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Direttiva RoHS III | Testo consolidato

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ROHS Direttiva 2011 65 UE small 2024

RoHS III (Restriction of Hazardous Substances) / Testo Consolidato 22 Agosto 2024

ID 8792 | Ed. 28.0 del 22 Agosto 2024

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Testo consolidato con tutte le modifiche dal 2012 ad Agosto 2024 di:

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (attuazione RoHS III IT)

Riservato Abbonati: Marcatura CE, 2X, 3X, 4X, Full, Full Plus il Testo Consolidato 2024 della Direttiva RoHS formato pdf in Allegato.

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Specifica Ed. 28.0 del 22 Agosto 2024:

A. Normativa

Aggiornato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15.03.2014). Testo consolidato 2024 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2024, in base alle modifiche disposte da:

Decreto 20 giugno 2024 Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (GU n.196 del 22.08.2024). Applicazione dal 1° agosto 2024

Modifiche:
Allegato III punto 46. Inserita nota (N1)

Specifica Ed. 27.0 del 21 Maggio 2024:

A. Normativa

Direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei punti quantici per il downshift direttamente depositati su chip semiconduttori LED. (GU L 2024/1416 del 21.5.2024). Entrata in vigore: 10.06.2024. Applicazione dal 1° gennaio 2025.

Modifiche:
- Allegato III sostituita la voce 39 a). Inserita nota (N1)
- Allegato III aggiunta la voce 39 b). Inserita nota (N2)

Specifica Ed. 26.0 del 24 Gennaio 2024:

A. Normativa

Aggiornato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15.03.2014). Testo consolidato 2024 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2024, in base alle modifiche disposte da:

Decreto 14 dicembre 2023 Attuazione delle direttive delegate della Commissione (UE) 2023/1437 e (UE) 2023/1526, mediante modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.19 del 24.01.2024). Applicazione dal 1° febbraio 2024

Modifiche:
Allegato IV punto 41 bis e 49. Inserita nota (N)

Specifica Ed. 25.0 del 10 Gennaio 2024:

A. Normativa

Direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al cadmio e al piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche. (GU L 2024/232 del 10.01.2024). Entrata in vigore: 30.01.2024. Applicazione a decorrere dal 1° agosto 2024.

Modifica:
- Allegato III aggiunta la voce 46. Inserita nota (N)

Specifica Ed. 24.0 dell'11 Agosto 2023:

A. Normativa

Aggiornato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15.03.2014). Testo consolidato 2023 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2023, in base alle modifiche disposte da:

- Decreto 14 luglio 2023 Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo. (GU n.187 dell'11.08.2023). Applicazione dal 1° settembre 2023.

Modifica:
Allegato III punto 9 a)-III. Inserita nota (N)

Specifica Ed. 23.0 del 24 Luglio 2023:

A. Normativa
Direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione del 16 maggio 2023 che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro. (GU L 185/26 del 24.7.2023). Entrata in vigore: 13.08.2023. Applicazione: 1° febbraio 2024

Modifica:
- Allegato IV punto 41 bis. Inserita nota

Specifica Ed. 22.0 del 12 Luglio 2023:

A. Normativa
Direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per i reometri capillari a determinate condizioni. (GU L 176/14 dell'11.7.2023). Applicazione: 1° febbraio 2024

Modifica:
- Allegato IV punto 49. Inserita nota

Specifica Ed. 21.0 del 10 Febbraio 2023:

A. Normativa

Aggiornato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15.03.2014). Testo consolidato 2023 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2023, in base alle modifiche disposte da:

Decreto 16 gennaio 2023 - Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.34 del 10.02.2023). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023.

