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Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

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Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

ID 24204 | 01.07.2025

Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso l’emanazione di una legge che obbligherà tutti i soggetti che somministrano formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nella nostra Regione a registrarsi preventivamente su una piattaforma informatica costruita ad hoc e successivamente a caricare tutte le informazioni riguardanti i corsi di formazione attivati.

Al termine della formazione chi ha seguito i corsi potrà prendere visione del proprio percorso formativo e accedere all’attestato del corso. Inoltre, i dati contenuti nella piattaforma potranno essere utilizzati anche dalle ATS per piani mirati di prevenzione.

__________

Regione Lombardia, Dgr 3 giugno 2025, N. XII/ 4499

Schema di “protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

DELIBERA

Per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare lo schema di “protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui all’allegato A della presente, quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento che sarà sottoscritto dai rappresentanti di Regione Lombardia e delle Parti Sociali e Datoriali interessate;

2. di stabilire che per l’attuazione del Protocollo di cui al punto 1 Regione Lombardia, le Parti Sociali e Datoriali, si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale nel rispetto delle proprie specifiche competenze;

3. di disporre la pubblicazione della presente delibera e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico di Regione Lombardia

Allegato A

BOZZA DI PROTOCOLLO D’INTESA SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Premessa

Preso atto della proposta illustrata dalle segreterie regionali CGIL CISL e UIL nell’ambito del convegno “Sicurezza sul lavoro: la formazione fa la differenza. Le richieste di CGIL, CISL e UIL Lombardia” che si è svolta a Milano l’8 maggio 2024 e che ha focalizzato l’attenzione sulla formazione quale elemento fondamentale per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visti gli incontri successivi che si sono svolti tra le DDGG Welfare e IFL con le segreterie regionali CGIL CISL e UIL in data 23 luglio e 21 ottobre u.s. e che hanno consentito di presentare e discutere la suddetta proposta;

Dato atto del coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese e degli esiti del confronto avuto in sede di Sottocommissione lavoro e di Comitato Regionale di Coordinamento ex-art. 7 DLgs 81/2008 con tutti i soggetti e le rappresentanze interessate;

Condiviso l’obiettivo di assicurare una sempre maggiore qualità ed efficacia della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto necessarie a promuovere un sistema di prevenzione e tutela di quanti operano nei luoghi di lavoro, ovvero a contrastare infortuni sul lavoro e malattie professionali;

Condiviso l’obiettivo che la formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere erogata e attestata avendo come riferimento il rischio di mansione valutato nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e in base a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni vigente;

Condiviso l’obiettivo di favorire la tracciabilità e la portabilità della formazione ricevuta dal discente e attestata da parte degli enti accreditati e legittimati, anche al fine di una valorizzazione della stessa in nuovi ambiti lavorativi, evitando la formazione ridondante teorica generica e ripetitiva, a vantaggio di una formazione specifica e mirata al nuovo contesto aziendale;

Considerati i rispettivi ruoli e la necessità di procedere con un approccio di sistema e di collaborazione che coinvolga tutti gli operatori pubblici e privati, le rappresentanze datoriali e quelle dei lavoratori, gli enti e le istituzioni, a cui è aperta la condivisione degli impegni di cui al presente documento;

Al fine di assicurare la tracciabilità delle attività di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dei soggetti che in Lombardia erogano i corsi di formazione al fine, tra l’altro, di consentire un più efficace controllo in itinere ed ex post sulle attività formative e sulla veridicità degli attestati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. le premesse sono parte integrante dell’intesa;

2. di istituire, con legge regionale, l’elenco dei soggetti che erogano in Lombardia corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 81/08 ed il repository della formazione svolta, coerentemente con l’Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome n. 59 del 17 aprile 2025;

3. l’istituzione dell’elenco avverrà attraverso la creazione di una piattaforma informatica regionale in cui dovranno registrarsi tutti i soggetti che intendono svolgere corsi di formazione su tali temi e registrare, anche attraverso modalità di inserimento automatizzate, i dati relativi ai corsi di formazione erogati in Lombardia e dei discenti;

[box-info]Nell’ambito della progettazione della piattaforma, ferma restando la Valutazione di Impatto sul trattamento dati (DPIA), si provvederà a definire il tracciato delle informazioni esigibili ed attinenti a:

- Identificazione di tutti i soggetti erogatori dei corsi di formazione;
- Tipologia, durata, modalità, programma dei corsi erogati;
- Comunicazione di avvio delle attività formative da parte di tutti i soggetti erogatori, in cui si dichiara che la formazione da erogare è coerente con la normativa vigente, ivi compreso l’Accordo in Conferenza Stato Regione n. 59 del 17 aprile 2025 ove applicabile.
- La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro ai sensi dell’art. 37 c.12 ">DLgs 81/08.

Fermi restando gli obblighi di legge, attraverso la piattaforma informatica sarà possibile rilasciare al singolo discente l’attestato finale della formazione erogata.

La piattaforma ed il repository, il cui accesso sarà garantito a chi ne ha titolo ai sensi di legge, sono funzionali a garantire efficienza alla programmazione dell’attività di controllo e agli accertamenti ispettivi da parte degli organi di vigilanza (ATS e INL) anche durante l’erogazione della formazione.

4. in una logica di trasparenza, verificabilità e qualità della formazione erogata ai discenti, di proporre al Consiglio regionale un progetto di legge che sostanzi i vincoli di popolamento della piattaforma, a garanzia degli obblighi individuati in capo ai soggetti formatori che operano in Lombardia.

Il progetto di legge regionale dovrà prevedere un repository (archivio) specifico dedicato esclusivamente alla formazione in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs 81/08 nonché sanzioni amministrative in caso di inadempimenti definiti dalla legge regionale, proporzionate al ruolo della disposizione e alla responsabilità del soggetto obbligato, previa verifica della competenza normativa su tali temi. I proventi delle sanzioni impartite dagli organi di vigilanza dovranno essere impiegati per iniziative di formazione aggiuntiva non obbligatoria, concordata con le Parti sociali nell’ambito del Comitato Regionale di Coordinamento previsto dall’art 7 del DLgs 81/08.

5. di prevedere che il Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro - coordinato dalla DG Welfare e di cui la DG Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia è componente - in un contesto di condivisione e confronto con le parti sociali e con le altre Istituzioni, monitori lo stato di avanzamento delle attività per la realizzazione della piattaforma informatica e del relativo repository, nonché per la presentazione del progetto di legge e la previsione di sanzioni amministrative fatto salvo il rispetto degli Accordi Stato Regione e la normativa vigente.

6. di prevedere che Regione Lombardia, produca periodicamente un report delle comunicazioni di cui al suddetto punto 2 e dei controlli effettuati.

Dette attività dovranno attuarsi nel minor tempo possibile, e comunque non oltre il 30 giugno 2026, con l’istituzione di uno specifico Tavolo Tecnico, a composizione congiunta tra le Parti interessate, ivi inclusi i sottoscrittori del presente protocollo, che provvederà innanzitutto alla stesura di un crono programma attuativo e lavorerà alla definizione della piattaforma e al monitoraggio della materia in maniera continuativa anche dopo l’istituzione della piattaforma, e che definisca un “Piano mirato a valenza regionale” in grado di promuovere ulteriormente la qualità della formazione erogata in Lombardia.

...

Fonte: Regione Lombardia

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Tags: Sicurezza lavoro Formazione Informazione

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