucchero |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
31 |
39 |
Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg |
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|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
32 |
41 |
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
33 |
42 |
Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
34 |
43 |
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. |
|
fino a 50.000 kg |
oltre 50.000 kg |
Quadro normativo | Si |
35 |
44 |
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg |
|
depositi fino a 20.000 kg |
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
36 |
46 |
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m |
|
fino a 500.000 kg |
oltre 500.000 kg |
Quadro normativo | Si |
37 |
47 |
Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg |
|
fino a 50.000 kg |
oltre 50.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
38 |
48 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg |
|
fino a 10.000 kg |
oltre 10.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
39 |
49 |
Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti. |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
40 |
50 |
Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
41 |
51 |
Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive |
fino a 25 persone presenti |
oltre 25 e fino a 100 persone presenti |
oltre 100 persone presenti |
--- | No |
42 |
53 |
Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2 |
|
fino a 2.000 m2 |
oltre 2.000 m2 |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
43 |
54 |
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg |
|
depositi fino a 50.000 kg |
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg |
Quadro normativo | Si |
44 |
57 |
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg |
|
depositi fino a 50.000 kg |
Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
45 |
59 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili |
|
fino a 25 addetti |
oltre 25 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
46 |
60 |
Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg |
|
fino a 100.000 kg |
oltre 100.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
47 |
61 |
Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg. |
|
fino a 100.000 kg |
oltre 100.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
48 |
63 |
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 |
|
Macchine elettriche |
Centrali termoelettriche |
No | |
49 |
64 |
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. |
fino a 350 kW |
oltre 350 kW e fino a 700 kW |
oltre 700 kW |
D.M. 13 Luglio 2011 | No |
50 |
65 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti |
|
fino a 25 addetti |
oltre 25 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
51 |
66 |
Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; |
|
fino a 25 addetti. |
oltre 25 addetti. |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
52 |
68 |
Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti |
|
fino a 25 addetti |
oltre 25 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
53 |
72 |
Officine per la riparazione di: |
|
a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m2 |
a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2 |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
54 |
72 |
Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti |
|
fino a 50 addetti |
oltre 50 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
55 |
- |
Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 |
|
fino a 5.000 m2 |
oltre 5.000 m2 |
D.M. 1 luglio 2014 | No |
56 |
73 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti |
|
fino a 50 addetti |
oltre 50 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
57 |
74 |
Cementifici con oltre 25 addetti |
|
|
tutti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
58 |
75 |
Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). |
|
Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i |
Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62 |
--- | No |
59 |
77 |
Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) |
|
|
tutti |
--- | No |
60 |
78 |
Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione. |
|
|
tutti |
--- | No |
61 |
79 |
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] |
|
|
tutti |
--- | No |
62 |
80 |
Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: |
|
|
tutti |
--- | No |
63 |
81 |
Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito. |
|
fino a 5.000 kg |
oltre 5.000 kg |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
64 |
82 |
Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti |
|
fino a 50 addetti |
oltre 50 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
65 |
83 |
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . |
|
fino a 200 persone |
oltre 200 persone |
D.M. 18 marzo 1996 |
No |
66 |
84 |
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; |
fino a 50 posti letto |
oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; |
oltre 100 posti letto |
|
Si [2] Modalità alternative sono escluse per: strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini |
67 |
85 |
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; |
fino a 150 persone |
oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido |
oltre 300 persone |
D.M. 26 agosto 1992 (scuole) Decreto 16 luglio 2014 (asili) |
Si [2] Modalità alternative sono escluse per:
|
68 |
86 |
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; |
fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2 |
Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2 |
oltre 100 posti letto |
No | |
69 |
87 |
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. |
fino a 600 m2 |
oltre 600 e fino a 1.500 m2 |
oltre 1.500 m2 |
D.M. 27 luglio 2010 | Si [2] con Modalità alternative |
70 |
88 |
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg |
|
fino a 3.000 m2 |
oltre 3.000 m2 |
Si | |
71 |
89 |
Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti |
fino a 500 persone |
oltre 500 e fino a 800 persone |
oltre 800 persone |
D.M. 22 febbraio 2006 | Si [2] con Modalità alternative |
72 |
90 |
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. |
|
|
tutti |
Quadro normativo | Si [2] con Modalità alternative per: edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi |
73 |
- |
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. |
|
fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2 |
oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2 |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
74 |
91 |
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW |
fino a 350 kW |
oltre 350 kW e fino a 700 kW |
oltre 700 kW |
Quadro normativo | No |
75 |
92 |
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 . |
Autorimesse fino a 1.000 m2 |
Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2 |
Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili |
Si |
|
76 |
93 |
Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. |
|
fino a 50 addetti |
oltre 50 addetti |
Decreto 3 agosto 2015 | Si |
77 |
94 |
Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m |
fino a 32 m |
oltre 32 m e fino a 54 m |
oltre 54 m |
D.M. 16 maggio 1987 n. 246 | No |
78 |
- |
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. |
|
|
tutti |
No | |
79 |
- |
Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 |
|
|
tutti |
Decreto 18 Luglio 2014 | No |
80 |
- |
Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m |
tutte |
|
|
Quadro normativo | No |
[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011.
I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".
[1] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67 ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 72 limitatamente agli edifici sottoposti a tutela; 73; 75; 76.
Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
[2] Art. 2-bis (Modalità applicative alternative) del decreto 3 agosto 2015, attività per le quali possono applicarsi le norme tecniche all’Art. 5 in alternativa all’Art. 1 c.1 (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) del decreto 3 agosto 2015:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020).
[3] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23-05-2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986.
[4] Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².
[5] In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni, (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - Vedi doc).
Documento Tabella Attività e RTV
Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982
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