Specifica Ed. 20.0 del 26 Gennaio 2023:

A. Normativa

Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas. (GU L 24/33 del 26.1.2023). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° Settembre 2023

Specifica Ed. 19.0 del 22 Settembre 2022:

A. Normativa

Direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini. (GU L 245/48 del 22.9.2022). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023

Direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche. (GU L 245/45 del 22.9.2022). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023

Specifica Ed. 18.0 del 31 Agosto 2022:

A. Normativa

Modifica:

Aggiornato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15.03.2014). Testo consolidato 2022 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2022, in base alle modifiche disposte da:

Decreto 4 agosto 2022 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.202 del 30.08.2022). Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Attuazione:
direttiva delegata (UE) 2022/274
direttiva delegata (UE) 2022/275
direttiva delegata (UE) 2022/276
direttiva delegata (UE) 2022/277
direttiva delegata (UE) 2022/278
direttiva delegata (UE) 2022/279
direttiva delegata (UE) 2022/280
direttiva delegata (UE) 2022/281
direttiva delegata (UE) 2022/282
direttiva delegata (UE) 2022/283
direttiva delegata (UE) 2022/284
direttiva delegata (UE) 2022/287

Specifica Ed. 17.0 del 24 Febbraio 2022:

A. Normativa

Modifica:

- Direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali (GU L 43/25 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione (GU L 43/29 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione (GU L 43/32 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore (GU L 43/35 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici (GU L 43/38 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali (GU L 43/41 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (GU L 4344 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali (GU L 43/47 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo (GU L 43/51 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione (GU L 43/54 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione (GU L 43/57 del 24.2.2022)
Direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (GU L 43 /64del 24.2.2022)
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Specifica Ed. 16.0 del 16 Febbraio 2022:

A. Normativa

Modifica:

Aggiornato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15-03-2014). Testo consolidato 2022 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2022, in base alle modifiche disposte da:
Decreto 28 dicembre 2021 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021, di modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II), in GU n.38 del 15.02.2022.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021.

Specifica Ed. 15.0 del 26 Novembre 2021:

A. Normativa

Modifica:

Aggiornato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15-03-2014). Testo consolidato 2021 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2021, in base alle modifiche disposte da:
Decreto 26 ottobre 2021 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell'8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II). (GU n.281 del 25.11.2021)
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021.
Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Specifica Ed. 14.0 del 15 Novembre 2021:

A. Normativa

Modifica:

Direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi (GU L 402/73 del 15.11.2021).
Entrata in vigore: 15.11.2021. Applicazione: 21.07.2021
Direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI) (GU L 402/69 del 15.11.2021).
Entrata in vigore: 15.11.2021. Applicazione dal: 21.07.2021
Direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici (GU L 402/65 del 15.11.2021).
Entrata in vigore: 15.11.2021. Applicazione: 21.07.2021

Specifica Ed. 13.0 del 02 Giugno 2021:

A. Normativa

Modifica:

Direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione dell’8 marzo 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validità dell’esenzione relativa all’uso di mercurio nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l’imaging ad ultrasuoni intravascolare (GU L 194/37 del 2.6.2021).
In applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Specifica Ed. 12.0 del 20 Aprile 2021:

A. Normativa

Modifica:

Direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) (GU L 133/54 del 20.4.2021).
Entrata in vigore: 10.05.2021. Applicazione dal 1° novembre 2021.

Specifica Ed. 11.0 del 20 Settembre 2020:

A. Normativa

Aggiornato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.62 del 15.03.2014). Testo consolidato 2020 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2020, in base alle modifiche disposte da:
Decreto 5 agosto 2020 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.228 del 14.09.2020)
Decreto 19 Maggio 2020 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.228 del 14.09.2020).

Specifica Ed. 10.0 dell' 08 Giugno 2020:

A. Normativa

- Aggiornato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15-03-2014). Testo consolidato 2020 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2020, in base alle modifiche disposte dal Decreto Legislativo 12 maggio 2020 n. 42 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.144 del 08.06.2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2020.

Specifica Ed. 9.0 del 07 Marzo 2020:

A. Normativa

Modifiche:

Direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività (GU L 67/109 del 05.03.2020) Entrata in vigore: 25.03.2020 - Applicazione a decorrere dal 1° aprile 2021.
Direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (GU L 67/112 del 05.03.2020).
Entrata in vigore: 25.03.2020 Applicazione a decorrere dal 1° aprile 2021.

Direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni (GU L 67/122 del 05.03.2020). Entrata in vigore: 25.03.2020 - Applicazione a decorrere dal 1° settembre 2020.
Direttiva delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali (GU L 67/115 del 05.03.2020).
Entrata in vigore: 25.03.2020 - Applicazione a decorrere dal 1° aprile 2021.
Direttiva delegata (UE) 2020/366 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici (GU L 67/129 del 05.03.2020). Entrata in vigore: 25.03.2020. Applicazione a decorrere dal 1° aprile 2021.

