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CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

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Certifico 2000/2017


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CEM4: Promo -20% fino al 31 Luglio

CEM4 Promo -20% Luglio 2017


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CEM4: Promo -20% fino al 31 Ottobre

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Certifico ADR Manager

Certifico ADR Manager 2019
€ 580,00 + IVA    

+

Specifiche

10
2016, 2019
2014 (32 bit), 2016 (64 bit), 2019 (64 bit)
IT
CADRM01

Contattaci 075 5997363  info@certifico.com
Condizioni di acquisto
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  • Certifico ADR 2023 Manager / Aggiornato ADR 2023

    2000/2024

    Certifico ADR Manager completamente rinnovato, integra, oltre alle funzioni ADR, la gestione degli obblighi del Consulente ADR (D.Lgs. 35/2010):

    - Gestione anagrafica Aziende / Operatori / Veicoli / ecc
    - Redazione Prassi e procedure Impresa
    - Redazione Relazione iniziale
    - Redazione Relazione annuale (*)
    - Redazione Relazione straordinaria
    - Redazione Relazione d'incidente
    - Sezione Anagrafica/Eventi/Documenti

    La struttura delle Relazioni (predefinita) è ampiamente personalizzabile dall'Utente.

    E' possibile:

    - Importare e gestire Modelli già strutturati di Prassi, Procedure e Relazioni.
    - Effettuare copia/modifica di Modelli già predisposti.
    - Archiviare tutti i Documenti redatti

    (*) Struttura basata su Modello di USTRA - CH (Ufficio federale delle strade Svizzere)

    Le funzioni relative all'ADR:

    - Consultazione database di tutte le materie Tabella A ADR;
    - Classificazione di un rifiuto pericoloso in materia ADR;
    - Compilazione scheda Istruzioni Scritte materia ADR Certifico: 4 pag. ADR + pag. "P0" Certifico;
    - Compilazione scheda di Istruzioni Scritte rifiuto ADR Certifico: 4 pag. ADR + pag. "P0" Certifico;
    - Calcolo Esenzione 1.1.3.6 con relativo Report;
    - Traduzione e stampa delle schede in oltre 40 lingue (servizio online);
    - Report Materia ADR;
    - Parametro Safety;
    - Stampa Etichette 10 x 10 cm;
    - Indicazione ADR da riportare nel Ddt/FIR

    Esportazione Documenti in formato DOC, PDF.
    Esportazione/Importazione Database SQLITE

    Aggiornamento ADR 2023 

    L'aggiornamento ad ADR 2023 è disponibile in autoupdate direttamente dal software stesso, del 7 Luglio 2022.

    Download Trial 30 gratuita gg: Download
     1 anno di aggiornamenti compreso in autoupdate.
     Installazione/configurazione iniziale e startup tecnico/normativo telefonico o in helpdesk compreso nel prezzo della Licenza di acquisto, successivi interventi a Voucher. 

    Vedi tutte le funzioni di Certifico ADR Manager al sito: [button style="primary" href="https://www.certificoadr.com/" target="_self"] www.certificoadr.com [/button]

  • Certifico ADR 2023 Manager

    2000/2024

    1. Il Consulente ADR (DGSA)
    Il riferimento normativo per il Consulente ADR (Dangerous Goods Safety Advisor - DGSA) è il D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose"  (GU n.58 del 11.03.2010)

    D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 35
    ...omiss...

    Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

    1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.

    2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.

    3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.

    4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.

    5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.

    6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.

    7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'ADR, RID, ADN e' trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

    8. Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR, RID, ADN e' rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 9.

    9. L'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge secondo le modalità previste dal capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell' ADN.

    10.Con provvedimento dell'amministrazione sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma 9, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN.

    11. Con provvedimento dell'amministrazione e' individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa.

    12. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

    13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle tariffe posti a carico dei candidati all'esame di primo rilascio, aggiornamento per l'integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonche' per il rilascio del relativo certificato di formazione professionale, per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 11 e per i compensi di cui al comma 12, sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato.
    L'importo delle tariffe di cui al presente comma e' rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto tariffe di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 settembre 2000, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000.

    14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

    15. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.
    ...

