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Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE)

ID 8698 | | Visite: 56604 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/8698

Tabella BAT

Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE) / Update / Status 18 Dicembre 2023

ID 8698 | Update 18.12.2023 (Rev. 19.0) / Documento completo allegato in calce all'articolo

Tabella status documenti di riferimento sulle BAT (BREF) / BAT adottate di cui alla Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED - Industrial Emissions Directive) con link, note e commenti.

Rev. 19.0 del 18.12.2023
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, del 11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili (GU L 2023/2749 del 18.12.2023)

Rev. 13.0 del 20.12.2022
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 / BAT industrie tessili
della Commissione del 9 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria tessile. (GU L 325/112 del 20.12.2022)

Rev. 12.0 del 12.12.2022
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 / BAT scarichi gassosi industria chimica
della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. (GU L 318/157 del 12.12.2022)

Rev. 10.0 del 04.11.2022
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110
della Commissione, dell’11 ottobre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi. (GU L 284/69 del 04.11.2022)

Nota di aggiornamento Documento 05.09.2022

Aggiornati BREF:
- STM Trattamento superficiale di metalli e plastiche MR (06.2022)

Nota di aggiornamento Documento 07.05.2022

Aggiornati BREF:
- SF Industria delle fabbriche e delle fonderie D1 (02.2022)
- TXT Industria tessile FD (03.2022)
- WGC Sistemi comuni gestione e trattamento gas di scarico settore chimico FD (03.2022)
- LVIC Sostanze chimiche inorganiche di grandi volumi (stesura iniziata)

Nota di aggiornamento Documento 15.01.2022

Aggiornati BREF:
- STS / Trattamento superficiale con solventi organici BREF (2020)
- FMP / Industria di trasformazione dei metalli ferrosi FD (10.2021)
- SA / Industrie dei sottoprodotti dei macelli e animali D1 (06.2021

Nota di aggiornamento Documento 30.12.2021: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. (GU L 469/1 del 30.12.2021)
Con sentenza del 27 gennaio 2021 nella causa T-699/17 il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
Nella sentenza nella causa T-699/17 il Tribunale ha inoltre affermato che l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 con effetto immediato comprometterebbe gli obiettivi di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e di migliorare la qualità dell’ambiente, quali previsti all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, all’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e ai considerando 2 e 44 nonché all’articolo 1 della direttiva 2010/75/UE, ai quali la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 contribuisce. Qualora la Corte di giustizia annulli la sentenza nella causa T-699/17, di modo che la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 resti valida, la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 cessa di applicarsi alla data di pronuncia della sentenza nella causa C-207/21P.

Nota di aggiornamento Documento 09.02.2021: Sentenza del Tribunale Europeo il 27 gennaio 2021

Con Sentenza del Tribunale Europeo il 27 gennaio 2021 la Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione, è annullata.

Nota di aggiornamento Documento 09.12.2020: BAT trattamento di superficie con solventi organici

In data 09 dicembre 2020 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici (GU L 414/19 del 09.12.2020)

Nota di aggiornamento Documento 23.05.2020: Rivisitazione completa BREF

In data 23 maggio 2020 è stato effettuata una rivisitazione completa di tutti i BREF alla data.

Nota di aggiornamento Documento 04.12.2019: BAT Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte

In data 04 dicembre 2019 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per le Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (GU L 313/60 del 04.12.2019)

Status Quadro generale (con Documento allegato) dei Documenti di riferimento BREF (BAT Reference Document) delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques ) sviluppati nell'ambito della direttiva IED (Direttiva 2010/75/UE) e IPPC (Direttiva 2008/1/CE, rifusa in IED) o se BREF adottato è indicata la relativa Decisione di Esecuzione della BAT (BATC - BAT Conclusions).

Le BAT sono un concetto dinamico e quindi la revisione dei BREF è un processo continuo. Ad esempio, possono emergere nuove misure e tecniche, la scienza e le tecnologie sono in costante sviluppo e processi nuovi o emergenti vengono introdotti con successo nelle industrie. Al fine di riflettere tali cambiamenti e le loro conseguenze per la BAT, i BREF sono periodicamente rivisti e, se necessario, aggiornati di conseguenza

Download Tabella Rev. 19.0 2023

Tabella BAT Direttiva IED

La Decisione di esecuzione 2012/119/EU della Commissione del 10 febbraio 2012 stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT (BREF) e l’assicurazione della loro qualità di cui alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012).

Tabella Flusso BAT

Le Decisioni di Esecuzione delle BAT sono 21 alla data del 18.12.2023 (Vedi Direttiva 2010/75/UE):

Sez. (*) Settore Decisione BAT
Industria chimica

Decisione di esecuzione (UE) 2016/902

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427

1.1
1.4
5.2
Grandi impianti di combustione Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 (**)
5.1
5.3
5.5
6.11
Trattamento rifiuti Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147
5.2
5.3a)
5.3b)
5.1
Incenerimento rifiuti Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010
4.1 Fabbricazione prodotti chimici organici  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117
6.1a) 
6.1 b)
Produzione di pasta per carta, carta e cartone Decisione di esecuzione 2014/687/UE
6.6 Allevamento intensivo di pollame o di suini Decisione di esecuzione (UE) 2017/302
1.2 Raffinazione di petrolio e di gas Decisione di esecuzione 2014/738/UE
6.1c)  Fabbricazione di pannelli a base di legno Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119
1.3
2.1
2.2
Produzione ferro e acciaio Decisione di esecuzione 2012/135/UE
3.3 Fabbricazione del vetro Decisione di esecuzione 2012/134/UE
3.1 Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio Decisione di esecuzione 2013/163/UE
2.3a)
2.3c)
2.6
6.11
Industrie di trasformazione dei metalli ferrosi Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110
2.1
2.5 
6.8
Industrie dei metalli non ferrosi Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032
4.2 a) 
4.2 c)
Produzione di cloroalcali Decisione di esecuzione 2013/732/UE
6.3
6.11
Industria conciaria Decisione di esecuzione 2013/84/UE
6.4. a)
6.5.
6.11
Industrie dei sottoprodotti dei macelli e degli animali  Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 
6.4 b)
6.4 c)
6.11
Altre attività
Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031
6.7
6.10
6.11
Trattamento superficiale con solventi organici 
(inclusa la conservazione di prodotti in legno e legno con prodotti chimici)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009

6.11 Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE
ed evacuate da un’installazione di cui al capo II. 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/902

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508

6.2 Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione)
o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera 10 Mg/giorno

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508

(*) Sezione dell'allegato I della Direttiva 2010/75/UE

(**) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. (GU L 469/1 del 30.12.2021)
Con sentenza del 27 gennaio 2021 nella causa T-699/17 il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442.
Nella sentenza nella causa T-699/17 il Tribunale ha inoltre affermato che l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 con effetto immediato comprometterebbe gli obiettivi di garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e di migliorare la qualità dell’ambiente, quali previsti all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, all’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e ai considerando 2 e 44 nonché all’articolo 1 della direttiva 2010/75/UE, ai quali la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 contribuisce. Qualora la Corte di giustizia annulli la sentenza nella causa T-699/17, di modo che la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 resti valida, la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 cessa di applicarsi alla data di pronuncia della sentenza nella causa C-207/21P.

Documenti di riferimento BREF 

I BREF sono una serie di documenti di riferimento che coprono, per quanto possibile, le attività industriali elencate nell'allegato 1 della direttiva IPPC / IED dell'UE. Forniscono descrizioni di una serie di processi industriali e, ad esempio, le rispettive condizioni operative e i tassi di emissione. Gli Stati membri sono tenuti a prendere in considerazione questi documenti al momento di determinare le migliori tecniche disponibili in generale o in casi specifici ai sensi della direttiva.

