Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto 21 gennaio 1987

ID 22760 | | Visite: 642 | Legislazione amiantoPermalink: https://www.certifico.com/id/22760

Decreto 21 gennaio 1987

Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 157 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede che i lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi, debbono essere sottoposti a visita medica secondo le modalita' di cui agli articoli 158 e seguenti dello stesso testo unico, e che tali accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno;

Visto l'art. 160 del citato testo unico che stabilisce, per i suddetti lavoratori, che gli accertamenti di cui al richiamato art. 157 debbono comprendere, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare;

Ritenuto che l'esposizione a radiazioni a scopo diagnostico deve, per quanto possibile, essere ridotta, data la potenziale nocivita' delle stesse, e che esistono invece numerosi indicatori non radiologici che possono integrare gli accertamenti sopra descritti;

Visto l'art. 171 del citato testo unico n. 1124/1965, il quale attribuisce al Ministro del lavoro, sentito l'Ispettorato medico centrale, la facolta' di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui si tratta, anche allo scopo di rendere, quanto piu' possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici;

Sentito l'ispettorato medico centrale;

Decreta:

Nelle visite mediche periodiche per le lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi di cui all'art. 157 del testo unico citato in premessa, gli accertamenti radiologici previsti dal successivo art. 160, sono sostituiti dalla ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a seconda della prevalenza delle fibre lunghe o corte disperse nell'aria ed inalate:

1) corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato;
2) siderociti nell'espettorato;
3) rantolini crepitanti basilari molto fini e persistenti nel tempo;
4) insufficienza ventilatoria restrittiva;
5) compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 21 gennaio 1987

p. Il Ministro: BORRUSO

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 21 gennaio 1987.pdf)Decreto 21 gennaio 1987
 
IT67 kB102

Tags: Sicurezza lavoro Ambiente Rischio amianto Amianto

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Lug 10, 2025 431

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 - 10.07.2025

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 - 10.07.2025 ID 24265 | 10.07.2025 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del… Leggi tutto
Decreto Ministeriale n  19 giugno 2025 n  149 Nuovo Decreto agro voltaico
Lug 09, 2025 542

Decreto Ministeriale n. 19 giugno 2025 n. 149

Decreto Ministeriale n. 19 giugno 2025 n. 149 / Nuovo Decreto agro-voltaico ID 24255 | 09.07.2025 / In allegato Con il parere favorevole della Corte dei conti è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 19 giugno 2025 n. 149 che ha l’obiettivo di facilitare la piena e completa attuazione… Leggi tutto

Più letti Ambiente