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Sicurezza e Prevenzione Incendi Vie e uscite di emergenza

ID 6369 | | Visite: 288458 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/6369

Vie e uscite di emergenza

Sicurezza e Prevenzione Incendi Vie e uscite di emergenza

In allegato Documento Quadro normativo sulle vie e uscite di emergenza, in riferimento alle norme generali di sicurezza e prevenzione incendi (con note e circolari):

D.Lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU n. 101 del 30 aprile 2008)
DM 10 Marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (G U n. 81 del 7 aprile 1998 S.O. n. 64)
Decreto 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi (GU n. 339 del 12 dicembre 1983)
DM 9 marzo 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (GU n. 74 del 29 marzo 2007)

Per attività normate da RT verticale fare riferimento in primis alla stessa.

D.Lgs. 81/2008
...
Allegato IV
..
1.5. Vie e uscite di emergenza.
1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:
1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
1.5.1.3. luogo  sicuro:  luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;
1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti  adeguati  specificamente  autorizzati  dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.
1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato  adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
1.5.9.  Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
1.5.11.  Le  vie  e  le  uscite  di emergenza che richiedono un'illuminazione  devono  essere  dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza. In quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

DM 10 Marzo 1998

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ALLEGATO II MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI
...
2.9 - RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI
I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.
...
ALLEGATO III MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO (1)
3.1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
- Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;
- Luogo sicuro:(2) luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
- Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
- Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
c) uscita che immette su di una scala esterna.
- Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

(1) Non si applica alle attività soggette a controllo VVF. Possono costituire comunque un utile riferimento anche per le attività soggette non dotate regola tecnica verticale (vedi art. 3 co. 2):

Art. 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII. 2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

(2) Nelle norme specifiche ove si fa esplicito riferimento al "luogo sicuro", occorre attenersi alla definizione riportata nel DM 30/11/1983. Nelle attività non normate, qualora si ritenga di applicare il DM 10/3/98 per analogia anche alle attività soggette a controllo VV.F., un luogo sicuro può essere considerato un compartimento antincendio adiacente rispetto ad un altro, dotato di vie d'uscita, ritenendo tutt'ora valide le argomentazioni di cui alla nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29 maggio 1996.

3.2 - OBIETTIVI
Ai fini del presente decreto, tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro. Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente:
- il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;
- dove si trovano le persone quando un incendio accade;
- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita alternative disponibili.

3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA
Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
- 15 - 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 - 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- 45 - 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.

Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:
- 6 - 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
- 9 - 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
- 12 - 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.
f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia: - frequentato da pubblico;
- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;
- utilizzato quale area di riposo;
- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.

Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori.

3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a tale principio sussistono quando:
a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;
c) la lunghezza del percorso di uscita, in un’unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e). Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c).
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:

Larghezza uscite di piano
- "A " rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

Esempio 1
Affollamento di piano = 75 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).

Esempio 2
Affollamento di piano = 120 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).

3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE
Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale. Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita. (3)

(3) Per gli uffici di tipo 1 (tutti) e di tipo 2 (da insediare in edifici esistenti) di cui al D.M. 22 febbraio 2006, potendo far riferimento al parametri previsti nell'allegato III al D.M. 10/3/1998, può essere prevista una sola scala purché l'altezza antincendi degli edifici non sia superiore a 24 metri. (Nota DCPREV prot. n. 15958 del 11 novembre 2010).

Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.

Calcolo della larghezza delle scale
A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.
B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:

Larghezza complessiva scale

in cui: A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 10 piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Esempio: Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra:
Affollamento 1° piano = 60 persone " 2° " = 70 " " 3° " = 70 " " 4° " = 80 " " 5° " = 90 "
Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.
Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.
Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m.
Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m.

3.7 - MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti impedimenti architettonici o urbanistici:
a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti; e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.

3.8 - MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA
A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai
Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui sopra includono:
- provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
- installazione di serrande tagliafuoco sui condotti. Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano muri o solai resistenti al fuoco.

B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai
La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che consentono una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco.

C) Segnaletica a pavimento
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.

D) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati
Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori. Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio.
Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.

E) Accorgimenti per le scale esterne
Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.

3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.(4)

In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:
a) - l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
b) - la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
c) - la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave. L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta,(5) tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:
- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.