La tabella che segue presenta, in ordine alfabetico, l'elenco dei documenti di riferimento che sono stati redatti (o che si prevede siano disegnati) come parte dello scambio di informazioni effettuato nel quadro dell'articolo 13, paragrafo 1 della Direttiva 2010/75/UE (IED) che ha abrogato la Direttiva 2008/1/CE (IPPC).

La tabella contiene i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT), i cosiddetti BREF (nonché alcuni altri documenti di riferimento) che sono stati adottati sia dalla direttiva IPPC Direttiva 2008/1/CE, che dalla direttiva IED Direttiva 2010/75/UE

Per i BREF adottati ai sensi della Direttiva IED, la tabella mostra nella colonna "Documento adottato" anche le conclusioni sulle BAT adottate conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della Direttiva.

Le BACT "Conclusioni sulle BAT" sono un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili.

Le BACT sono adottate come Decisione di Esecuzione della Direttiva 2010/75/UE.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva sui rifiuti, le conclusioni sulle BAT costituiscono il riferimento per la definizione delle condizioni di autorizzazione per gli impianti disciplinati dalla direttiva.

Per ogni BREF nella tabella seguente, è possibile trovare le seguenti informazioni:

- L'ultimo documento di riferimento stesso. In breve, ciascun documento fornisce generalmente informazioni su uno specifico settore industriale / agricolo nell'UE, sulle tecniche e sui processi utilizzati in questo settore, gli attuali livelli di emissione e consumo, le tecniche da considerare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) e tecniche emergenti.
- L'elenco di riferimenti (materiale di sfondo) riportato nel documento di riferimento.
- Collegamenti a pagine Web contenenti legislazione / standard pertinenti.
- Ulteriori informazioni tecniche.
- Traduzioni dei riassunti esecutivi per i BREF adottati ai sensi della direttiva IPPC.

In rosso le nuove dell'ultima revisione:

BAT - Best Available Techniques 
Documento di riferimento (BREF) sviluppato nell'ambito della direttiva IPPC e dell'IED

Codice

Decisione
(BREF
adottato)
BACT

Adottato Documento pubblicato Bozza formale 
(*)
Resoconto della riunione
Inizio stimato della revisione (**)
IPCC
(***)
Industria della produzione di ceramica CER     BREF (08.2007) D1 (08.2023) MR (02.2021) Revisione iniziata SI
Sistemi comuni di trattamento / gestione delle acque reflue e dei rifiuti nel settore chimico CWW Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 BREF Adottato

BREF 2016

      ---
Emissioni dallo stoccaggio EFS     BREF (07.2006)       SI
Efficienza energetica ENE     BREF (02.2009)       SI
Industria di trasformazione dei metalli ferrosi FMP Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110   BREF 2022
BREF 2017

BREF (12.2001)
FD(10.2021) MR (11.2016)   ---
Industrie alimentari, delle bevande e del latte FDM Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 BREF Adottato
04.12.2019
BREF 2019
BREF (10.2018)

BREF (08.2006)
FD (10.2018) MR (10.2014)   ---
Sistemi di raffreddamento industriale ICS     BREF (12.2001)       SI
Allevamento intensivo di pollame o maiali IRPP Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 BREF Adottato 2015
BREF (2017)
BREF (07.2015)
BREF (07.2003)

