Slide background
Slide background




Decreto 19 giugno 2024

ID 22041 | | Visite: 10827 | News ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/22041

Rinnovabili 2024   Decreto FER 2

Decreto 19 giugno 2024 / Rinnovabili 2024: Decreto FER 2 

ID 22041 | Update 09.09.2024

09.09.2024

Comunicato GU n. 211 del 09.09.2024 - Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 19 giugno 2024, recante: «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio».

12.08.2024

Pubblicato il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024 recante "Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio".

Come previsto dal provvedimento stesso, che entrerà in vigore domani 13 agosto 2024, entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal Ministero, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.

_________

11.06.2024

Il 04 giugno 2024, la Commissione Europea ha approvato lo schema di decreto che promuove la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non pienamente mature o con costi elevati di esercizio, il cosiddetto FER2.

Obiettivo dell’intervento è incentivare la realizzazione di una capacità di 4,6 GW di impianti entro il 31 dicembre 2028, tra cui: impianti eolici off-shore, geotermoelettrici a emissioni nulle, geotermoelettrici tradizionali, alimentati a biomassa e biogas, fotovoltaici floating su acque interne e a mare, nonché impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina e impianti solari termodinamici.

Il testo sarà ora posto all’attenzione dei Ministri concertanti per la firma, al fine di essere trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione saranno poi emanate le Regole Operative con decreto del Ministero per rendere pienamente operativa la misura.

...

Schema Decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Misure per la promozione della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non pienamente mature o con costi elevati di esercizio (Decreto FER 2)

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.

3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028.

[...]

Art. 3 (Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l’accesso agli incentivi)

1. Possono accedere alle procedure competitive di cui al presente decreto, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2;
d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
3) impianti solari termodinamici: potenza non superiore a 15.000 kW elettrici;
4) impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici off- shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
5) impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.

2. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 1, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

3. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

4. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 5 comma 3. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi di cui al presente decreto si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche, quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità, non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

5. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell’opzione. Il diritto all’esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell’avvenuta restituzione.

[...]

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Bozza Decreto FER 2 al 04.06.2024.pdf
 
407 kB 11
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 19 giugno 2024.pdf)Decreto 19 giugno 2024
 
IT687 kB395

Tags: Impianti Impianti energy

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mag 13, 2025 983

Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 2005

Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005 ID 23969 | 13.05.2025 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno del 29 agosto 2005Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio… Leggi tutto
Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n  517
Apr 25, 2025 929

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517 / Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ID 23880 | 25.04.2025 Decreto Legislativo 29 dicembre 1992 n. 517Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva… Leggi tutto
Apr 25, 2025 850

Direttiva delegata (UE) 2015/13

Direttiva delegata (UE) 2015/13 ID 23879 | 25.04.2025 Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua. (GU L 3 del… Leggi tutto
Guidance on Dock shelters
Apr 23, 2025 837

Guidance on Dock shelters

Guidance on Dock shelters (FEM - October 2024) ID 23864 | 23.04.2025 / Attached Intention of this Guideline To provide users, architects, contractors and suppliers with an awareness of the benefits and specific characteristics of the different Dock shelter types used in the loading dock area.A dock… Leggi tutto
Apr 01, 2025 972

Decreto Dirigenziale n. 40 del 14.03.2025

Decreto Dirigenziale n. 40 del 14.03.2025 ID 23718 | 31.03.2025 Nuovi programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministero delle infrastrutture e… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 125029

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto