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ID 14431 | 30.08.2021
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'industria - Sistema tabellare - Malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle o da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle - Assicurazione obbligatoria a condizione che sia provata la causa di lavoro - Omessa previsione - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, primo comma). (Cost., art. 38, secondo comma).
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'agricoltura - Sistema tabellare - Malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle o da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle - Assicurazione obbligatoria a condizione che sia provata la causa di lavoro - Omessa previsione - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 211, primo comma). (Cost., art. 38, secondo comma).
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'industria - Abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena - Prestazioni previdenziali dovute Termine per le manifestazioni morbose - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 134, primo comma). (Cost., art. 38, secondo comma).
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali nell'agricoltura - Abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena - Prestazioni previdenziali dovute - Termine per le manifestazioni morbose Illegittimita' costituzionale parziale. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 254). (Cost., art. 38, secondo comma) (088C0234) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 24-2-1988)
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La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.»
Si passa da un sistema “a lista chiusa” (malattie tabellate) ad un sistema “misto”, in cui è ammessa l’indennizzabilità di tutte le affezioni per le quali il richiedente sia in grado di dimostrare il nesso di causalità con l’attività lavorativa o addirittura una semplice concausalità.
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