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Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti: quadro normativo

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Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti   Quadro normativo

Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti / Update Rev. 1.0 del 30 Ottobre 2023

ID 5794 | 30.10.2023 / Documento completo in allegato

Documento allegato, riepilogativo, sulla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti, quando e perché fare l'analisi.

Update Rev. 1.0 del 30 Ottobre 2023

- Aggiornamenti normativi D.Lgs 152/2006  
- Aggiornamenti normativi Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36
- Inseriti riferimenti Norme tecniche caratterizzazione dei rifiuti
- Aggiornato riferimento UNI 10802:2023
- Inserito nuovo Elenco Codici CER Allegato D Parte IV TUA - Elenco dei rifiuti.  Classificazione dei rifiuti così come modificato dal Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 213
- Inserito paragrafo Procedura di classificazione dei rifiuti
- Inserito paragrafo Regolamento CLP e rapporto con la classificazione dei rifiuti
- Inserito paragrafo Regolamento 2019/1021/UE (regolamento POPs)
- Inserito paragrafo Regolamento 1907/2006/CE (REACH)

La normativa sui rifiuti contenuta nella parte quarta del D.Lgs. 152/06 prevede due procedure diverse ma coesistenti per stabilire se un rifiuto è ammissibile ad un determinato impianto di smaltimento o di recupero. Tali procedure sono applicate, spesso, contemporaneamente.

La normativa infatti prevede attualmente una caratterizzazione del rifiuto per pervenire alla sua "classificazione giuridica" ed una "analisi di caratterizzazione" per stabilire se esso è ammissibile ad un determinato impianto di smaltimento o recupero.

Troppo spesso si fa confusione fra classificazione e caratterizzazione di un rifiuto, in quanto i due termini sono utilizzati come sinonimi. Nella realtà si tratta di due aspetti ben distinti, ovvero di due momenti diversi del processo conoscitivo di un rifiuto.

L’articolo 184 del D.Lgs 152/2006 spiega il principio con cui si classifica un rifiuto, in primis per la sua origine, quindi “rifiuti urbani” o “rifiuti speciali”, e il processo da cui esso viene generato, nonchè lo stato fisico in cui si trova (solido, polveroso, fangoso, liquido).

Classificazione rifiuto

D.Lgs 152/2006
...
184. Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)(*).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.

5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010.

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.

______
(*) Articolo 183, comma 1, lettera b-ter)

b-ter) "rifiuti urbani":
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

Lo strumento che viene utilizzato per classificare un rifiuto è l’Elenco Europeo dei Rifiuti che porta all’individuazione del corretto codice CER e della caratteristica di pericolosità o di non pericolosità attribuita al rifiuto. In caso di rifiuto pericoloso vanno poi definite le specifiche caratteristiche di pericolo H (all. I Parte IV D.Lgs. 152/06) ad esso attribuite.

Vi sono molti casi, tuttavia, in cui il rifiuto in indagine non è riconducibile ad un processo produttivo codificato o tra i codici elencati per un certo processo non se ne trova uno che lo descriva in modo corretto. in molte situazioni, infatti, la voce del CER è generica e, di conseguenza, può essere utilizzata per rifiuti con origini le più disparate, con stati fisici o caratteristiche di pericolo diverse.

E’ a questo punto che occorre caratterizzare il rifiuto, ovvero determinare le caratteristiche del rifiuto attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. In sintesi: descrivere il processo da cui trae origine, le materie prime utilizzate o le sostanze con cui può essere entrato in contatto e le relative schede di sicurezza. Questi aspetti sono essenziali, inoltre, per la corretta attribuzione al rifiuto delle eventuali caratteristiche di pericolo così come, nell’ottica di un inquadramento gestionale del rifiuto, va inclusa la verifica di idoneità verso l’impianto di destino finale.

In molti casi è necessario un supporto analitico. E’ fondamentale comprendere, tuttavia, che non esistono analisi generiche o standard per definirne la caratterizzazione.
Sicuramente "caratterizzare" è più articolato del "classificare". In ogni caso è indispensabile fornire al soggetto che effettuerà la valutazione analitica del rifiuto informazioni inerenti il processo produttivo da cui esso ha tratto origine, la finalità dell’analisi e i risultati attesi (classificazione, caratterizzazione, definizione delle H di pericolo, compatibilità con quale tipologia di impianto di destino).