    2. La Tabella A ADR 2021

    - Numero ONU [1]
    - Denominazione e descrizione [2]
    - Classe [3a]
    - Codice classificazione [3b]
    - Gruppo di Imballaggio [4]
    - Etichette [5]
    - Codice disposizioni speciali [6]
    - Codice quantità limitate [7a]
    - Codice quantità esenti [7b]
    - Istruzioni di imballaggio [8]
    - Disposizioni speciali di imballaggio [9a]
    - Disposizioni relative all'imballaggio in comune [9b]
    - Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa [10]
    - Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa [11]
    - Codici cisterna per le cisterne ADR [12]
    - Disposizioni speciali per le cisterne ADR [13]
    - Veicolo per trasporto in cisterne [14]
    - Categoria di trasporto [15]
    - Qmax esenzione parziale [-]
    - Codice di restrizione in galleria [15]
    - Disposizioni speciali relative al trasporto - Colli [16]
    - Disposizioni speciali relative al trasporto - Alla rinfusa [17]
    - Disposizioni speciali relative al trasporto - Carico e scarico [18]
    - Disposizioni speciali relative al trasporto - Esercizio [19]
    - Numero identificazione pericolo - Codice kemler [20]

    3. Rifiuti in regime ADR

    Certifico ADR supporta, in modo semplice e rigoroso, all'approccio della classificazione ADR di un rifiuto pericoloso che presenta determinate caratteristiche di pericolo HP (compito in genere assai articolato) e consente di redigere e stampare:

    - Report di Classificazione;
    - Compilazione scheda di Istruzioni Scritte rifiuto ADR CERTIFICO: 4 pag. ADR + pag. "P0" Certifico;
    - Report di Calcolo di Esenzione;

    4. Metodologia di classificazione di un rifiuto in materia ADR (Certifico)

    4.1 Premessa normativa
    Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è la norma quadro di riferimento in materia di rifiuti, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e della Legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004.

    Il sistema di classificazione dei rifiuti entrato in vigore con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 184) si basa, come il precedente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), sulla loro ORIGINE (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulle CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA' (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).

    L'Accordo ADR (che è una Norma del Trasporto) classifica il rifiuto sulla base del CONTENUTO E CONCENTRAZIONE delle sostanze pericolose che lo compongono.

    Non esiste tra le due norme alcun criterio o norma di raffronto diretto.

    4.2 Metodologia di classificazione di un rifiuto in regime ADR
    2) Metodologia di classificazione di un rifiuto in regime ADR Ai fini del trasporto i rifiuti devono essere classificati ai sensi dell'ADR qualora contengano materie pericolose in quantità tali da determinare la presenza di una o più caratteristiche di pericolo riconducibili alle classi ADR.

    4.3 I passi
    1) Per classificare un rifiuto in regime ADR occorre verificare se il rifiuto medesimo è costituito da una materia nominalmente citata in una classe ADR ovvero, trattandosi spesso di miscele e soluzioni, non sia assimilabile ad una materia nominalmente citata.

    2) Se il rifiuto è assimilabile ad una materia della tabella nominativa dell'ADR (tabella A - capitolo 3.2) e ad un gruppo di imballaggio, l'assegnazione avviene in relazione al suo grado di pericolo secondo i requisiti ed i criteri di cui alla sottosezione 2.2.x.1

    3) Se invece il rifiuto non è assimilabile ad una materia nominalmente citata occorre, facendo riferimento alle rubriche collettive, così procedere:

    4) Se trattati di miscela o soluzione che contiene solo una materia pericolosa nominalmente citata nella tabella A del Capitolo 3.2., unitamente ad una o più materie non pericolose, dovrà essere classificata come fosse una materia nominalmente citata, salvo che:
    - la miscela medesima non si specificatamente elencata nella tabella A;
    - non sia specificata che l'assegnazione alla rubrica individuale sia riferita solo alla materia pura;
    - la classe, lo stato fisico o il gruppo di imballaggio della miscela differiscano da quelli della materia pura.

    Se trattasi di materie non nominalmente citate nella tabella A aventi più caratteristiche di pericolo o di soluzioni o miscele che contengono più materie pericolose da classificare sotto una rubrica collettiva, occorre seguire la procedura:
    - determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche e delle proprietà fisiologiche con conseguente classificazione secondo i criteri di cui alla sottosezione 2.2.x.1 delle varie classi.
    Oppure, se tale determinazione comporta costi non proporzionati la materia, soluzione o miscela dovrà essere inserita nella classe del componente che presenta il pericolo prevalente.