      ---
Produzione di ferro e acciaio IS Decisione di esecuzione 2012/135/UE BREF Adottato BREF 2013       ---
Grandi impianti di combustione LCP Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 BREF Adottato BREF 2017       ---
LVIC Sostanze chimiche inorganiche di grandi volumi (****) LVIC          (MR (01.2023) Stesura iniziata  
Prodotti chimici inorganici di grande volume: ammoniaca, acidi e fertilizzanti LVIC-AAF     BREF (08.2007)       SI
Prodotti chimici inorganici di grande volume - solidi e altri settori LVIC-S     BREF (08.2007)       SI
Fabbricazione di vetro GLS Decisione di esecuzione 2012/134/UE BREF Adottato BREF 2013       ---
Fabbricazione di prodotti chimici fini organici OFC     BREF (08.2006)       SI
Industrie dei metalli non ferrosi NFM Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 BREF Adottato BREF 2017       ---
Produzione di cemento, calce e ossido di magnesio CLM Decisione di esecuzione 2013/163/UE BREF Adottato BREF 2013       ---
Produzione di cloro-alcali CAK Decisione di esecuzione 2013/732/UE BREF Adottato BREF 2014       ---
Produzione di prodotti chimici organici di grande volume LVOC Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 BREF Adottato BREF 2017       ---
Produzione di polimeri POL     BREF (08.2007)       SI
Produzione di pasta di cellulosa, carta e cartone PP Decisione di esecuzione 2014/687/UE BREF Adottato BREF 2015       ---
Produzione di prodotti chimici inorganici speciali SIC     BREF (08.2007)       SI
Raffinazione di olio minerale e gas REF Decisione di esecuzione 2014/738/UE BREF Adottato BREF 2015       ---
Industrie dei sottoprodotti degli macelli e degli animali SA Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749  BREF Adottato  BREF (05.2005) Final Draft (03.2023)
D1 (06.2021)
MR (09.2019) Revisione iniziata ---
Industria delle fabbriche e delle fonderie SF     BREF (05.2005) D1 (02.2022) MR (10.2019) Revisione iniziata ---
Trattamento superficiale di metalli e plastiche STM     BREF (08.2006)   MR (06.2022) Revisione iniziata SI
Trattamento superficiale con solventi organici 
(inclusa la conservazione di prodotti in legno e legno con prodotti chimici)
STS Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 BREF Adottato BREF (2020)
BREF (08.2007)
BREF (09.2019)
FD(07.2019) SIG(11,2015)   ---
Industria conciaria TAN Decisione di esecuzione 2013/84/UE BREF Adottato BREF 2013       ---
Industria tessile TXT Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 BREF Adottato  BREF (07.2003)
BREF (01.2023)
FD (03.2022) MR (06.2018)   ---
Incenerimento dei rifiuti WI Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 BREF Adottato
03.12.2019
BREF 2019
BREF 2017

BREF (08.2006)

FD (12.2018) SIG(01.2015)   ---
Trattamento dei rifiuti WT Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 BREF Adottato BREF 2018       ---
Produzione di pannelli a base di legno WBP Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 BREF Adottato BREF 2016       ---

Sistemi comuni di gestione e trattamento dei gas di scarico nel settore chimico

 WGC Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 BREF Adottato  BREF 2023  FD (03.2022) MR (09.2017 and 03.2018)   ---

Documento di riferimento (REF)

Codice     Documento adottato Bozza formale (*) Resoconto della riunione Inizio stimato della revisionee  
Economia e effetti crossmediali ECM     REF (07.2006)       SI
Monitoraggio delle emissioni in aria e acqua dagli impianti IED ROM     REF (07.2018)       ---

(*) La bozza formale di (FD ) non ha valore legale. Esse riflettono solo i lavori in corso e sono disponibili per informazioni solo a coloro che sono interessati allo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva.

(**) Per ulteriori indicazioni, si prega di consultare l'ultima iterazione nel programma di lavoro EIPPCB per la revisione dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF); gli aggiornamenti del programma di lavoro EIPPCB possono essere trovati seguendo i lavori dell'arte di IED. 13 forum.

(***) Indica che un documento BREF o REF, è stato adottato formalmente dalla Commissione europea ai sensi della direttiva IPPC (2008/1/CE).

(***) Stesura iniziata

BREF o REF, indica che un documento è stato pubblicato dalla Commissione europea ai sensi della IED (post 2010). Nel documento adottato, è possibile trovare sia il BREF sia le relative conclusioni sulle BAT.

FD
, indica che il documento è stato inviato al Forum di Articolo 13 di IED per il suo parere.

D1 / D2 / D3
, indica l'ultima bozza formale disponibile.

