Piano nazionale attività di controllo sui prodotti chimici 2019
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Piano nazionale attività di controllo sui prodotti chimici 2019
Ministero della Salute, 8 Marzo 2019
Il presente Piano è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).
Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo
- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH;
- Sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.
Obiettivi del controllo
Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:
- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione (Titolo VII Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento REACH);
- verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Regolamento REACH);
- verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);
- verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
- verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e Allegato II punto 3.3 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all’ISS (articolo 45 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).
Modalità di rendicontazione dei controlli
Entro e non oltre il 31 luglio 2019 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto pilota sul controllo delle sostanze negli articoli, redatti nel formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA.
Entro e non oltre il 31 gennaio 2020 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto REF-6.
Entro il 31 marzo 2020 le Regioni e le PA trasmettono all’AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2018 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.
Fonte: Ministero della Salute
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