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Direttiva delegata (UE) 2024/1405

ID 21879 | | Visite: 1473 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/21879

Direttiva delegata UE 2024 1405

Direttiva delegata (UE) 2024/1405 / Modifica Alleg. IX Direttiva RED II

ID 21879 | 18.05.2024

Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas

C/2024/1585

GU L 2024/1405 del 17.5.2024

Entrata in vigore: 06.06.2024

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare l'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) I biocarburanti e i biogas sostenibili svolgono un ruolo importante per aumentare la quota di energia rinnovabile nei settori che si prevede dipenderanno dai combustibili liquidi nel lungo termine. La direttiva (UE) 2018/2001 ha introdotto nuove disposizioni per promuovere l'uso di biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX della direttiva.

(2) L'analisi di talune materie prime conformemente ai principi di cui all'articolo 28, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001 ha dimostrato che esse hanno un potenziale per essere utilizzate nella produzione di biocarburanti e biogas. Tali materie prime dovrebbero pertanto essere incluse nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001.

(3) Il criterio per determinare se una materia prima vada aggiunta alla parte A o alla parte B dell'allegato IX consiste nel verificare se può essere trattata soltanto con tecnologie avanzate o se può essere trattata con tecnologie mature per ottenere biocarburanti o biogas. In assenza di una definizione di "tecnologie avanzate" e "tecnologie mature" nella direttiva (UE) 2018/2001, per aggiungere materie prime alla parte A o alla parte B dell'allegato IX è opportuno prendere in considerazione una serie di fattori. Tra questi, oltre ai livelli di maturità tecnologica e commerciale, figura anche il livello di diffusione delle tecnologie. Inoltre, il livello di maturità della tecnologia varia a seconda del tipo di combustibile prodotto. Per quanto riguarda le colture intermedie e le colture coltivate su terreni pesantemente degradati, le tecnologie necessarie per trasformare tali materie prime in biocarburanti da utilizzare nel trasporto aereo non sono ancora diffuse commercialmente su larga scala, mentre sono già disponibili e diffuse su larga scala le tecnologie mature per trasformare le stesse materie prime in altri tipi di biocarburanti da utilizzare in altri settori dei trasporti, quali il biodiesel, il bioetanolo e il biogas. È pertanto opportuno aggiungere all'allegato IX, parte A, della direttiva tali materie prime esclusivamente quando sono utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione, e all'allegato IX, parte B, della direttiva quando sono utilizzate per la produzione di altri tipi di biocarburanti utilizzati in altri settori dei trasporti

(4) La Commissione dovrebbe valutare periodicamente se le materie prime incluse come materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas per il trasporto continuino a soddisfare i criteri e i principi di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva sulle energie rinnovabili, in particolare la sostenibilità, nonché a garantire che gli investimenti nelle tecnologie di trasformazione più avanzate, comprese quelle necessarie per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica, non siano scoraggiati e che possano essere conseguiti gli obiettivi pertinenti di cui alla direttiva (UE) 2018/2001.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2018/2001.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro XXX. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[...]

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