Regolamento delegato (UE) 2025/1222
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Regolamento delegato (UE) 2025/1222 / Modifica Alleg. VI Reg. CLP
ID 24146 | 20.06.2025
Regolamento delegato (UE) 2025/1222 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze
GU L 2025/1222 del 20.6.2025
Entrata in vigore: 10.07.2025
Applicazione a decorrere dal 1° febbraio 2027.
Tuttavia i fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal presente regolamento, a decorrere dal 10 Luglio 2025.
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 37, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato VI, parte 3, tabella 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
(2) All’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia, dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato i seguenti pareri su dette proposte:
- parere del 16 marzo 2023 sulla sostanza acido 2-etilesanoico, monoestere con propan-1,2-diolo;
- parere del 16 marzo 2023 sulla sostanza estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce;
- parere del 16 marzo 2023 sulla sostanza N-1-naftilanilina; N-fenilnaftalene-1-ammina;
- parere del 16 marzo 2023 sulla sostanza propil 4-idrossibenzoato;
- parere del 16 marzo 2023 sulla sostanza α,α’-propilenedinitrilodi-o-cresolo;
- parere del 16 marzo 2023 sulla sostanza ozono;
- parere del 16 marzo 2023 sulla sostanza ossido di diazoto;
- parere del 16 marzo 2023 sulla sostanza tris(pirofosfato) di tetraferro; pirofosfato ferrico;
- parere del 16 marzo 2023 sulla sostanza 2-fenilpropene; α-metilstirene;
- parere del 16 marzo 2023 sulla sostanza trisolfuro di tetrafosforo; sesquisolfuro di fosforo;
- parere del 16 marzo 2023 sulla sostanza petoxamide (ISO); 2-cloro-N-(2-etossietile)-N-(2-metil-1-fenilprop-1-enil)acetamide;
- parere dell’8 giugno 2023 sulla sostanza 1,1-dicloroetilene; cloruro di vinilidene;
- parere dell’8 giugno 2023 sulla sostanza bixlozone (ISO); 2-(2,4-diclorobenzil)-4,4-dimetil-1,2-ossazolidin-3-one;
- parere dell’8 giugno 2023 sulle sostanze acido 9-ottadecenoico (Z)-, solfonato, sali di potassio [1]; prodotti di reazione di acidi grassi, alchile C18 (insaturo) con triossido di zolfo, sali di potassio [2]; acido 9(o 10)-solfoottadecanoico, sale di potassio [3];
- parere dell’8 giugno 2023 sulla sostanza bis [2-cloro-5-[(2-idrossi-1- naftil)azo]toluene-4-solfonato] di bario; C.I. Pigment Red 53:1;
- parere dell’8 giugno 2023 sulla sostanza cromato di bario;
- parere dell’8 giugno 2023 sull’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici;
- parere dell’8 giugno 2023 sull’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico;
- parere dell’8 giugno 2023 sulla sostanza fluoroetilene;
- parere dell’8 giugno 2023 sulla sostanza metacrilato di tetraidrofurfurile;
- parere dell’8 giugno 2023 sulla sostanza etere di 2,3-epossipropile e isopropile;
- parere dell’8 giugno 2023 sulla sostanza trimetil fosfato;
- parere dell’8 giugno 2023 sulla sostanza isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesile; isoforone di-isocianato;
- parere dell’8 giugno 2023 sulla sostanza 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile; (DBDCB);
- parere dell’8 giugno 2023 sulla sostanza folpet (ISO); N-(triclorometiltio)ftalimmide;
- parere del 14 settembre 2023 sulla sostanza 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene;
- parere del 14 settembre 2023 sulla sostanza clopyralid (ISO); acido 3,6-dicloropiridina-2-carbossilico;
- parere del 14 settembre 2023 sulla sostanza butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile; 3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato;
- parere del 14 settembre 2023 sulla sostanza captan (ISO); 1,2,3,6-tetraidro-N-(triclorometiltio)ftalimmide;
- parere del 14 settembre 2023 sulla sostanza dinotefuran (ISO); (RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetraidro-3-furilmetil)guanidina;
- parere del 14 settembre 2023 sulla sostanza ott-2-inoato di metile;
- parere del 14 settembre 2023 sulla sostanza proquinazid (ISO); 6-iodo-2-propossi-3-propilchinazolin-4(3H)-one;
- parere del 14 settembre 2023 sulla sostanza etere di 2,3-epossipropile e o-tolile;
- parere del 14 settembre 2023 sulla sostanza 2-metil-2H-isotiazol-3-one cloridrato; 2-metil-2,3-diidro-1,2-tiazol-3-one cloridrato.
(3) La Commissione ha ricevuto informazioni supplementari dai portatori di interessi che contestavano la valutazione scientifica contenuta nel parere del RAC del 16 marzo 2023 sulla sostanza ossido di diazoto. La Commissione ha valutato tali informazioni supplementari e non le ha ritenute sufficienti per sollevare dubbi sull’analisi scientifica contenuta nei pareri del RAC.
(4) Alla luce dei pareri del RAC, è opportuno introdurre o aggiornare la classificazione e l’etichettatura armonizzate delle sostanze interessate sulla base della valutazione effettuata in tali pareri e di quella svolta in un secondo momento dalla Commissione.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.
(6) Non è necessario prescrivere la conformità immediata alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorre concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o aggiornate e di vendere le scorte esistenti, nel rispetto degli obblighi normativi preesistenti. Questo periodo di tempo serve anche ai fornitori per adottare i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento della conformità ad altri obblighi giuridici a seguito delle modifiche apportate a norma del presente regolamento. Per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e dare ai fornitori una flessibilità sufficiente, è tuttavia opportuno accordare loro la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove o aggiornate e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2027.
Tuttavia i fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
[...] Segue in allegato
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