    Se ciò è impossibile, essendo coinvolte più classi di pericolo, il pericolo maggiore è identificato secondo il seguente ordine di precedenza:
    - materie della classe 7;
    - materie della classe 1;
    - materie della classe 2;
    - esplosivi desenzibilizzanti della classe 3;
    - materie autoreagenti ed esplosivi desensibilizzanti della classe 4.1;
    - materie piroforiche della classe 5.2;
    - materie della classe 6.1 e classe 3, che, in riferimento alla loro tossicità per inalazione devono essere assegnate al gruppo di imballaggio I;
    - materie infettive della classe 6.1;

    nel caso in cui le caratteristiche di pericolo non ricadano nelle suddette classi, la classe prevalente sarà definita secondo le precedenze della tabella dei pericoli (sottosezione 2.1.3.10).

    4.4 Metodologia pratica - In accordo con la tabella d'ordine di preponderanza dei pericoli 2.1.3.10
    Poiché in nella maggior parte dei casi il rifiuto si presenta sottoforma di miscela, e secondo enunciato di cui al 2.1.3.5.2, la metodologia di classificazione di un rifiuto può essere ricondotta a stabilire quale sia il componente che presenta il pericolo preponderante.

    Quindi poiché la pericolosità di un rifiuto, secondo procedure di classificazione dirette, può essere stabilita attraverso l’assegnazione delle caratteristiche di pericolo H, tali caratteristiche, ed in particolare l’individuazione di quella principale, può darci una indicazione diretta della Classe della materia ADR associabile:

    Es.
    Rifiuto 1:
    - Caratteristiche di pericolo principale: H8
    - Materia ADR associabile: Classe 8 - Liquido corrosivo, n.a.s.

    Presupposto, inoltre, che se siano assegnate altre caratteristiche di pericolo H al rifiuto, la materia ADR associabile, avrà Classe quella associata alla caratteristica di pericolo H principale e come pericolo secondario, quella relativa ad altra caratteristica di pericolo H.

    Es.
    Rifiuto 2:
    - Caratteristica di pericolo principale: H8
    - Caratteristica di pericolo secondaria: H6
    - Materia ADR associabile: Classe 8 - Liquido corrosivo, tossico, n.a.s.

    Inoltre al punto 2.1.3.9 l’ADR riporta:
    I rifiuti non rientranti nelle classi da 1 a 9 ma che sono presi in considerazione dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e della loro eliminazione, possono essere trasportati sotto i numeri ONU 3077 e 3082.

    4.5 Metodologia di classificazione (Certfico)
    Secondo queste considerazioni enunciate nell'ADR, presupposto che generalmente un rifiuto si presenta sottoforma di miscela o soluzione, con il software Certifico ADR si associa ad ogni rifiuto pericoloso(*), del quale sono individuate determinate caratteristiche di pericolo H e tra le quali caratteristiche ne è stabilita quella principale, la corrispondente Classe ADR con elencate le materie compatibili con tale Classe e con proposte anche materie che hanno pericoli secondari associabili alle altre caratteristiche di pericolo H che il rifiuto può presentare.

    (*) I rifiuti pericolosi, sono potenzialmente, un dato di partenza sufficiente, ma non necessario, per classificare il rifiuto in materia ADR.

    5. Enunciazione ADR sui rifiuti

    ADR
    ...
    2.1.3 Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate

    2.1.3.1 Le materie, comprese le soluzioni e miscele, non nominativamente menzionate, devono essere classificate in funzione del loro grado di pericolo secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. Il o i pericoli presentati da una materia devono essere determinati in base alle sue caratteristiche fisiche e chimiche e alle sue proprietà fisiologiche. Si deve tenere ugualmente conto di queste caratteristiche e proprietà quando, tenuto conto dell'esperienza, ne deriva una classificazione più severa.

    2.1.3.2 Una materia non nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, e presentante un solo pericolo, deve essere classificata nella classe pertinente in una rubrica collettiva figurante nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe.

    2.1.3.3 Ad una soluzione o miscela che soddisfa i criteri di classificazione dell’ADR, composta da una singola sostanza predominante menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2 e da una o più sostanze non sottoposte alle disposizioni dell’ADR o da tracce di una o più sostanze menzionate per nome nella Tabella A del capitolo 3.2, deve essere assegnato il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto della sostanza predominante menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2 a meno che:

    a. La soluzione o miscela sia menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2;
    b. Il nome e la descrizione della sostanza menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2 indichi specificamente che si applicano alla sostanza pura;
    c. La classe, il codice di classificazione, il gruppo di imballaggio o lo stato fisico della soluzione o miscela sia diverso da quello della sostanza menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2; o
    d Le caratteristiche pericolose e le proprietà della soluzione o miscela necessitino misure di intervento di emergenza diverse da quelle prescritte per la sostanza menzionata per nome nella Tabella A del capitolo 3.2.

    In questi altri casi, eccetto quello descritto in (a), la soluzione o miscela deve essere classificata come una materia non menzionata per nome nella relativa classe nella rubrica collettiva elencata nella sotto-sezione 2.2.x.3 di questa classe tenendo presenti i rischi sussidiari presentati da quella soluzione o miscela, se ne esistono, salvo che la soluzione o miscela non soddisfi i criteri di ogni classe, nel cui caso non è sottoposta alle disposizioni dell’ADR.

    2.1.3.4 Le soluzioni e miscele contenenti una materia appartenente ad una delle rubriche menzionate al 2.1.3.4.1 o al 2.1.3.4.2 devono essere classificate conformemente alle disposizioni di tali paragrafi.

    2.1.3.4.1 Le soluzioni e miscele contenenti una delle materie nominativamente menzionate qui di seguito devono sempre essere classificate nella stessa rubrica della materia che contengono, purché non presentino le caratteristiche di pericolo indicate al 2.1.3.5.3:

    a. Classe 3

    N° ONU 1921 PROPILENIMMINA STABILIZZATA;
    N° ONU 3064 NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA, con più del 1% ma non più del 5% di nitroglicerina.

    b. Classe 6.1
    N° ONU 1051 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% d'acqua;
    N° ONU 1185 ETILENIMMINA STABILIZZATA;
    N° ONU 1259 NICHELTETRACARBONILE;
    N° ONU 1613 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (ACIDO CIANIDRICO IN SOLUZIONE ACQUOSA) contenente al massimo il 20% di cianuro di idrogeno;
    N° ONU 1614 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3% d'acqua e assorbito da un materiale inerte poroso;
    N° ONU 1994 FERROPENTACARBONILE;
    N° ONU 2480 ISOCIANATO DI METILE;
    N° ONU 2481 ISOCIANATO DI ETILE;
    N° ONU 3294 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45% di cianuro di idrogeno.

    c. Classe 8
    N° ONU 1052 FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO;
    N° ONU 1744 BROMO o N° ONU 1744 BROMO IN SOLUZIONE;
    N° ONU 1790 ACIDO FLUORIDRICO in soluzione contenente più dell'85% di fluoruro di idrogeno;
    N° ONU 2576 OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO.

    2.1.3.4.2 Le soluzioni e miscele contenenti una materia appartenente ad una delle seguenti rubriche della classe 9:

    N° ONU 2315 POLICLORODIFENILI LIQUIDI;
    N° ONU 3432 POLICLORODIFENILI SOLIDI;
    N° ONU 3151 DIFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI, o
    N° ONU 3151 TERFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI;
    N° ONU 3152 DIFENILI POLIALOGENATI SOLIDI o
    N° ONU 3152 TERFENILI POLIALOGENATI SOLIDI

    devono sempre essere classificate sotto la stessa rubrica della classe 9, a condizione che:

    a. non contengano in aggiunta componenti pericolosi diversi dai componenti del gruppo di imballaggio III delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8; e
    b. non presentino le caratteristiche di pericolo indicate al 2.1.3.5.3.

    2.1.3.4.3 Gli oggetti usati, ad esempio i trasformatori e i condensatori, contenenti una soluzione o una miscela di cui al 2.1.3.4.2, devono essere sempre classificati sotto la stessa rubrica della classe 9, a condizione che:
    a) non contengano altri componenti pericolosi diversi da dibenzodiossine e dibenzofuranni polialogenati della classe 6.1 o da componenti del gruppo d'imballaggio III della classe 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8;
    b) non presentino le caratteristiche di pericolo indicate nei commi da a) a g) ed i) del 2.1.3.5.3.

    2.1.3.5 Le materie non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, aventi più caratteristiche di pericolo, e le soluzioni o miscele che soddisfano i criteri di classificazione dell’ADR contenenti più materie pericolose, devono essere classificate in una rubrica collettiva (vedere 2.1.2.5) e con un gruppo di imballaggio della classe pertinente, conformemente alle loro caratteristiche di pericolo. 
    Questa classificazione conforme alle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata nel seguente modo: 

    2.1.3.5.1 Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. 

