Slide background
Slide background




Linee guida per una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici

ID 23202 | | Visite: 1081 | Documenti Chemicals Min. SalutePermalink: https://www.certifico.com/id/23202

Linee guida per una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici 

Linee guida per una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici / Min. della Salute Dicembre 2024

ID 23202 | 26.12.2024 / In allegato

Con decreto del Direttore Generale del 17 dicembre 2024 sono state approvate le linee guida per una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici.

Tali linee guida perseguono l’obiettivo di una corretta etichettatura dei presidi medico chirurgici, sia al fine di tutelare la salute del consumatore e dell’utilizzatore professionale mediante un acquisto ed un impiego responsabile e consapevole, sia per agevolare i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio ex art. 2 del d.P.R. 392/98 a non incorrere in violazioni delle condizioni di autorizzazione, penalmente sanzionabili ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 179/2021.

Le indicazioni tengono conto sia delle problematiche applicative maggiormente riscontrate nei rapporti con gli stakeholders, sia degli aggiornamenti normativi derivanti anche dalla normativa europea.

I principi di etichettatura esposti accompagnano i presidi medico chirurgici per tutto il ciclo di vita dell'autorizzazione all'immissione in commercio, dalla presentazione della domanda sino alla cessazione dell'autorizzazione; tra le tematiche trattate si fa riferimento anche all'etichettatura digitale, al fine di coniugare l'importante finalità di diminuzione degli imballaggi con la necessità di garantire un adeguato livello di informazione a tutti i consumatori.

A tali fini, ai presidi medico chirurgici disciplinati dal d.P.R. 392/98 si applicano i seguenti principi di buona etichettatura:

- È concesso alle Ditte di presentare al Ministero della Salute ai fini dell’autorizzazione ex art. 2 del d.P.R. 392/98, il solo testo dell’etichetta non nella definitiva veste tipografica, purché esso corrisponda esattamente nel contenuto senza nessuna variazione, a quello che verrà immesso sul mercato;

- È concessa la presenza di un link o di un QR code che rimandino direttamente alla pagina del sito aziendale del titolare dell’autorizzazione e/o del distributore il cui inserimento in etichetta sia autorizzato e/o del prodotto, purché siano sempre ben identificabili all’interno dei relativi siti web i riferimenti del titolare. Qualora il link rimandi a contenuti di carattere pubblicitario soggetti ad autorizzazione, è prevista la presentazione di un’autodichiarazione al Ministero della Salute che attesti che le pubblicità raggiungibili tramite suddetto link siano esclusivamente quelle autorizzate;

- È concessa la presenza di un link o di un QR code che rimandino alla visualizzazione in formato digitale dell’integrale contenuto approvato dell’etichetta, non accompagnato da dati, indicazioni grafiche o informazioni ulteriori. L’accesso a tale contenuto digitale deve essere agevole e sempre disponibile fino alla data di scadenza dell’ultimo lotto rilasciato con la relativa etichettatura. In presenza di tali informazioni in formato digitale, sul testo dell’etichetta materialmente apposta sul presidio medico chirurgico devono comunque essere apposte, conformemente al contenuto dell’etichetta autorizzato dal Ministero della Salute, le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafi 5 e 6 del Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, unitamente all’indicazione dell’officina di produzione e alla data di scadenza, salvo che i medesimi paragrafi 5 e 6 del citato articolo 9 del Regolamento (UE) 2023/988 non trovino applicazione nel caso specifico. Resta comunque ferma l’applicazione di tutte le norme trasversali applicabili agli specifici prodotti;

- L’esatta denominazione del presidio medico chirurgico deve essere individuabile attraverso una colorazione ed un carattere che siano unici e distinguibili, i caratteri del nome devono essere più grandi degli altri. Nell'eventualità che il marchio sia presente nella denominazione del prodotto, l'unicità di colorazione e carattere della stessa è parzialmente derogabile al fine di poter mantenere la colorazione e il carattere peculiari del marchio;

- È concesso l’inserimento di marchi e/o loghi aggiuntivi all’interno dell’etichetta, purché questi non siano di dimensioni maggiori rispetto al nome che identifica il prodotto stesso, previa autorizzazione rilasciata da codesto Ministero;

