Scale portatili: quadro normativo
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Scale portatili: quadro normativo
ID 5505 | 22.07.2022 / Documento di sintesi e check list allegate
Il quadro normativo delle scale portatili è basato, in particolare sulle seguenti leggi/norme/linee guida:
- D.Lgs 81/08, in particolare l'art. 113, ed il relativo Allegato XX (Legislazione);
- norme tecniche UNI EN 131 Parte 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 (norme di buona tecnica);
- Linea Guida ISPESL “per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili” del Settembre 2004 (Guide INAIL già ISPESL);
- Linea Guida INAIL “Scale portatili - Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” Settembre 2018.
Lista di controllo SUVA edizione gennaio 2022 (cod. 67028.i)
L’uso delle scale è normato dal Titolo III Capo I “Uso delle attrezzature di lavoro” e dal Titolo IV “Cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs 81/08.
Sono particolarmente significativi gli articoli del Titolo III e Titolo IV e Allegato XX:
- Art. 69 Definizioni
- Art. 70 Requisiti di sicurezza
- Art. 71 Obblighi del Datore di lavoro
- Art. 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- Art. 73 Informazione, formazione e addestramento
…
- Art. 107 Definizioni
- Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
- Art. 113 Scale
…
Allegato XX
- - A. Costruzione e impiego di scale portatili
- - B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
Riferimenti normativi di buona tecnica
- EN 131-1:2019 Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali
- EN 131-2:2017 Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura
- EN 131-3:2018 Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore
- EN 131-4:2020 Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi-posizione con cerniere
- EN 131-6:2019 Scale - Parte 6: Scale telescopiche
- EN 131-7:2013 Scale - Parte 7: Scale movibili con piattaforma
- Linea Guida ISPESL “per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili”
- Linea Guida INAIL “Scale portatili - Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili
Presunzione di conformità delle scale portatili
Costituisce “Presunzione di conformità” al D.Lgs 81/08 la dichiarazione di conformità, emessa secondo la norma tecnica UNI EN 131-X, da un “Laboratorio ufficiale e riconosciuto” come definito nell’allegato XX del D.Lgs 81/08. Il costruttore italiano o di altro paese europeo si può comunque riferire ad altre specifiche tecniche adottate da Associazioni di riferimento, purché supportate da certificati di “Laboratorio ufficiali e riconosciuti”, e comunque rispettose del D.Lgs 81/08.
UNI EN 131-1:2019
Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali
La norma definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale. Essa si applica alle scale portatili. Non si applica alle scale progettate per uso professionale specifico come le scale per i vigili del fuoco, le scale per i tetti e le scale rimorchiabili.
UNI EN 131-2:2017
Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura
La norma specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili.
Essa non si applica agli sgabelli a gradini, alle scale ad uso professionale specifico quali le scale per i vigili del fuoco, le scale per i tetti e le scale rimorchiabili. Essa non si applica alle scale usate per lavori sotto tensione, per i quali si applica la CEI EN 61478.
La norma è destinata ad essere utilizzata unitamente alla UNI EN 131-1.
Per le scale trasformabili multi posizione con cerniere si applica la UNI EN 131-4. Per le scale telescopiche si applica la UNI EN 131-6. Per le scale movibili con piattaforma si applica la UNI EN 131-7.
UNI EN 131-3:2018
Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore
La norma fornisce consigli sull'utilizzo in sicurezza delle scale contemplate nello scopo e campo di applicazione della UNI EN 131-1 e conformi ai requisiti della UNI EN 131-1, della UNI EN 131-2, della UNI EN 131-4 per quanto riguarda le scale trasformabili multi-posizione con cerniere, della UNI EN 131-6 per quanto riguarda le scale telescopiche e della UNI EN 131-7, per quanto riguarda le scale movibili con piattaforma.
UNI EN 131-4:2020
Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere
La norma specifica i requisiti, le prove e la marcatura delle scale trasformabili multi posizione con cerniere. La norma non si applica a scale trasformabili con cerniere e scale doppie come definite nella UNI EN 131-1. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alla UNI EN 131-1, alla UNI EN 131-2 e alla UNI EN 131-3.
UNI EN 131-6:2019
Scale - Parte 6: Scale telescopiche
La norma specifica le caratteristiche di progettazione generali, i requisiti e i metodi di prova e definisce i termini delle scale telescopiche di appoggio e doppie.
Le scale con elementi a sfilo non sono trattate dalla norma.
La norma è destinata ad essere utilizzata unitamente alla UNI EN 131-1, alla UNI EN 131-2, alla UNI EN 131-3 e, se applicabile, alla UNI EN 131-4.
UNI EN 131-7:2013
Scale - Parte 7: Scale movibili con piattaforma
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 131-7 (versione luglio 2013). La norma definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale movibili con piattaforma. Si applica alle scale movibili con una piattaforma di lavoro, con un'area massima di 1 m2 e un'altezza massima della piattaforma di 5 m, da usare da parte di una persona alla volta. Il carico massimo è di 150 kg che comprende un carico massimo combinato dell'utilizzatore e degli utensili, attrezzature e materiale.
UNI EN 14183:2004
Sgabelli a gradini
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14183 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti per sgabelli a gradini, sgabelli a rampa (stairtype steps) e sgabelli a cupola (dometype steps stools).
UNI 10401:2004
Scale d appoggio portatili a sfilo ed innestabili per usi professionali specifici nell'industria.
La norma stabilisce le caratteristiche costruttive necessarie per la sicurezza delle scale portatili a sfilo ed innestabili, di lunghezza totale uguale o maggiore di 8 m, di uso industriale e le prove alle quali le stesse devono essere assoggettate.
