Decreto OIERT

Decreto OIERT
ID 21019 | 21.12.2023 / In allegato Schema DM
Schema di Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica che definisce le modalità dell’obbligo di incremento di energia rinn...
Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 157 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale prevede che i lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi, debbono essere sottoposti a visita medica secondo le modalita' di cui agli articoli 158 e seguenti dello stesso testo unico, e che tali accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno;
Visto l'art. 160 del citato testo unico che stabilisce, per i suddetti lavoratori, che gli accertamenti di cui al richiamato art. 157 debbono comprendere, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare;
Ritenuto che l'esposizione a radiazioni a scopo diagnostico deve, per quanto possibile, essere ridotta, data la potenziale nocivita' delle stesse, e che esistono invece numerosi indicatori non radiologici che possono integrare gli accertamenti sopra descritti;
Visto l'art. 171 del citato testo unico n. 1124/1965, il quale attribuisce al Ministro del lavoro, sentito l'Ispettorato medico centrale, la facolta' di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui si tratta, anche allo scopo di rendere, quanto piu' possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici;
Sentito l'ispettorato medico centrale;
Decreta:
Nelle visite mediche periodiche per le lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi di cui all'art. 157 del testo unico citato in premessa, gli accertamenti radiologici previsti dal successivo art. 160, sono sostituiti dalla ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a seconda della prevalenza delle fibre lunghe o corte disperse nell'aria ed inalate:
1) corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato;
2) siderociti nell'espettorato;
3) rantolini crepitanti basilari molto fini e persistenti nel tempo;
4) insufficienza ventilatoria restrittiva;
5) compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addi' 21 gennaio 1987
p. Il Ministro: BORRUSO
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