Quindi la procedura per la classificazione è una sola, quelle per la caratterizzazione sono diverse, infatti quest'ultima è in funzione dell’operazione e dell’impianto di smaltimento o di recupero che si intende adottare per il rifiuto.

Classificazione caratterizzazione rifiuti

Riepilogando:

A. Classificazione giuridica rifiuti
La classificazione del rifiuto e quindi la definizione del codice CER e conseguentemente la sua qualificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso dovrà avvenire seguendo in accordo all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

B. Analisi di caratterizzazione
L’analisi di caratterizzazione del rifiuto, è uno strumento a tutela del produttore e consiste in un’analisi che determina le caratteristiche del rifiuto attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Le informazioni sono sia di tipo merceologico (origine del rifiuto, odore, colore, morfologia, composizione, consistenza) sia di tipo analitico (tendenza a produrre percolato) e consentono di stabilire il codice CER del rifiuto.

B.1. Caratterizzazione ai fini dello smaltimento in discarica
Nel caso di smaltimento in discarica le procedure di analisi da seguire, i parametri da determinare ed i limiti da verificare a seconda del tipo di discarica sono quelli fissati dal D.Lgs 36/2003 ed essi riguarderanno sia il rifiuto tal quale sia l’eluato ottenuto dalla lisciviazione del rifiuto.

B.2 Caratterizzazione ai fini dell’incenerimento
In base alla normativa tecnica, unico parametro di riferimento per individuare il tipo di inceneritore a cui destinare i rifiuti è funzione della concentrazione di sostanze organiche alogenate, se nei rifiuti esse risultino o meno inferiori all’1%, e queste dovranno essere verificate preventivamente all’incenerimento.

B.3 Caratterizzazione ai fini del recupero
Ai fini della determinazione di idoneità del rifiuto ad essere recuperato in regime di procedure semplificate si dovrà verificare se possiede le caratteristiche previste dal D.M. 5.2.1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 dove sono individuate le categorie di rifiuti che possono essere recuperati utilizzando le procedure semplificate previste dagli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06.

B.4 Caratterizzazione ai fini del recupero dei fanghi in agricoltura
Parametri particolari e limiti specifici sono previsti dal D.Lgs. 99/92 per questo particolare impiego dei fanghi. Il numero di parametri da verificare previsto espressamente dal D.Lgs. è limitato a pochi elementi perché anche limitati sono i tipi di fango che per origine possono essere impiegati in agricoltura.

L’analisi di caratterizzazione del rifiuto devono essere effettuate, preferibilmente, presso laboratori accreditati previa consegna di un campione rappresentativo del rifiuto.

Norme tecniche caratterizzazione dei rifiuti

- UNI EN ISO 15192:2021 - Determinazione del cromo (VI) in materiali solidi mediante digestione alcalina e cromatografia ionica con rivelatore spettrofotometrico
- UNI EN 14405:2017 - Prove di comportamento alla lisciviazione - Influenza del pH sulla lisciviazione con aggiunta iniziale di acido/base
- UNI EN 14405:2017 - Prove di comportamento alla lisciviazione - Prova di percolazione a flusso ascendente (nelle condizioni specificate)
- UNI EN 15875:2011 - Prova statica per la determinazione di potenziale acido e potenziale di neutralizzazione del rifiuto contenente solfuro
- UNI EN 16457:2014 - Quadro generale per la preparazione e applicazione di un programma di prove - Obiettivi, pianificazione e documenti finali
- UNI EN 14582:2016 - Contenuto di alogeno e zolfo - Combustione con ossigeno in sistemi chiusi e metodi di determinazione
- UNI EN 16424:2015 - Metodo di screening per la composizione elementare mediante spettrometro portatile a fluorescenza a raggi X
- UNI EN 16192:2012 - Caratterizzazione dei rifiuti - Analisi degli eluati
- UNI EN 16377:2014 - Determinazione dei ritardanti di fiamma (BFR) nei rifiuti solidi
- UNI EN 12920:2009 - Metodologia per la determinazione del comportamento alla lisciviazione dei rifiuti in condizioni specificate
- UNI EN 15169:2007 - Determinazione della perdita al fuoco in rifiuti, fanghi e sedimenti
- UNI EN 14345:2005 - Determinazione del contenuto di idrocarburi mediante gravimetria
- UNI EN 14735:2022 - Preparazione di campioni di rifiuti per prove ecotossicologiche
- UNI EN 13657:2004 - Digestione per la successiva determinazione della porzione solubile in acqua regia degli elementi contenuti nei rifiuti
- UNI 11199:2007 - Determinazione di policlorodibenzo-p- diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) in rifiuti solidi
- UNI EN 15309:2007 - Determinazione della composizione elementare mediante fluorescenza a raggi X
- UNI EN 14899:2006 - Campionamento dei rifiuti - Schema quadro di riferimento per la preparazione e l'applicazione di un piano di campionamento
- UNI EN 14039:2005 - Determinazione del contenuto di idrocarburi nell'intervallo compreso tra C10 e C40 mediante gascromatografia
- UNI EN 15863:2015 - Prova di comportamento alla lisciviazione per caratterizzazione di base - Test di lisciviazione dinamica su monolite con rinnovo periodico del lisciviante in condizioni sperimentali definite
- UNI EN 15002:2015 - Preparazione di porzioni di prova dal campione di laboratorio
- UNI EN 13965-2:2010 - Terminologia - Parte 2: Termini e definizioni relativi alla gestione
- UNI EN 14997:2015 - Prove di comportamento alla lisciviazione - Influenza del pH sulla lisciviazione con controllo continuo del pH