BREF o "documento di riferimento sulla BAT", un documento derivante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE, elaborato per attività definite e che descrive, in particolare, le tecniche applicate, le emissioni attuali e i livelli di consumo; tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili, nonché le conclusioni sulle BAT e le eventuali tecniche emergenti, tenendo conto in particolare dei criteri elencati nell'allegato III della direttiva 2010/75/UE. Una definizione simile era applicabile ai sensi della direttiva IPPC (2008/1/CE).

REF o "documento di riferimento" o "relazione di riferimento" indica un documento, che non è un BREF, utilizzato come riferimento principale per uno specifico compito orizzontale o argomento nel processo di Siviglia.

BATC o "Conclusioni sulle BAT": un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutare la loro applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, livelli di consumo e, se del caso, misure di bonifica dei siti pertinenti.

Ai sensi della decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 sul riutilizzo dei documenti della Commissione (2011/833/UE), i documenti BREF sono soggetti a un riutilizzo gratuito, ad eccezione delle parti coperte da eventuali diritti di terzi che possono essere presenti in i documenti (come immagini, tabelle, dati, materiale scritto o simili, i cui diritti devono essere acquisiti separatamente dai rispettivi titolari dei diritti per un ulteriore utilizzo). 

La Commissione europea non è responsabile di alcuna conseguenza derivante dal riutilizzo di questi documenti. Qualsiasi riutilizzo è soggetto al riconoscimento della fonte e alla non distorsione del significato o del messaggio originale.

Documenti di riferimento sotto altri strumenti legislativi / documenti di politica

I seguenti documenti di riferimento sono elaborati nell'ambito di altri strumenti legislativi / documenti programmatici che non fanno parte dello scambio di informazioni ai sensi della direttiva IED / IPPC (ossia gestione degli sterili e delle attività minerarie da rifiuti (MTWR), esplorazione ed estrazione di idrocarburi (HC)).

Migliori tecniche disponibili Documenti di riferimento (BREF) sviluppati nell'ambito di altri strumenti legislativi / documenti di politica
Codice Osservazioni
Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 
MWEI

Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, in conformità con la direttiva 2006/21/CE, abbreviato in MWEI BREF, è una revisione del documento di riferimento per la gestione degli sterili e delle attività minerarie nelle attività minerarie. È stato pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

BREF pubblicato (12.2018)

Esplorazione ed estrazione di idrocarburi
HC

La BREF per L'esplorazione e l'estrazione idrocarburi è stata sviluppata in seguito alle comunicazioni della Commissione europea sulla strategia europea di sicurezza energetica (COM (2014) 330 final) e all'esplorazione e alla produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante fratturazione idraulica ad alto volume nel UE (COM (2014) 23 def./2). 
L'HC BREF non fa parte dello scambio di informazioni ai sensi della direttiva IED / IPPC.

BREF pubblicato (02/2019)

 

...
segue in allegato

Attenzione: Documenti riportati e notizia seguita al 18.12.2023

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
19.0 18.12.2023 Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 Certifico Srl
18.0 24.08.2023 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Ceramic Manufacturing Industry Draft 1 08.2023 Certifico Srl
17.0 24.03.2023 Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - Final draft 03.2023 Certifico Srl
16.0 11.03.2023 BREF 2023 - For the production of large volume inorganic chemicals (LVIC BREF) Certifico Srl
15.0 20.01.2023 BREF 2023 - Best available techniques (BAT) reference document for the textiles industry Certifico Srl
14.0 18.01.2023 BREF 2023 - Best available techniques (BAT) waste gas management and treatment systems chemical sector Certifico Srl
13.0 20.12.2022 Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 Certifico Srl
12.0 12.12.2022 Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 Certifico Srl
11.0 07.12.2022 - BREF 05.12.2022 - Best available techniques reference document for the ferrous metals processing industry Certifico Srl
10.0 04.11.2022 Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 Certifico Srl
9.0 05.09.2022 Aggiornati:
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