Specifica Ed. 8.0 del 1° Marzo 2020:

A. Normativa

Modifiche:

- Aggiornato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15-03-2014).  Testo consolidato 2020 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2020, in base alle modifiche disposte dal Decreto 17 gennaio 2020 (G.U. n. 51 del 29.02.2020)

Specifica Ed. 7.2 del 05 Novembre 2019:

A. Normativa

Modifiche:

Direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione (GU L 283/41 del 05.11.2019)
- In applicazione dal 1° maggio 2020
Direttiva delegata (UE) 2019/1845 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore (GU L 283/38 del 05.11.2019)
- In applicazione dal 1° maggio 2020

Specifica Ed. 7.1 del 24 Ottobre 2019:

A. Normativa

Modifiche:
Rettifica della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 268/77 del 22.10.2019)

Specifica Ed. 7.0 del 18 Luglio 2019:

A. Normativa

- Aggiornato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15-03-2014). Testo consolidato 2019 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2019, in base alle modifiche disposte dal Decreto 15 aprile 2019 (G.U. n. 126 31.05.2019)

B. Informativa

- Dal 22 luglio 2019 diventa applicabile per la Direttiva Rohs 2011/65/UE (termine validità esenzione previsto dalla Direttiva (UE) 2017/2102) l'undicesima categoria dell'Allegato I: “Altre Aee non comprese nelle categorie sopra elencate”.

- Dal 22 luglio 2019 si applica RoHS III (modifica All. II) di cui alla Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 (GU L 137/11 del 4.6.2015), con la quale, si è giunti alla III integrazione della restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS III):

ALLEGATO II Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III

________

Modifiche codifica ufficiale:

M1 - Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione del 10 ottobre 2012
M2 - Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012
M3 - Direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M4 - Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M5 - Direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M6 - Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M7 - Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M8 - Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M9 - Direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M10 - Direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M11 - Direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M12 - Direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M13 - Direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M14 - Direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M15 - Direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M16 - Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M17 - Direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M18 - Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013
M19 - Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M20 - Direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M21 - Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M22 - Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M23 - Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M24 - Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M25 - Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M26 - Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014
M27 - Direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione del 30 gennaio 2015
M28 - Direttiva delegata (UE) 2015/574 della Commissione del 30 gennaio 2015
M29 - Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 (GU L 137/11 4.6.2015) - Si applica dal: 22 luglio 2019 - RoHS III (modifica All. II)
M30 - Direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione del 12 febbraio 2016 (GU L 101 12 16.4.2016)
M31 - Direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione del 19 aprile 2016 (GU L 168 del 25.6.2016) - Si applica dal: 20 luglio 2016
M32 - Direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione del 19 aprile 2016 (GU L 168 del 25.6.2016) - Si applica dal: 20 luglio 2016
M33 - Direttiva delegata (UE) 2017/1009 della Commissione del 13 marzo 2017 (GU L 153/21 del 16.6.2017) - Si applica dal: 6 luglio 2018
M34 - Direttiva delegata (UE) 2017/1010 della Commissione del 13 marzo 2017 (GU L 153/23 del 16.06.2017) - Si applica dal: 6 luglio 2018
M35 - Direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione del 15 marzo 2017 (GU L 153/25 del 16.06.2017) - Si applica dal: 6 luglio 2018
M36 - Direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione del 7 agosto 2017  (GU L 281/29 del 31.10.2017)
M37 - Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 (GU L 305/08 del 21.11.2017) Si applica dal: 22 luglio 2019
M38 - Direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione del 27 febbraio 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M39 - Direttiva delegata (UE) 2018/737 della Commissione del 27 febbraio 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M40 - Direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione del 27 febbraio 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M41 - Direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione del 1° marzo 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M42 - Direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione del 1° marzo 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M43 - Direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione del 1° marzo 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M44 - Direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione del 1° marzo 2018 - in applicazione dal 1° luglio 2019.
M45 - Direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M46 - Direttiva delegata (UE) 2019/170 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M47 - Direttiva delegata (UE) 2019/171 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M48 - Direttiva delegata (UE) 2019/172 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M49 - Direttiva delegata (UE) 2019/173 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M50 - Direttiva delegata (UE) 2019/174 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M51 - Direttiva delegata (UE) 2019/175 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M52 - Direttiva delegata (UE) 2019/176 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M53 - Direttiva delegata (UE) 2019/177 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M54 - Direttiva delegata (UE) 2019/178 della Commissione del 16 novembre 2018 - in applicazione dal 1° marzo 2020.
M55 - Direttiva delegata (UE) 2019/1845 della Commissione dell’8 agosto 2019 - in applicazione dal 1°maggio 2020.
M56 - Direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell’8 agosto 2019 - in applicazione dal 1°maggio 2020.
M57 - Direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17 dicembre 2019 - in applicazione dal 1° aprile 2021.
M58 - Direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 - in applicazione dal 1° aprile 2021.
M59 - Direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17 dicembre 2019 - in applicazione dal 1° settembre 2020.
M60 - Direttiva delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17 dicembre 2019 - in applicazione dal 1° aprile 2021.
M61 - Direttiva delegata (UE) 2020/366 della Commissione del 17 dicembre 2019 - in applicazione dal 1° aprile 2021.
M62 - Direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 - in applicazione dal 1° novembre 2021. 
M63 - Direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione dell'11 agosto 2021 - in applicazione dal 21 Luglio 2021. - Testo consolidato Ed. 14 0 del 15 Novembre 2021
M64 - Direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione dell'11 agosto 2021 - in applicazione dal 21 Luglio 2021. - Testo consolidato Ed. 14.0 del 15 Novembre 2021
M65 - Direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione dell'11 agosto 2021 - in applicazione dal 21 Luglio 2021. - Testo consolidato Ed. 14.0 del 15 Novembre 2021
M66 
Direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione dell’8 marzo 2021 - in applicazione dal 1° luglio 2022. - Testo consolidato Ed. 13. 0 del 02 Giugno 2021
M67 - Direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M68 - Direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M69 - Direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M70 - Direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M71 - Direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M72 - Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M73 - Direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M74 - Direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M75 - Direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M76 - Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione, del 13 dicembre 2021 
- in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M77 - Direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione, del 16 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M78 - Direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione, del 13 dicembre 2021 - in applicazione dal 1° Ottobre 2022. - Testo consolidato Ed. 17. 0 del 24 Febbraio 2022
M79 - Direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 - in applicazione dal 1° Marzo 2023. - Testo consolidato Ed. 19.0 del 22 Settembre 2022
M80 - Direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12 maggio 2022 - in applicazione dal 1° Marzo 2023. - Testo consolidato Ed. 19.0 del 22 Settembre 2022
M81 - Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 - in applicazione dal 1° Settembre 2023. - Testo consolidato Ed. 20.0 del 26 Gennaio 2023
M82   - Direttiva delegata (UE) 2023/1437 della Commissione del 4 maggio 2023 - in applicazione dal 1° Febbraio 2024. - Testo consolidato Ed. 22.0 del 12 Luglio 2023
M83 - Direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione del 16 maggio 2023 (GU L 185/26 del 24.7.2023) - Testo consolidato Ed. 23.0 del 24 Luglio 2023
---   - Direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione del 25 ottobre 2023 - in applicazione dal 1° Agosto 2024 - Testo consolidato Ed. 25.0 del 10 Gennaio 2024
---   - Direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024 - in applicazione dal 1° gennaio 2025 - Testo consolidato Ed. 27.0 del 21 Maggio 2024

Rettifiche:

- Rettifica della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011
Rettifica della direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione del 7 agosto 2017 (GU L 285/32 del 01.11.2017)
Rettifica della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 (GU L 268/77 del 22.10.2019)
________

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) 

Inserito il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU Serie Generale n.62 del 15-03-2014). Testo consolidato 2024 con le modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2024.

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS III), il testo consolidato 2024 tiene conto delle modifiche/abrogazioni dal 2014 al 2024.

