Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

ID 22764 | | Visite: 647 | Legislazione amiantoPermalink: https://www.certifico.com/id/22764

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto.

(GU n.53 del 05.03.1993)
________

Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano

1. L'allegato schema A costituisce il modello unificato della relazione annuale che le imprese utilizzatrici o che esplicano attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto debbono inviare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' alle unita' sanitarie locali competenti a norma dell'art. 9, commi 1 e 3, della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Le imprese debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorche' a tale data abbiano cessato le attivita' soggette all'obbligo di relazione.

3. Nel trasmettere il facsimile dello schema di relazione agli enti ed alle associazioni imprenditoriali interessati, le regioni potranno prorogare il suddetto termine di quarantacinque giorni, relativamente alla prima attuazione di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge.

Il Ministro: GUARINO

Allegato A
...
________

Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
...
Art. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1. Le imprese che utilizzano amianto direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unita sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unita sanitarie locali vigilano sui rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare 17 febbraio 1993 n. 4976.pdf)Circolare 17 febbraio 1993 n. 4976
 
IT61 kB118

Tags: Sicurezza lavoro Ambiente Rischio amianto Amianto

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Decreto 27 maggio 2025 Elenco alberi monumentali d Italia
Giu 06, 2025 243

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Elenco alberi monumentali d'Italia ID 24085 | 04.06.2025 Decreto 27 maggio 2025 Approvazione e aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.129 del 06.06.2025) [box-info]Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco,… Leggi tutto
Towards a Monitoring Evaluation framework for international environmental cooperation
Giu 05, 2025 287

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation ID 24077 | 05.06.2025 Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation: the Italian Ministry of Environment and Energy Security as a case-study La presente pubblicazione è… Leggi tutto
Mag 28, 2025 701

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025 ID 24035 | 28.05.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 20 maggio 2025Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all’abrogazione della categoria 3-bis.… Leggi tutto
Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
Mag 27, 2025 756

Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica

Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica ID 24028 | 27.05.2025 / In allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei settori dell'industria e dei trasporti,… Leggi tutto
Mag 26, 2025 1193

Decreto 3 aprile 2025

Decreto 3 aprile 2025 ID 24026 | 26.05.2025 Decreto 3 aprile 2025 Contenuti e modalita' di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. (GU n.120 del 26.05.2025) .... Art. 1. Oggetto, definizioni e ambito… Leggi tutto

Più letti Ambiente