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Nota DCPREV prot. n. 10534 del 24.06.2025 / Quesiti in materia di prevenzione incendi

ID 24229 | | Visite: 145 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/24229

Nota DCPREV prot  n  10534 del 24 06 2025  Quesiti in materia di prevenzione incendi

Nota DCPREV prot. n. 10534 del 24.06.2025 / Quesiti in materia di prevenzione incendi

ID 24229 | 05.07.2025 / In allegato

Nota DCPREV prot. n. 10534 del 24.06.2025
Quesiti in materia di prevenzione incendi.

In riscontro alle richieste pervenute con la nota a margine indicate, si forniscono di seguito le valutazioni di carattere generale della scrivente Direzione centrale, distinte per ciascun punto:

a) Attività n. 73 dell’allegato I al D.P.R. 01.08.2011 n. 151.

Relativamente all’attività n. 73 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, la scrivente Direzione centrale ha fornito indicazioni già con nota DCPREV prot. n. 4756 del 09.04.2013.

Inoltre, con nota Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18.04.2012, sono state altresì fornite utili indicazioni attuative per una corretta gestione delle procedure amministrative di prevenzione incendi per attività di rilevanti dimensioni o complessità, prevedendo, sotto determinate condizioni di carattere generale, anche la possibilità di presentazione di SCIA per parti di attività.

Stante l’attuale quadro normativo, non si ravvisano al momento ulteriori indicazioni a valenza generale da fornire, atteso che, inoltre, la pluralità delle casistiche in concreto prospettabili raccomanda una valutazione ad hoc caso per caso.

Posto quanto sopra, si rappresenta, comunque, che la problematica segnalata sarà oggetto di attenta valutazione in occasione di una prossima futura revisione del quadro regolamentare in materia di prevenzione incendi.

b) Separazione tra autorimessa e vano scala: RTV. 6.

Nel confermare che anche la RTV 6, per i termini e le definizioni, rimanda al Capitolo G.1 dell’allegato 1 al D.M. 03.08.2015, in particolare al punto G.1.5 per la definizione di “attività“, si segnala, comunque, che i dubbi interpretativi in merito ai requisiti di comunicazione tra l’autorimessa e le “altre attività“, tra cui, in particolare, l’edificio di civile abitazione soprastante, troveranno giusta soluzione nell’ambito di una prossima revisione della RTV 6, che, a breve, sarà illustrata in seno al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.

c) Carico d’incendio elevato.

Relativamente alla dicitura “elevato carico d’incendio specifico“, si concorda con le valutazioni di codesto Consiglio nazionale atteso che, già in passato, questa Direzione centrale ha avuto modo di osservare come l’intento del normatore fosse quello di meglio evidenziare che la necessità di adottare il livello di prestazione IV della misura S6 deriva principalmente dalla specifica valutazione del rischio per ogni singolo caso in studio sulla base di una pluralità di fattori e non esclusivamente in funzione di un valore prefissato del carico d’incendio.

Ciò posto, nel prendere atto della proposta di introdurre termini quantitativi che possano meglio guidare il progettista nelle valutazioni e nelle scelte progettuali di competenza, si garantisce sin d’ora che la stessa sarà oggetto di attenta valutazione nell’ambito dei prossimi futuri lavori di revisione del Codice di prevenzione incendi.

d) Stazione di pompaggio antincendio.

Preliminarmente, si osserva che affinché una rete di idranti possa considerarsi progettata, installata ed esercita a regola d’arte, secondo la norma UNI 10779, l’alimentazione idrica deve rispettare le previsioni dell’appendice A alla stessa norma tecnica che, al punto A.1.4, ne definisce la continuità per gli acquedotti.

Ciò premesso, si rappresenta anche che il paragrafo S.6.8.2 del Codice di prevenzione incendi, nel riprendere concetti già contenuti anche nel D.M. 20 dicembre 2012, testualmente prevede che “ai fini della determinazione della continuità dell’alimentazione idrica dell’impianto da acquedotto, la disponibilità può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti come specificato dalla norma UNI 10779 o criterio equivalente. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da professionista antincendio“.

e) Cadenza quinquennale dei rinnovi di conformità antincendio

Con la Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18.04.2012, poi ripresa dalla DC.PREV. prot. n. 1640 del 1.02.2024, questa Direzione centrale ha fornito alle strutture del C.N.VV.F. indicazioni, sia sotto il profilo amministrativo che penale, circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R 151/2011.

Nel rimandare ai contenuti delle sopracitate circolari e nel confermare le indicazioni dell’art. 5 comma 2 del D.M. 7 agosto 2012, si rappresenta che in occasione di una prossima futura revisione del quadro normativo di riferimento, che, come di consueto vedrà il coinvolgimento anche di rappresentati di codesto Consiglio nazionale, si potrà individuare una nuova e più funzionale formulazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che possa essere di più semplice comprensione ed attuazione anche nei casi di attività complesse o in repentino mutamento.

[...]

Fonte: VVF

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