Responsabilità classificazione del rifiuto

Il D.Lgs 152/06 (testo unico ambientale) prevede che la classificazione del rifiuto sia a carico del produttore, il quale di conseguenza se ne assume tutte le responsabilità in caso di errata classificazione.

D.Lgs 152/06

Allegato D Parte IV

Classificazione dei rifiuti
: (premessa introdotta dall'art. 9 Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91)

1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014.

In base alla tipologia di trattamento a cui i rifiuti sono destinati, sono richieste analisi di diversa periodicità e tipologia.

Dall’esame della disciplina normativa vigente in materia emerge che sussiste l’obbligo di procedere all’analisi chimica dei rifiuti solo nelle seguenti ipotesi:

a) Per il conferimento in discarica: Il D.Lgs 36/2003, impone al produttore l’obbligo di “caratterizzare” il rifiuto. La caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento, parametri critici, ecc.). Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all’anno.

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36

(come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (GU n.228 del 14.09.2020))

Art. 7 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai sensi dell'articolo 16-bis, assicurano che non venga pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

2. Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica.

3. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.

4. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.

5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

[...]

Campionamento

Il riferimento comunemente utilizzato per il campionamento, anche richiamato nel Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 per il conferimento dei rifiuti in discarica, è la norma UNI 10802:2023.

UNI 10802:2023 Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati

La norma, richiamate le indicazioni per la definizione di un piano di campionamento di rifiuti, descrive:

- modalità di campionamento manuale di rifiuti in relazione al loro diverso stato fisico;
- procedure di riduzione dimensionale dei campioni di rifiuti prelevati in campo, al fine di facilitarne il trasporto in laboratorio;
- procedure per l'imballaggio, la conservazione, lo stoccaggio del campione a breve termine e il trasporto dei campioni di rifiuti;
- documentazione per la rintracciabilità delle operazioni di campionamento.

La norma si applica ai rifiuti liquidi, liquefattibili per riscaldamento, pastosi, solidi (polverulenti, granulari, grossolani e monolitici) e ai fanghi. I principi tecnici enunciati nella norma possono costituire un riferimento anche per altre matrici solide e liquide quali, per esempio, i cosiddetti End of Waste.

Data entrata in vigore: 05 ottobre 2023 / Sostituisce: UNI 10802:2013

Per il piano di campionamento si può far riferimento, nella norma:

UNI EN 14899:2006 “Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento dei rifiuti - Schema quadro di riferimento per la preparazione e l’applicazione di un piano di campionamento”. 

Nel processo di definizione del piano di campionamento l’obiettivo è tradotto in istruzioni tecniche specifiche e concrete per il campionatore. Utilizzando queste istruzioni, il campionatore preleva il tipo e il numero di campioni adeguato a soddisfare l’obiettivo del programma di prova, fornendo al responsabile decisionale le informazioni richieste sulla caratterizzazione dei rifiuti oggetto dell’indagine.

Vedi documento: Procedura preparazione piano di campionamento rifiuti (UNI EN 14899:2006)

Procedura preparazione piano di campionamento rifiuti  UNI EN 14899 2006

b) Per il conferimento ad impianti di termovalorizzazione (inceneritori): l’art. 7 del D.L.vo. 133/2005 (abrogato dal D.Lgs. 4 Marzo 2014, n. 46), prevede che il gestore dell’impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.

c) Per il conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato: per questo tipo di recupero, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.

d) Per i rifiuti cosiddetti “a specchio”. Per questi rifiuti la pericolosità o meno non è definibile a priori, poiché i processi produttivi che li generano possono in realtà avere come esito delle miscele più o meno cariche di inquinanti.