    2.1.3.5.2 Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante. 

    2.1.3.5.3 Se le caratteristiche di pericolo della materia, soluzione o miscela rientrano in più classi o gruppi di materie qui sotto indicate, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe o nel gruppo di materie corrispondente al pericolo preponderante nel seguente ordine di precedenza:

    a. Materiali della classe 7 (salvo i materiali radioattivi in colli esenti, per i quali si applica la disposizione speciale 290 del capitolo 3.3, eccetto per il N° ONU 3507 ESAFLUORURO DI URANIO, MATERIALE RADIOATTIVO, COLLI ESENTI, nel qual caso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come preponderanti);
    b. Materie della classe 1;
    c. Materie della classe 2;
    d. Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3;
    e. Materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1;
    Rifiuti e ADR: la normativa ADR
    f. Materie piroforiche della classe 4.2;
    g. Materie della classe 5.2;
    h. Materie della Classe 6.1 che soddisfano i criteri di tossicità per inalazione del gruppo di imballaggio I [le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità alla inalazione di polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo di imballaggio I, ma la cui tossicità all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo di imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8];
    i. Materie infettanti della classe 6.2.

    2.1.3.5.4 Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o gruppi di materie non citati al 2.1.3.5.3 qui sopra, la materia deve essere classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere scelta in funzione della tabella di preponderanza dei pericoli del 2.1.3.10. 

    2.1.3.5.5 Qualora la merce da trasportare costituisca un rifiuto la cui composizione precisa non sia nota, la sua assegnazione ad un numero ONU, nonché ad un gruppo d’imballaggio, conformemente a quanto stabilito al 2.1.3.5.2, può essere basata sulle conoscenze da parte dello speditore del rifiuto stesso, compresi tutti i dati tecnici e di sicurezza disponibili, così come richiesto dalla legislazione in vigore riguardante la sicurezza e l’ambiente.(*) 
    In caso di dubbio, deve essere adottato il grado di pericolo più elevato. 

    Tuttavia, qualora sulla base delle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, sia possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, tale rifiuto può essere classificato, in assenza di altre informazioni, sotto la rubrica n.a.s. più appropriata del gruppo d’imballaggio II. Tuttavia, se è noto che il rifiuto presenta soltanto caratteristiche di pericolosità per l’ambiente, può essere assegnato ai N° ONU 3077 o 3082, gruppo di imballaggio III. 

    Tale procedura non può essere applicata per i rifiuti contenenti le materie di cui al 2.1.3.5.3, le materie appartenenti alla Classe 4.3, le materie del caso menzionato al 2.1.3.7 o le merci che non sono ammesse al trasporto secondo quanto prescritto al 2.2.x.2.

    2.1.3.6 Si deve sempre utilizzare la rubrica collettiva più specifica (vedere 2.1.2.5); una rubrica n.a.s. generica deve essere utilizzata soltanto se non è possibile utilizzare una rubrica generica o una rubrica n.a.s. specifica.

    2.1.3.7 Le soluzioni e miscele di materie comburenti o di materie con rischio sussidiario di comburenza possono avere proprietà esplosive. In questo caso esse sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la classe 1.

    2.1.3.8 Le materie dalla classe 1 alla 6.2 e delle classi 8 e 9, diverse da quelle assegnate ai nn. ONU 3077 e 3082, che soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10, oltre a presentare i pericoli associati a tali classi, sono considerate come materie pericolose per l'ambiente. Le altre materie che non rispondono ai criteri di nessun altra classe o di nessun altra materia della classe 9, ma che soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10 devono essere assegnate al n. ONU 3077 o 3082, a seconda dei casi.

    2.1.3.9 I rifiuti che non rientrano nelle classi da 1 a 9 ma che sono contemplati dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, possono essere trasportati con i numeri ONU 3077 o 3082.

    2.1.3.10 Tabella dell'ordine di preponderanza dei pericoli
    ...

    (*) Una tale legislazione è ad esempio la decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE, che stabilisce una lista di rifiuti in applicazione dell'articolo primo punto a) della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che stabilisce una lista dei rifiuti pericolosi in applicazione dell'articolo 1 paragrafo 4 della Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (Giornale ufficiale delle Comunità europee n. L 226 del 6 settembre 2000, p. 3), come modificata; e la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Giornale ufficiale delle Comunità europee n. L 312 del 22 novembre 2008, pp. da 3 a 30), come modificata.

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