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Circolare ISPESL Prot. N. 366/05 del 07/02/2005

ID 7675 | | Visite: 5589 | Direttiva PEDPermalink: https://www.certifico.com/id/7675

Circolare ISPESL Prot. N. 366/05 del 7/2/05

OGGETTO: Controllo obbligatorio di messa in servizio di attrezzature certificate CE e di insiemi a pressione installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. In applicazione del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329 applicativo dell’art. 19 del D.Lgs 93/2000, ed in attesa delle relative Specifiche Tecniche sull’esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione di cui all’art. 3 del medesimo decreto ministeriale, si comunicano le modalità operative per gli accertamenti di cui all’oggetto relative alle attrezzature CE installate ed agli insiemi a pressione assemblati dall’utilizzatore sull’impianto.

Compiti dell’Utilizzatore

L’utilizzatore dovrà presentare ai sensi dell’art. 4 del D.M.1/12/2004 n. 329, apposita richiesta indirizzata al Dipartimento ISPESL competente per territorio d’installazione, intesa ad ottenere la verifica obbligatoria di messa in servizio. La richiesta dovrà riportare:

a – l’indirizzo completo della Sede legale della ditta
b – il luogo dell’impianto
c - l’elenco delle attrezzature e/o insiemi a pressione installati sull’impianto, con fotocopia delle dichiarazioni di conformità delle attrezzature certificate CE e indicazione, per ciascuna delle attrezzature a pressione non rientranti tra le esclusioni previste all’art. 5 del D.M. 1/12/2004, del valore della pressione PS (bar), del volume V. (litri) e del fluido d’esercizio;
d – una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 2 del DPR 20/10/1998 n. 403, attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel Manuale d’uso e manutenzione delle attrezzature certificate CE;
e - una relazione tecnica con lo schema dell’impianto recante le condizioni di installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate.

La relazione tecnica deve essere firmata da un tecnico competente ed abilitato, appositamente incaricato dalla ditta utente.

La relazione tecnica deve tenere in considerazione, ove pertinente, anche:

- la compatibilità tra le sollecitazioni localizzate indotte sull’attrezzatura a pressione con quelle dichiarate dal Fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione;
- i dispositivi di chiusura e di apertura;
- gli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza;
- la temperatura superficiale, in considerazione dell’uso previsto;
- l’ eventuale decomposizione dei fluidi instabili e/o reazioni fuggitive;
- i dispositivi di scarico e di sfiato;
- la compatibilità dell’eventuale usura, corrosione e/o altre aggressioni chimiche con le condizioni dichiarate dal Fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione;
- l’idoneità del progetto dell’installazione: in particolare le attrezzature a pressione che la compongono debbono essere adatte ed affidabili per l’applicazione prevista ed i relativi componenti debbono risultare correttamente integrati ed adeguatamente collegati;
- le operazioni di carico e scarico dell’attrezzatura a pressione che devono avvenire in condizioni di sicurezza e devono tener conto dell’eccessivo riempimento e/o eccessiva pressurizzazione (fase di carico), nonché della eventuale fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato (fase di scarico);
- la eventuale ipotesi d’incendio esterno e relative protezioni;
- dichiarazione dell’utilizzatore che l’esercizio di ogni attrezzatura a pressione è rispondente a quanto indicato nella relazione tecnica.

Per le attrezzature CE non integrate in insiemi, la relazione tecnica deve tenere conto anche de:

- la protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell’attrezzatura a pressione;
- gli accessori di sicurezza ed il relativo dimensionamento tenendo conto anche di eventuale incendio esterno;
...
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