- I nomi dei presidi medico chirurgici devono essere ben distinti e distinguibili gli uni dagli altri, anche se appartenenti alla medesima Ditta (almeno tre caratteri di differenza);

- Non è consentito riportare nel nome, o in eventuali ulteriori marchi, loghi, parole o simboli che facciano sottintendere che il prodotto sia ecologico, biologico, naturale, come ad esempio: bio-, green-, natural-; eco-. Per l’individuazione dei nominativi non consentiti, il riferimento è dato dall’articolo 69 paragrafo 2 primo periodo e dall’articolo 72 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 528/2012, secondo le interpretazioni dettate a livello europeo e nei documenti condivisi dei gruppi di lavoro delle Autorità competenti in materia di biocidi;

- Non sono consentite diciture che inducano a pensare che il prodotto sia superiore agli altri;

- I presidi medico chirurgici non possono vantare attività di prevenzione delle malattie, pertanto non sono concesse frasi del tipo “evita la diffusione delle malattie” che rimandino all’azione propria di un medicinale;

- Non è consentito riportare la dicitura “dermatologicamente testato”;

- Le etichette non devono essere ingannevoli riguardo i rischi che il prodotto comporta per la salute umana, animale e ambientale. Pertanto, in nessun caso è consentito riportare diciture quali “a basso rischio”, “non tossico”, “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”;

- Accanto ad ogni sostanza attiva presente nel prodotto dovrà essere indicato il rispettivo CAS;

- Ogni variazione dei contenuti dell’etichetta dovrà essere oggetto di specifica domanda e dovrà essere autorizzata dal Ministero della Salute, salvo il caso di modifiche imposte da successive normative vincolanti in merito alle quali la ditta titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve provvedere autonomamente, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 del d.P.R. 392/98, senza che la variazione dell’etichetta comporti una nuova autorizzazione delle etichette, bensì una mera notifica al Ministero medesimo;

- È concessa la presenza del numero verde.

Con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che per etichetta si intendono tutte le informazioni che vengono riportate sul confezionamento primario e secondario di un prodotto, e che pertanto nella loro interezza devono essere perfettamente conformi a quanto riportato nell’allegato dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

...

Fonte: Ministero della Salute

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decreto Direttoriale del 17 dicembre 2024.pdf
 
162 kB 29

Tags: Chemicals Regolamento BPR Abbonati Chemicals Pulizie / Disinfezione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n  517
Apr 25, 2025 718

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517 / Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ID 23880 | 25.04.2025 Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva… Leggi tutto
Apr 25, 2025 672

Direttiva delegata (UE) 2015/13

Direttiva delegata (UE) 2015/13 ID 23879 | 25.04.2025 Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua. (GU L 3 del… Leggi tutto
Guidance on Dock shelters
Apr 23, 2025 741

Guidance on Dock shelters

Guidance on Dock shelters (FEM - October 2024) ID 23864 | 23.04.2025 / Attached Intention of this Guideline To provide users, architects, contractors and suppliers with an awareness of the benefits and specific characteristics of the different Dock shelter types used in the loading dock area.A dock… Leggi tutto
Apr 01, 2025 791

Decreto Dirigenziale n. 40 del 14.03.2025

Decreto Dirigenziale n. 40 del 14.03.2025 ID 23718 | 31.03.2025 Nuovi programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministero delle infrastrutture e… Leggi tutto
Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici
Feb 18, 2025 456

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato

Cambiamenti ambientali globali e dispositivi medici: un primo studio integrato ID 23848 | 18.02.2025 / In allegato L’Istituto Superiore di Sanità, su richiesta del Ministero della Salute, ha effettuato uno studio sul ruolo che i dispositivi medici possono ricoprire nella mitigazione degli effetti… Leggi tutto
Feb 03, 2025 414

Circolare Min Interno Prot. n. 3913 del 29 gennaio 2025

Circolare Min Interno Prot. n. 3913 del 29 gennaio 2025 ID 23395 | 03.02.2025 Oggetto: Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1096 della Commissione europea per la raccolta dei dati sugli incidenti correlati all'uso di articoli pirotecnici. Entrata in vigore della nuova raccolta dati...… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 124232

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto