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Regolamento (UE) 2024/1834

ID 22174 | | Visite: 512 | Direttiva EcodesignPermalink: https://www.certifico.com/id/22174

Regolamento  UE  2024 1834

Regolamento (UE) 2024/1834 / Specifiche tecniche ecodesign ventilatori a motore

ID 22174 | 04.07.2024

Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione

GU L 2024/1834 del 4.7.2024

Entrata in vigore: 24.07.2024

Applicazione a decorrere dal 24 luglio 2026. Tuttavia, l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 24 luglio 2024.

_______

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere sul mercato o mettere in servizio ventilatori la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (≥ 125 W e ≤ 500 kW) al loro punto di massima efficienza, anche quando sono integrati in altri prodotti.

2. Il presente regolamento non si applica a:

a) giranti del ventilatore montati sull’albero di motori elettrici al solo scopo di raffreddare il motore stesso;

b) ventilatori integrati in asciugabiancheria e lavasciuga biancheria di potenza elettrica di ingresso massima pari o inferiore a 3 kW;

c) ventilatori integrati in cappe da cucina con potenza elettrica di ingresso massima attribuibile al ventilatore o ai ventilatori inferiore a 280 W;

d) ventilatori con punto di massima efficienza energetica a 8 000 giri al minuto o superiore;

e) ventilatori a getto con potenza elettrica di ingresso massima inferiore a 750 W.

3. Il presente regolamento non si applica ai ventilatori che sono progettati per funzionare esclusivamente come segue e che sono specificamente commercializzati come tali:

a) in atmosfere potenzialmente esplosive ai sensi dell’articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) solo in casi di emergenza, con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, in grado di funzionare per brevi periodi di un’ora o più a temperature pari o superiori a 300 °C;

c) negli impianti nucleari definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio;

d) in strutture militari (bunker) e di difesa civile (rifugi antiaerei);

e) quando le temperature di esercizio del gas circolante possono essere superiori ai 100 °C o inferiori ai -40 °C, o entrambi i casi;

f) quando le temperature dell’aria ambiente di esercizio del motore che aziona il ventilatore, se collocato fuori del flusso di gas, possono essere superiori a 60 °C o inferiori a -30 °C, o entrambi i casi;

g) con una tensione di alimentazione superiore a 1 000 V AC o superiore a 1 500 V DC;

h) per la manipolazione di gas o vapori tossici, altamente corrosivi o infiammabili di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

i) per il trasporto di materiali caratterizzato dalla manipolazione di sostanze con una concentrazione di particelle solide superiore a 10 mg/m3 e particelle con una dimensione media di almeno 0,1 mm e una durezza di almeno 2 sulla scala Mohs, con un angolo della pala medio compreso tra 50° e 90°;

j) per la manipolazione di gas contenenti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2, 3 e 4 di cui alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

k) per la manipolazione di gas contenenti agenti cancerogeni o mutageni quali definiti nella direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

l) per la manipolazione di gas con un fattore di compressibilità, arrotondato al secondo decimale più vicino, nell’intervallo di pressione e temperatura designato per l’ambito di applicazione che non è pari a 1,00;

m) in apparecchiature senza fili o a batteria;

n) in apparecchiature portatili il cui peso è sostenuto a mano durante il funzionamento;

o) in apparecchiature mobili condotte a mano trasportate durante il funzionamento;

p) ventilatori a circolazione d’aria.

[...]

Articolo 9 Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   Il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato con effetto dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III di tale regolamento continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e i ventilatori di ricambio.

2.   Le unità di modelli immessi sul mercato tra il 24 luglio 2024 e il 24 luglio 2026 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (UE) n. 327/2011.

Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 luglio 2026. Tuttavia, l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 24 luglio 2024.

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