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Regolamento delegato (UE) 2025/718

Reg  delegato  UE  2025 718

Regolamento delegato (UE) 2025/718 / Modifica Allegato I Reg. POPs: acido perfluorottano sulfonato (PFOS)

ID 24177 | 27.06.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati

GU L 2025/718 del 27.6.2025

Entrata in vigore: 17.07.2025

Applicazione: I punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025.

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

(2) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 contiene valori limite del contaminante non intenzionale in tracce per l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS).

(3) Il PFOS è stato il primo composto per- e polifluoroalchilico regolamentato nell’Unione, e i valori limite dei contaminanti non intenzionali in tracce sono stati stabiliti molto tempo fa. Più di recente un gruppo simile di sostanze, vale a dire l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, con usi molto simili al PFOS, è stato incluso nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite del contaminante non intenzionale in tracce molto inferiore. Ciò indica che attualmente sono tecnicamente realizzabili livelli inferiori di contaminazione con tali sostanze chimiche.

(4) I valori limite per la presenza del PFOS come contaminante non intenzionale in tracce dovrebbero pertanto essere rivisti e allineati a quelli specificati per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati.

(5) Al fine di garantire un pieno allineamento tra le voci relative a PFOS e PFOA nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, la formulazione della prima colonna della voce PFOS dovrebbe essere modificata sostituendo «Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)» con «Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati».

(6) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 prevede una deroga per l’uso del PFOS come abbattitore di nebbie per la cromatura dura a carattere non decorativo (con CrVI). Le informazioni raccolte a livello di Stati membri sulle sostanze utilizzate come abbattitori di nebbie per la cromatura dura a carattere non decorativo confermano che, nell’Unione, il PFOS è stato sostituito per tale uso. Pertanto tale deroga specifica non è più necessaria e dovrebbe essere soppressa.

(7) La voce relativa al PFOS nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, al punto 5, fa riferimento alla disponibilità di metodi analitici. Poiché nessun’altra voce del regolamento POP specifica simili dettagli, il punto 5 dovrebbe essere soppresso.

(8) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa, perché adottino le misure necessarie a conformarsi ad alcuni elementi del presente regolamento, sia agli Stati membri, perché adottino le misure necessarie alla loro attuazione.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025.

...

ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, parte A, nella tabella, la voce «Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)» è così modificata:

(1) il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati
C8F17SO2X
(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri composti correlati compresi i polimeri)»;

(2) nella quarta colonna, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOS o ai suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).»;

(3) nella quarta colonna, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFOS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).»;

(4) nella quarta colonna, il punto 4 è soppresso;

(5) nella quarta colonna, il punto 5 è soppresso.

[...]

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