Linea guida ghiaccio secco - EIGA

Linea guida ghiaccio secco
Questa guida riguarda tutta la catena di fornitura delle diverse tipologie di ghiaccio secco, dal ricevimento del prodotto liquido alla consegna del prodotto finito al client...
ID 24177 | 27.06.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati
GU L 2025/718 del 27.6.2025
Entrata in vigore: 17.07.2025
Applicazione: I punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025.
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
(2) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 contiene valori limite del contaminante non intenzionale in tracce per l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS).
(3) Il PFOS è stato il primo composto per- e polifluoroalchilico regolamentato nell’Unione, e i valori limite dei contaminanti non intenzionali in tracce sono stati stabiliti molto tempo fa. Più di recente un gruppo simile di sostanze, vale a dire l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, con usi molto simili al PFOS, è stato incluso nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite del contaminante non intenzionale in tracce molto inferiore. Ciò indica che attualmente sono tecnicamente realizzabili livelli inferiori di contaminazione con tali sostanze chimiche.
(4) I valori limite per la presenza del PFOS come contaminante non intenzionale in tracce dovrebbero pertanto essere rivisti e allineati a quelli specificati per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati.
(5) Al fine di garantire un pieno allineamento tra le voci relative a PFOS e PFOA nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, la formulazione della prima colonna della voce PFOS dovrebbe essere modificata sostituendo «Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)» con «Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati».
(6) L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 prevede una deroga per l’uso del PFOS come abbattitore di nebbie per la cromatura dura a carattere non decorativo (con CrVI). Le informazioni raccolte a livello di Stati membri sulle sostanze utilizzate come abbattitori di nebbie per la cromatura dura a carattere non decorativo confermano che, nell’Unione, il PFOS è stato sostituito per tale uso. Pertanto tale deroga specifica non è più necessaria e dovrebbe essere soppressa.
(7) La voce relativa al PFOS nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, al punto 5, fa riferimento alla disponibilità di metodi analitici. Poiché nessun’altra voce del regolamento POP specifica simili dettagli, il punto 5 dovrebbe essere soppresso.
(8) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa, perché adottino le misure necessarie a conformarsi ad alcuni elementi del presente regolamento, sia agli Stati membri, perché adottino le misure necessarie alla loro attuazione.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025.
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ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, parte A, nella tabella, la voce «Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)» è così modificata:
(1) il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:
«Acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e composti a esso correlati
C8F17SO2X
(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri composti correlati compresi i polimeri)»;
(2) nella quarta colonna, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOS o ai suoi sali presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).»;
(3) nella quarta colonna, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFOS presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).»;
(4) nella quarta colonna, il punto 4 è soppresso;
(5) nella quarta colonna, il punto 5 è soppresso.
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