3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE(6)
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione,(7) possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno. Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.(8) 

(4) In merito a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 (e successivamente dal p.to 1.5.6 dell’allegato IV del D.Lgs n. 81/2008) per tutti i luoghi di lavoro, “L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericolo per il passaggio di mezzi o per altre cause fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio”, il DM 10/3/1998 al punto 3.9 dell’allegato III, ha fornito precisazioni sull’argomento che di fatto hanno sostanzialmente limitato la necessità dell’autorizzazione del Comando VV.F. (Nota prot. n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11 aprile 2001).
(5) Poiché il punto 1.7 del D.M. 30/11/1983 non esclude espressamente la possibilità che il congegno di autochiusura delle porte sia asservito ad idonei dispositivi elettromagnetici di sgancio, e che tale soluzione è ammessa dal DM 10/3/1998 (punto 3.9), si ritiene che la realizzazione di filtri a prova di fumo con entrambe le porte tenute in posizione aperta può essere approvata, con le necessarie cautele e limitazioni, senza ricorrere all'istituto della deroga, sulla base di valide motivazioni, analisi e valutazioni. (Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30/08/2001).
(6) Negli edifici a destinazione mista in cui siano presenti ai vari piani oltre ad appartamenti di civile abitazione, anche locali adibiti ad uffici, studi professionali ed altre attività lavorative compatibili con la destinazione d’uso dell’edificio, le vie di uscita comuni devono essere conformi alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. Ciò premesso ne consegue che il sistema di apertura dei portoni condominiali, di ingresso all’edificio, deve conformarsi ai criteri stabiliti al punto 3.10 dell’allegato III al DM 10/3/1998 (Nota prot. n. P1560/4122 sott. 54 del 07/12/1998).
(7) In merito all’installazione di un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attività commerciali con problemi di anti-intrusione che preveda l’adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, da una unità logica di controllo, con apertura delle porte “ritardata” di alcuni secondi, si ritiene che il sistema sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l’esodo delle persone, con le seguenti precisazioni:
a) la vetrofania indicante l’apertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete;
b) l’unità logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato;
c) il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, devono formare oggetto del piano di emergenza di cui all’art. 5 del DM 10/3/1998, nonché di specifica informazione e formazione dei lavoratori; d) il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di conformità delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od europei, o in assenza, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore (Nota prot. P1185/4147 sott. 4 del 25/10/1999).
(8) Le problematiche relative ai sistemi di apertura delle porte sono comuni a diverse attività (case di riposo, reparti psichiatrici, istituti bancari, etc.) e si ritiene debbano essere affrontate caso per caso individuando idonei e sicuri sistemi di apertura alternativi a quelli a spinta, come peraltro indicato all’ultimo capoverso del punto 3.10 del DM 10/3/1998. L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione prevista è il locale Comando Provinciale VVF. La procedura deve prevedere la presentazione di un’istanza da parte dell’interessato, completa della necessaria documentazione, sulla quale il Comando VV.F. esprimerà il proprio parere ricorrendo, ove ritenuto opportuno, anche ad una verifica in loco. Si precisa infine che tale servizio non rientra tra quelli da rendere a pagamento (Nota prot. n. P113/4101 sott. 106/53 del 6/3/2001).


3.11 - PORTE SCORREVOLI(9) E PORTE GIREVOLI Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica. Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.

(9) Le porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante", pur se muniti di certificati di prova, sono da ritenersi esclusivamente validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano. Infatti in tali casi la conformità di tali tipologie di prodotti ad apposite specificazioni tecniche emanate a livello europeo o in uso in altri Stati europei, come avviene per le porte automatiche "a sicura apertura ridondante", può consentire che il sistema di chiusura garantisca condizioni di sicurezza equivalente, in conformità al punto 3.9, secondo comma, dell'allegato III al D.M. 10/3/1998 che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 46. co. 3. del D.Lgs n. 81/2008, continua ad applicarsi per la sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Qualora le normative vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività soggette a controllo VVF, prevedano esplicitamente l'apertura delle porte a spinta nel verso dell'esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi Provinciali VV.F. nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, di cui all'art 15 del D.Lgs. n. 139/2006, l'impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente, pur se munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante", non può essere consentito qualora le stesse non siano apribili anche "a spinta" (Lett. Circ. prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29/5/2008).

3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.

3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.

Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

3.14 - DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:

- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
- apparecchi di cottura;
- depositi temporanei di arredi;
- sistema di illuminazione a fiamma libera;
- deposito di rifiuti.

Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.

Decreto 30 novembre 1983 DM 9 marzo 2007
...
3. AFFOLLAMENTO - ESODO

3.1 - Capacità di deflusso o di sfollamento
Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di "modulo uno". Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

ndr
Nelle regole tecniche verticali la capacità di deflusso è stabilita ipotizzando tempi molto brevi per lo sfollamento ordinato di un compartimento. Si ottengono pertanto valori molto bassi della capacità di deflusso per locali al chiuso (es. di norma 50 pers/mod per uscite in piano) a favore di sicurezza.

3.2 - Densità di affollamento
Numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/mq).

3.3 - Larghezza delle uscite di ciascun compartimento
Numero complessivo di moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del compartimento.

3.4 - Luogo sicuro
Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).

ndr
Nel D.M. 10/3/1998 il luogo sicuro è definito come "luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio"; Nelle norme specifiche ove si fa esplicito riferimento al "luogo sicuro" occorre attenersi alla definizione del DM 30/11/1983. Nelle attività non normate, qualora si ritenga di applicare il DM 10/3/98 per analogia anche alle attività soggette a controllo VV.F., un luogo sicuro può essere considerato un compartimento antincendio adiacente rispetto a un altro, dotato di vie d'uscita, ritenendo tutt'ora valide le argomentazioni di cui alla nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29/5/1996.