UNI EN 1147:2010
Scale portatili per servizi antincendio
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1147 (edizione maggio 2010). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione di scale portatili per i servizi antincendio. CEI EN 61478:2002 CEI 11-72) Lavori sotto tensione - Scale in materiale isolante La presente Norma si applica alle scale totalmente isolanti ad elementi innestabili, o a scale con ganci e con prolunga, o a scale costituite di una combinazione di elementi isolanti e conduttivi da utilizzare nei lavori sotto tensione da 1000V ed oltre in c.a. e 1500V ed oltre in c.c.La presente Norma tratta soltanto scale in materiale sintetico generalmente utilizzato per la scalata di linee aeree e per lavori sia a distanza che a potenziale. CEI EN 50528:2011 (CEI 78-16)
Scale isolanti per uso su impianti di bassa tensione o in loro prossimità. La presente Norma EN 50528 riguarda le scale utilizzate per lavori su parti attive di bassa tensione quali la realizzazione di connessioni, interventi sui sostegni e operazioni di commutazione.Dette scale sono utilizzate anche per operazioni preliminari per lavori sotto tensione quali la verifica della tensione, la messa a terra ed in cortocircuito, ecc.Lo scopo della presente Norma è di fornire scale che hanno due funzioni principali: accedere alle parti di impianto su cui si deve intervenire e proteggere il lavoratore dai rischi d’origine elettrica fornendo il livello d’isolamento ed il mantenimento di una distanza di sicurezza, tra l’operatore e le parti di impianto, potenzialmente sotto tensione.La presente Norma, che rispetta la EN 61477 deve essere usata in accordo alle Norme EN 50110-1 ed EN 50110-2.Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.
A. Costruzione e impiego di scale portatili
1. È riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale.
Per laboratori ufficiali si intendono:
- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
- laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
- una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
- le indicazioni utili per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
- gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
- una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.
2. L'attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
1. Requisiti
1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l'attività di certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla norma UNI CEI EN 45011;
d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.
2. Presentazione della domanda
2.1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.
2.2. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l'esplicita indicazione dell'autorizzazione richiesta, nonché l'elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.
3. Documentazione richiesta per l'autorizzazione alla certificazione
3.1. All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:
a) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di certificazione richiesta;
b) elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;
c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività;
d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione;
e) manuale di qualità del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni richieste, nonché le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti e la disposizione delle attrezzature;
g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d).
3.2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.
4. Procedura autorizzativi
4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui al punto 3.
4.2. La Commissione di cui al punto 4.1 è presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed è composta da:
a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico;
c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio nazionale delle ricerche.
4.3. Sulla base dei risultati positivi dell'esame della documentazione di cui al punto 3, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, adotta il provvedimento di autorizzazione.
5. Condizioni e validità dell'autorizzazione
5.1. L'autorizzazione alla certificazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 4.
5.2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all'attività di certificazione.
6. Verifiche
6.1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validità dell'autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità medesima.
6.2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità medesima, l'autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell'autorizzazione.
L’allegato XX è in effetti il DM 23 marzo 2000, in vigore prima del D.lgs. 81/2008, che sancisce la parificazione delle norme europee EN 131 oggi divenute la linea normativa da seguire per poter offrire al mercato prodotti di elevata sicurezza, con portate di 150 kg statici, con certificazione di prodotto rilasciata da enti terzi indipendenti dal fabbricante.
EN 131-3 Scale - Istruzioni per l’Utilizzatore | Rev. 4.1 2021
Il quadro normativo delle scale portatili è basato, in particolare sulle seguenti leggi/norme/linee guida:
- D.Lgs 81/08, in particolare l'art. 113, ed il relativo Allegato XX (Legislazione);
- norme tecniche UNI EN 131 Parte 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 (norme di buona tecnica);
- Linea Guida ISPESL “per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili” del Settembre 2004 (Guide INAIL già ISPESL);
- Linea Guida INAIL “Scale portatili - Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” Settembre 2018.
In particolare è riportata la UNI EN 131-3:2018. La norma fornisce consigli sull'utilizzo in sicurezza delle scale contemplate nello scopo e campo di applicazione della UNI EN 131-1 e conformi ai requisiti della UNI EN 131-1, della UNI EN 131-2, della UNI EN 131-4 per quanto riguarda le scale trasformabili multi posizione con cerniere, della UNI EN 131-6 per quanto riguarda le scale telescopiche e della UNI EN 131-7, per quanto riguarda le scale movibili con piattaforma.
Le informazioni di base devono essere riportate sotto forma di pittogrammi ben visibili, codificate, ad uso degli utilizzatori delle scale.
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Fonti
EN 131-1:2019 Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali
EN 131-2:2017 Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura
EN 131-3:2018 Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore
EN 131-4:2020 Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi-posizione con cerniere
EN 131-6:2019 Scale - Parte 6: Scale telescopiche
EN 131-7:2013 Scale - Parte 7: Scale movibili con piattaforma
D.lgs. 81/2008
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 22.07.2022 | Aggiornati link riferimenti normativi Aggiunta “Lista di controllo SUVA edizione gennaio 2022” |
Certifico Srl |
0.0 | 15.02.2021 | --- | Certifico Srl |
Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Scale portatili - Quaderno tecnico INAIL 2018
UNI EN 131-1:2019 | Scale portatili
Linee guida Ispesl sicurezza scale portatili
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Scale portatili Quadro normativo Rev. 1.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2022 |
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67028.i.pdf SUVA 67028.i Gennaio 2022 |
800 kB | 228 | ||
Scale portatili Quadro normativo Rev. 0.0 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2021 |
258 kB | 155 | ||
Check list scale portatili SUVA.pdf SUVA 67028.i |
371 kB | 289 | ||
Linea Guida Scale RL Rev. 2013.pdf Regione Lombardia - Decreto n.1819 del 5 marzo 2014. |
842 kB | 361 |