Si definiscono “a specchio” poiché per gli stessi è sempre presente una coppia di codici, una pericolosa e l’altra non pericolosa. Per esempio il codice “17.05.03* - Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose”, qualora non contenga inquinanti in concentrazioni rilevanti, può essere sostituito dal codice “17.05.04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03”, quindi non pericoloso.
Per tali rifiuti quindi la pericolosità viene attribuita o meno basandosi sul confronto delle concentrazioni degli inquinanti in essi contenuti con i valori soglia stabiliti dal Regolamento (UE) 1357/2014.

La pericolosità (dovuta nell’esempio sopra riportato alla presenza sostanze pericolose) deve essere stabilita da un’apposita analisi chimica che rilevi le concentrazioni delle sostanze contenute al fine di classificare il rifiuto stesso.

La caratterizzazione analitica non è un obbligo per ogni conferimento in impianto”. Il destinatario possa, laddove lo ritenga opportuno, o debba, qualora sia espressamente previsto tra le prescrizioni della sua autorizzazione, sottoporre i rifiuti conferiti ad analisi, onde avere riscontro e conferma della loro classificazione. Infatti, “per gli impianti – che non siano discariche – autorizzati secondo la procedura ordinaria il D.Lgs. 152/2006 non prescrive nulla in merito, lasciando gli enti che rilasciano i titoli abilitativi per l’esercizio delle operazioni di gestione la facoltà di disporre in proposito nell’ambito delle prescrizioni autorizzatorie”.

Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01)

L'obiettivo della presente comunicazione è quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all'elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017.

In particolare, essa fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

La classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi e, in particolare, la comprensione del momento e delle circostanze in cui i rifiuti siano da considerarsi pericolosi è una decisione cruciale per l'intera catena di gestione dei rifiuti, dalla loro generazione fino al trattamento finale.

Vedi Documento

Provvedimenti autorizzativi

L'obbligo di analisi potrebbe trovare fondamento non in una disposizione di legge, ma in un provvedimento autorizzativo.

Infatti specifiche prescrizioni autorizzative possono prevedere, in capo ad un produttore di rifiuti che li conferisce in un determinato impianto di trattamento, l'obbligo di svolgere delle analisi in occasione di tale conferimento con una periodicità stabilita dal provvedimento stesso.

Si rileva, secondo parte della giurisprudenza, che i provvedimenti autorizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, in tema di prescrizioni sulle analisi, non possano risultare eccessivamente restrittivi: nello specifico, "una prescrizione contenuta in un'autorizzazione che imponga, ad ogni singolo conferimento di rifiuti e perciò per ogni partita in entrata, una particolare analisi chimica, praticamente su ogni pezzo, assume le caratteristiche della sproporzionalità e della non inerenza ed eccessivamente comprimenti l'iniziativa aziendale anche sotto il profilo economico (TAR Lombardia. Brescia, Sez. I, n. 207 del 1 marzo 2013).

Secondo quanto sopra, quindi, non esiste un generalizzato obbligo di analisi con frequenza annuale per il conferimento dei rifiuti a soggetti terzi, se non con riferimento alla particolare destinazione scelta peri medesimi nel caso concreto (es. discarica. recupero in forma semplificata).

Se l'impianto di destino finale cui i rifiuti vengono conferiti ai fini delle smaltimento/recupero è autorizzato allo svolgimento di determinate operazioni di recupero e smaltimento su rifiuti pericolosi e non pericolosi (che includono fra gli altri i codici CER assegnati dal produttore ai propri rifiuti), genericamente si può affermare che in merito alle prescrizioni in tema di accettazione dei rifiuti all'impianto sovente è prescritto che prima di accettare un nuovo rifiuto, il destinatario deve raccogliere le informazioni relative alla tipologia di rifiuto, al codice CER, e gli eventuali certificati di analisi.

Peraltro, la normativa vigente non richiede che il certificato di analisi accompagni sempre il formulario durante il trasporto dei rifiuti: è, peraltro, evidente che “l’unica certezza, a un riscontro su strada, circa la natura del rifiuto (pericoloso/non pericoloso) può essere fornita solo dal certificato di analisi.

