Modello Certificato di Sanificazione Ambienti non sanitari Covid-19
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Modello Certificato di Sanificazione Ambienti non sanitari Covid-19 (Attestato)
ID 10674 | 01.06.2020
In allegato disponibili 2 Modelli e note di commento di Certificato di sanificazione ambienti non sanitari Covid-19 (Attestato), redatti in accordo con D.M. 274/97 e senza applicazione del D.M. 274/97, in questo ultimo caso, si espongono le seguenti note:
Come da Direttive e Protocolli emanati emergenza COVID-19 che riportano frequentemente il termine "Sanificazione", si evidenzia che l'attività di “Sanificazione” è regolamentata dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 e Decreto 7 luglio 1997 n. 274 di cui a seguire e può essere svolta solo da Imprese autorizzate con specifici requisti tecnico-professionali.
Altresì, secondo varie fonti inerenti il Covid-19, con il termine “Sanificazione”, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria e ciò presupporrebbe l’esclusione del termine ai sensi del Decreto 7 luglio 1997 n. 274.
- l’ISS con il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020, riporta che:
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020
Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.
- da 10585:1996 Servizi di pulizia, disinfestazione, sanificazione e attività correlate. Terminologia, requisiti del servizio e indicazioni per l'impresa, riporta la definizione di:
UNI 10585:1996
Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione.
Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.
Sanificazione: Nota e Chiarimenti Regione ER
La Regione ER nel Protocollo Sicurezza anti-contagio Commercio dettaglio ER, chiarisce cosa si intende per "Sanificazione", termine che ha creato molta confusione nella sua definizione prevista dal D.M. 274/97, e che deve essere intesa esclusa, per certi aspetti, dai Decreti, atti normativi e Protocolli e compresa solo come accezione di "Pulizia/disinfezione".
Vedi a seguire.
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Si distinguono, quindi, 2 Modelli di Certificato:
(A) Modello Sanificazione ai sensi del D.M. 274/97.
(B) Modello Sanificazione ai sensi Covid-19 (non D.M. 274/97)
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Responsabile Tecnico - Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 274/97, l'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria indicati nei paragrafi precedenti, è subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa che si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei seguiti requisiti (Responsabile Tecnico - ndr):
1) assolvimento dell'obbligo scolastico in ragione dell’ordinamento temporale vigente e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese o enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare d'impresa
2) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale
3) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
4) diploma universitario o laurea utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3428 del 25/11/1997 ha chiarito che possono ritenersi abilitanti i corsi professionali ed i diplomi i istruzione secondaria che prevedano un corso almeno biennale in chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.
I sopra riportati requisiti devono essere posseduti da:
- il titolare (per le imprese individuali);
- un socio per le società in nome collettivo;
- un socio accomandatario per le società in accomandita semplice (il socio accomandante deve essere necessariamente un socio partecipante al lavoro);
- amministratore unico o consigliere di amministrazione per le società di capitali e cooperative;
- socio di SRL: in questo caso tale soggetto deve essere un socio partecipante al lavoro;
- socio di cooperativa: socio lavoratore o socio dipendente;
- collaboratore di impresa familiare.
Il responsabile tecnico deve essere legato all'impresa da un rapporto di "immedesimazione" con la struttura operativa dell’impresa. Si precisa che il responsabile tecnico non può essere un collaboratore esterno o un libero professionista.
Il responsabile tecnico deve assumere con l’impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con l’azienda e garantisca lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. L’immedesimazione consiste infatti nel rapporto diretto, oggettivo e biunivoco, del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa e si deve concretizzare in una forma di collaborazione con l'imprenditore che consenta al preposto responsabile tecnico, di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni sia pure limitatamente agli aspetti tecnico-operativi dell'attività della stessa. Ai fini dell'annotazione nella sezione speciale artigiana del Registro Imprese, qualora l'attività di pulizia sia l'attività prevalente dell'impresa, la carica di responsabile tecnico deve essere rivestita dal titolare per le imprese individuali, da uno dei soci partecipanti al lavoro per le società di persone, per le s.r.l. e per le società cooperative, da uno dei soci accomandatari per le s.a.s. Qualora l'attività di pulizia sia secondaria rispetto ad un'altra prevalente artigiana, il responsabile tecnico può anche essere un dipendente, un associato in partecipazione o un collaboratore familiare.
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(1) Sanificazione come previsto dal D.M. 274/97.
(2) Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 274/97, l'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria indicati nei paragrafi precedenti, è subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa che si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei seguiti requisiti
(3) Protocollo 24 aprile 2020
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4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
- l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare Min. San 0005443-22/02/2020.
(4) Documento tecnico inail rimodulazione misure sars-cov-2 nei luoghi di lavoro
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Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.
(5) Circolare Min. San 0005443-22/02/2020
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A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
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segue in allegato
Collegati
COVID-19: Tempo di persistenza ambienti e disinfettanti
Legge 25 gennaio 1994 n 82
Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997 n. 274
Regolamento (UE) n. 528/2012
Circolare Min. San 0005443-22/02/2020
Protocollo 24 aprile 2020
Documento tecnico INAIL rimodulazione misure sars-cov-2 nei luoghi di lavoro
Vademecum Sanificazione Requisiti | Procedure COVID-19
Circolare MICA n. 3428 del 25.11.1997
Certifico | Sezione Covid-19
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Modello Certificato di Sanificazione ambienti non sanitari D.M. 274.97 Rev. 00 2020.docx Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2020 |
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