Decreto 25 luglio 2014, (G.U. n. 244 del 26-09-2014)
Decreto 6 agosto 2015, (G.U. n. 128 del 01-10-2015)
Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124 (G.U. n. 161 del 12-07-2016)
Decreto 3 marzo 2017, (G.U. n. 62 del 15-03-2017)
- Decreto 15 febbraio 2018, (G.U. n. 84 del 11-04-2018)
Decreto 15 aprile 2019 (G.U.  n. 126 del  31-05-2019)
Decreto 17 gennaio 2020 (G.U. n. 51 del 29-02-2020)
Decreto Legislativo 12 maggio 2020 n. 42 (G.U. n. 144 del 08-06-2020)
Decreto 5 agosto 2020 (GU n.228 del 14-09-2020)
Decreto 19 Maggio 2020 (GU n.228 del 14-09-2020)
Decreto 26 ottobre 2021 (GU n.281 del 25.11.2021) - Testo consolidato Ed. 15.0 del 26 Novembre 2021
Decreto 28 dicembre 2021 (GU n.38 del 15.02.2022) - Testo consolidato Ed. 16.0 del 16 Febbraio 2022
Decreto 4 agosto 2022 (GU n.202 del 30.08.2022) - Testo consolidato Ed. 18.0 del 31 Agosto 2022
Decreto 16 gennaio 2023 (GU n.34 del 10.02.2023) - Testo consolidato Ed. 21.0 del 10 Febbraio 2023
Decreto 14 luglio 2023 (GU n.187 dell'11.08.2023) - Testo consolidato Ed. 24.0 dell'11 Agosto 2023
- Decreto 14 dicembre 2023 (GU n.19 del 24.01.2024)
- Testo consolidato Ed. 26.0 del 24 Gennaio 2024
Decreto 20 giugno 2024 (GU n.196 del 22.08.2024) - Testo consolidato Ed. 28.0 del 22 Agosto 2024

Note Ed. 7.0 del 18 Luglio 2019

La modifica "Open scope" e la RoHS III

A partire dal 22 luglio 2019 diventa applicabile per la Direttiva Rohs 2011/65/UE (termine validità esenzione previsto dalla Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017), l'undicesima categoria dell'Allegato I: “Altre Aee non comprese nelle categorie sopra elencate”.

L’introduzione di una categoria generica ha l’obiettivo di definire un momento temporale a partire dal quale un campo di applicazione ben circoscritto diventi un campo di applicazione aperto (il cosiddetto “open scope”) che include tutte le Aee.

Si tratta di un importante punto di svolta poiché, a partire dal 22 luglio 2019, molti prodotti, ai quali la direttiva Rohs non è mai stata applicabile, cominceranno a doverne rispettare i requisiti.

A partire da questa data, infatti, il costruttore di una qualsiasi apparecchiatura che dipende dall’energia elettrica per svolgere una delle proprie funzioni, dovrà attestare il rispetto della RoHS attraverso la marcatura CE, a meno che il prodotto non ricada in una delle esclusioni o delle esenzioni previste.

Sempre a partire dal 22 luglio 2019, si applicheranno le disposizioni di cui alla Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015, la quale disponendo la terza integrazione della restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RoHS III), nello specifico apporta modifiche all'allegato II della direttiva 2011/65/UE relativo alle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (così come modificato dalla Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 ) ed ai valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei.
_________

Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 305/8 del 21.11.2017)
...
Art. 1
...
3) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016, agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017 e a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019 (campo aperto -ndr).»;
b) al paragrafo 4 è inserita la lettera seguente:
«e bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 (campo aperto -ndr);»
...

4) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per le esenzioni di cui all'allegato III al 21 luglio 2011, a meno che non sia specificato un periodo più breve, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è:

a) per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011;
b) per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, sette anni a decorrere dalle date pertinenti stabilite all'articolo 4, paragrafo 3; e
c) per la categoria 11 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019.»;

Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III

Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso. GU L 137/11 4.6.2015

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2011/65/UE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Modifica all'allegato II della direttiva 2011/65/UE RoHS II

Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1%)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | New RoHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | New RoHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | New RoHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

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Edizione: 28.0
Pubblicato: 22/08/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-8-8985-5061-6

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