In ordine ai rifiuti pericolosi, senza codice a specchio, si precisa che alcune tipologie di rifiuti (appunto, quelle con codice CER asteriscato) sono classificate come pericolose fin dall’origine. In questo caso è la legge stessa che classifica come pericolosi alcuni rifiuti sulla base del ciclo produttivo di provenienza in quanto, per il Legislatore, non vi sono dubbi che questi rifiuti possiedano caratteristiche chimico-fisiche o sostanze pericolose in quantità significative. Ciò detto, però, l’analisi chimica rimane comunque l’unico strumento che permette di conoscere le classi di pericolosità, necessarie per la compilazione del registro e del formulario.

I rifiuti identificati con codice CER a specchio possono o meno contenere sostanze classificate come pericolose in quantità significative. In tal caso è necessario che il produttore del rifiuto proceda ad un’analisi chimica di un campione rappresentativo del rifiuto per stabilire se la concentrazione di sostanze pericolose che vengono rilevate superano i limiti di legge, tale da classificare il rifiuto pericoloso ed attribuire il CER con asterisco; o viceversa non li superano e quindi il rifiuto non è pericoloso.

Analisi di classificazione-caratterizzazione dei rifiuti: quando e perché fare l'analisi

Tipologia di rifiuto Perchè è richiesta l'analisi (normativa) Quando fare l'analisi Cosa serve l'analisi 
CLASSIFICAZIONE
Rifiuto speciale non
pericoloso con codice
CER a specchio
(diverso di cui alla voce------*)
avviato al recupero/smaltimento
Art. 184 e ai sensi
dell’allegato D
Dlgs 152/2006.
Provvedimenti autorizzativi.
Al primo conferimento e ripetuta 1 volta all'anno ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera Per verificare
l'eventuale
pericolosità e poi
per assegnare il
codice di pericolo
HP
Rifiuto speciale non pericoloso, di cui si 
conosce l'origine e la scheda dati di sicurezza e la lavorazione non comporta modifiche nella natura chimica e composizione.
NON
OBBLIGATORIA
--- ---
Rifiuto speciale pericoloso con codice
CER ASSOLUTO
NON
OBBLIGATORIA
--- ---
CARATTERIZZAZIONE   
Rifiuto speciale non pericoloso destinato
ad impianti di recupero (R) autorizzati in “regime semplificato”
Art. 8 c. 4 del DM 05/02/1998 e s.m.i. Al primo conferimento all'impianto
di recupero e ripetuta ogni 24 mesi
ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.
Caratterizzazione
chimico fisica.
Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale pericoloso destinato ad impianti di
recupero (R) autorizzato in regime semplificato
Art. 7 comma 3 del DM 161/2002 Al primo conferimento all'impianto di
recupero e ripetuta ogni dodici
mesi ed ogni volta che viene a
modificarsi il processo che lo genera.
Caratterizzazione
chimico fisica.
Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale non pericoloso
destinato ad impianti di smaltimento (D)
Art.7 bis del Dlgs 36/2003 Al primo conferimento in discarica e
ripetuta 1 volta all'anno ed ogni volta
che viene a modificarsi il processo
che lo genera
Caratterizzazione
chimico fisica.
Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale pericoloso
destinato ad impianti di smaltimento (D)
Art.7 bis del Dlgs 36/2003 Al primo conferimento all'impianto di
smaltimento e ripetuta ogni anno ed
ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.
Caratterizzazione
chimico fisica.
Caratteristiche del rifiuto

Certifico Srl - IT 2023
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 30.10.2023 - Aggiornamenti normativi D.Lgs 152/2006  
- Aggiornamenti normativi Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36
- Inseriti riferimenti Norme tecniche caratterizzazione dei rifiuti
- Aggiornato riferimento UNI 10802:2023
- Inserito nuovo Elenco Codici CER Allegato D Parte IV TUA - Elenco dei rifiuti.  Classificazione dei rifiuti
così come modificato dal Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 213
- Inserito paragrafo Procedura di classificazione dei rifiuti
- Inserito paragrafo Regolamento CLP e rapporto con la classificazione dei rifiuti
- Inserito paragrafo Regolamento 2019/1021/UE (regolamento POPs)
- Inserito paragrafo Regolamento 1907/2006/CE (REACH)
Certifico Srl
1.0 17.03.2018 --- Certifico Srl

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