Slide background




Fascicolo tecnico antincendio resistenza al fuoco: circolare VVF

ID 2770 | | Visite: 15172 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/2770

Fascicolo tecnico antincendio resistenza al fuoco: circolare VVF

Circolare 7765 del 21 giugno 2016

La presente circolare ha il duplice obiettivo di chiarire 2 aspetti:

1. i casi in cui va previsto il fascicolo tecnico da parte del produttore;
2. la modalità di predisposizione della stesso.

Fascicolo tecnico non necessario se il prodotto è marcato CE ai sensi CPR- Regolamento UE n.305/2011

Quanto al prima aspetto, legato all'obbligo di predisposizione, si specifica che le disposizioni citate in premessa non sono in contrasto con la disciplina più ampia dettata dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR- Regolamento UE n.305/2011): in caso di prodotti marcati CE ai sensi del citato CPR, infatti, il fascicolo tecnico non è necessario.

Tuttavia, si specifica, quando l'applicazione estesa è intesa per essere utilizzata ai fini della marcatura CE, l'intervento di un Organismo Notificato è obbligatorio.

In tale eventualità, occorre evidentemente osservare integralmente le disposizioni comunitarie vigenti, ivi incluse quelle comprese nella norma UNI EN 15725 "Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione" che, al punta 5.3.1, recita:

L'applicazione estesa deve essere assicurata dal laboratorio che ha prodotto lo specifico test al fuoco. Se i risultati di prova saranno utilizzati da più di un laboratorio, allora l'applicazione estesa sarà assicurata da uno di questi laboratori che si consulterà con gli altri laboratori.

NOTA
Quando l'applicazione estesa è intesa per essere utilizzata ai fini della marcatura CE, l'intervento di un Organismo Notificato è obbligatorio.

Quanto alla modalità di predisposizione, si chiarisce che il fascicolo può essere fondato su norme EXAP(*) o non.

In caso di ricorso a norme EXAP(*) previste per garantire la classe di resistenza al fuoco nel campo di applicazione estesa, il relativo rapporto di classificazione, predisposto in accordo con la
citata norme EN 15725, costituisce elemento fondamentale del fascicolo tecnico: recando già gli elaborati grafici del campione ed i criteri di estensione, il fascicolo sara quindi completato dal parere  tecnico positivo del laboratorio che firma il rapporto di classificazione estesa.

In caso di ricorso a norme non EXAP(*), fattispecie possibile solo in assenza delle stesse, vanno applicate le disposizioni ministeriali citate in premessa. Esse differiscono per le modalità di espressione del parere tecnico positivo all'estensione che, come appresso specificate, e formulato: 

- o da parte del laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione su campioni standard in caso di applicazione del DM 16/2/2007;
- o da parte di un laboratorio di prova in caso di applicazione del DM 3/8/2015.

In tale ipotesi, il laboratorio di prova deve essere autorizzato ad effettuare tutti i test standard a supporto del parere tecnico.

In ultimo, si chiarisce che la relazione tecnica prevista ai fini della predisposizione del fascicolo tecnico può essere firmata anche da un professionista abilitato del laboratorio di prova, purché
operante nell'ambito delle proprie competenze professionali. In questa caso residuale none necessaria alcun parere tecnico positivo dell'estensione da parte del laboratorio.

Si allega lo schema che riassume quanta descritto. em>DM 16/2/2007
...
Il «campo di applicazione diretta del risultato di prova» è l'ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d'uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per l'attribuzione del risultato conseguito.

Il «campo di applicazione estesa del risultato di prova» è l'ambito, non compreso tra quelli previsti al precedente comma, definito da specifiche norme di estensione.
....
< (*)Le norme EXAP (EXtended APplications) sono il gruppo di norme per ottenere il c.d. Extended Application Report: questo consentirà ai produttori di sfruttare tutta la propria gamma di certificazioni ed esperienze.
In alcuni casi le EXAP, che sono state sviluppate da gruppi di lavoro composti da esperti europei, sono già norme EN; altre EXAP sono invece in corso di pubblicazione o di sviluppo. 

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare 7765 21 06 2016 Diagramma.pdf)Circolare 7765 21 06 2016 Diagramma
VVF 2016
IT164 kB1429
Scarica questo file (Circolare 7765 21 06 2016.pdf)Circolare 7765 21 06 2016
VVF 2016
IT179 kB1381

Tags: Prevenzione Incendi

Ultimi archiviati Sicurezza

Apr 21, 2024 116

Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009

Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009 Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 139/2006 [box-info]D.Lgs 139/2006 Art. 19 Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e… Leggi tutto
Decreto 6 febbraio 2024 n  49
Apr 16, 2024 127

Decreto 6 febbraio 2024 n. 49

Decreto 6 febbraio 2024 n. 49 ID 21696 | 16.04.2024 Decreto 6 febbraio 2024 n. 49 Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai… Leggi tutto
Atti 1  congresso nazionale malattie del lavoro  malattie professionali    1907
Apr 15, 2024 115

Atti 1° congresso nazionale malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907

Atti del 1° congresso nazionale per le malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907 ID 21691 | Palermo 19-21 ottobre 1907 - Download (link diretto) Sabato, 19 ottobre 1907, alle ore 10 antim. nell'Aula Magna della R. Università di Palermo, si è inaugurato solennemente il I Congresso… Leggi tutto

Più letti Sicurezza