3.5 - Massimo affollamento ipotizzabile
Numero di persone ammesso in un compartimento. È determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.

ndr
Nelle diverse regole tecniche può essere presente una definizione più specifica. Ad es. coincide con la definizione di "capienza" per gli impianti sportivi e i locali di pubblico spettacolo e trattenimento. Per questi ultimi costituisce l’affollamento massimo consentito e viene stabilita dalle Commissioni di Vigilanza L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti; È pari al numero dei posti letto nelle aree destinate alle camere nelle attività ricettive turistico - alberghiere; In vari casi, può risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività; ecc

3.6 - Modulo di uscita Unità di misura della larghezza delle uscite. Il «modulo uno», che si assume uguale a 0.60 metri, esprime la larghezza media occupata da una persona.

3.7 - Scala di sicurezza esterna Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.

ndr
Per quanto concerne le “altre caratteristiche stabilite dalla norma”, queste sono state precisate in regole tecniche successive, come evidenziato di seguito.

(*) - Scala di sicurezza esterna (ndr 1)
Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:
- i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco; (ndr 2)
- la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60(ndr 3). In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

ndr 1
Presente nelle seguenti regole tecniche: DM 19/8/1996 “locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo". DM 18/9/2002 “strutture sanitarie pubbliche e private”.
ndr 2
Ovvero incombustibili, dizione che compare nel D.M. 27 luglio 2010 regola tecnica “attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”.

ndr 3

La dizione REI/EI (in luogo di REI) compare nel D.M. 27 luglio 2010 “attività commerciali …”

3.8 - Scala a prova di fumo
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano, mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotate di congegno di auto-chiusura, da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno.

3.9 - Scala a prova di fumo interna
Sala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo.

3.10 - Scala protetta Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.

3.11 - Sistema di vie di uscita
Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.

ndr
Anche denominata via di emergenza, o via di esodo, o via di uscita, o via di fuga

3.12 - Uscita Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2.00 m.

(*) - Spazio calmo
Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi

ndr
Presente nelle seguenti regole tecniche: DM 9/4/1994 “attività ricettive turistico - alberghiere”; DM 18/9/2002 “strutture sanitarie pubbliche e private”; DM 22 febbraio 2006 regola tecnica “uffici”; DM 27 luglio 2010 “attività commerciali …”.

(*) - Corridoio cieco(ndr 1)
Corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale. Nel calcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre considerare anche il percorso d’esodo in unica direzione all’interno di locali ad uso comune. (ndr 2)

ndr 1
Presente nelle seguenti regole tecniche: DM 9/4/1994 “attività ricettive turistico - alberghiere”; DM 18/9/2002 “strutture sanitarie pubbliche e private”; DM 22 febbraio 2006 regola tecnica “uffici”; DM 27 luglio 2010 “attività commerciali …”.

ndr 2
Quest’ultima condizione è stata aggiunta ed è presente solo in: DM 22/2/2006 regola tecnica “uffici”

(*) - Colonna a secco
Installazione di lotta contro l’incendio ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente l’edificio, di norma all’interno di ciascuna via d’esodo verticale.

ndr
Presente nel DM 14 luglio 2015 “attività ricettive turistico - alberghiere da 25 a 50 p.l.”

(*) - Percorsi alternativi
Da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45°.

ndr
La definizione compare per la prima volta nel D.M. 27 luglio 2010 regola tecnica “attività commerciali …”. I concetto era stato introdotto nel DM 19/8/1996 "Regola tecnica “locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" per stabilire i criteri delle lunghezze delle vie d’uscita di cui al p.to 4.3.4 (si considerano percorsi alternativi quelli che, a partire da ciascun punto di riferimento, formano un angolo maggiore di 45°; qualora tale condizione non sia rispettata, la lunghezza del percorso, misurata fino al \punto dove c’è disponibilità di percorso alternativo, deve essere limitata a 15 m).

(*) - Esodo orizzontale progressivo 
Modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.

ndr
Presente in: DM 18/9/2002 regola tecnica “strutture sanitarie pubbliche e private”

(*) - Percorso orizzontale protetto
Percorso di comunicazione orizzontale o suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro.

ndr
Presente in: DM 18/9/2002 regola tecnica “strutture sanitarie pubbliche e private”

(*) - Piano di uscita dall'edificio
Piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti.

ndr
Presente in: DM 18/9/2002 regola tecnica “strutture sanitarie pubbliche e private”

(*) - Piano di riferimento
Piano ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno dell'edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.

ndr
Presente in D.M. 27 luglio 2010 “attività commerciali …”

Circolari

Circolare n. 4962 2012 
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”.

Circolare n. 4963 2012
Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti.

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