Slide background
Slide background




Eventi incidenti rilevanti: Metodo Shortcut

ID 248 | | Visite: 11344 | Documenti Chemicals EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/248

Eventi incidenti rilevanti: Metodo Shortcut

Metodo Shortcut per la valutazione delle conseguenze incidentali

Il “Metodo Shortcut” qui esposto, e finalizzato alla stima speditiva delle conseguenze derivanti da eventi incidentali rilevanti connessi allo stoccaggio, movimentazione e trasporto di sostanze pericolose.

Lo scopo del lavoro e fornire un rapido strumento, ad uso del valutatore pubblico, finalizzato alla verifica della correttezza dei risultati ottenuti dal gestore per altra via. Il valutatore porra a confronto le omologhe massime distanze di danno, per l'unita in esame, valutate dall'estensore del Rapporto di Sicurezza, con le distanze di riferimento, determinate con il presente metodo.

Nel caso in cui le prime risultino inferiori a queste ultime, il valutatore dovra verificare la sussistenza di eventuali
condizioni specifiche che giustifichino tale risultato.

Si ribadisce che la valutazione delle distanze di danno e comunque a carico del gestore, il quale e responsabile della formulazione delle ipotesi, della scelta dei termini di sorgente e dell'adozione di particolari modelli di calcolo.

L’impiego della metodologia qui riportata, in sostituzione di valutazioni analitiche piu specifiche e dettagliate che il gestore deve condurre, e da ritenersi non corretta.

In analogia con altri metodi speditivi, anche il Metodo Shortcut consente di stimare le distanze di danno relative ad incidenti da trasporto di sostanze pericolose mediante autobotte, ferrocisterna e condotta, tipologie escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 334/99, utili, in assenza di analisi piu dettagliate, per la pianificazione territoriale e di emergenza.

L’applicazione del Metodo Shortcut fornisce la stima delle distanze di danno per due tipologie di eventi incidentali, rappresentative di elevati livelli di sicurezza impiantistico-gestionali:
- ipotesi più probabile, caratterizzata da probabilità relativamente alta e magnitudo contenuta, ma
comunque rilevante;
- ipotesi media, associata a probabilità di accadimento più remote e termini di sorgente di media gravita, tipica di eventi incidentali rilevanti ma pur sempre credibili.

In relazione a quanto sopra esposto e bene chiarire che le distanze di danno fornite dal Metodo Shortcut non sono numericamente le maggiori, in assoluto, dell’insieme delle soluzioni possibili e non e quindi corretto considerarle sempre cautelative. Per ciascuna ipotesi incidentale sono fornite le distanze di danno alle soglie standard dell’evento modellato (elevata letalità, inizio letalità, lesioni irreversibili, lesioni reversibili) nelle condizioni meteorologiche mediamente rappresentative (D.5 ed F.2).

In questo contesto non e possibile prescindere da considerazioni in merito all’incertezza delle stime fornite dal metodo in questione. Il Metodo Shortcut si basa sull’applicazione dello schema caratteristico dell’analisi delle conseguenze.

Da dati tipici di impianto e da condizioni meteoclimati che più rappresentative sono desunti i termini di sorgente che costituiscono i parametri di input dei modelli di simulazione.

Correlando i risultati a criteri di vulnerabilità sono stimate le distanze di danno.

Giova ricordare che i fenomeni coinvolti in una sequenza incidentale sono, per gran parte, di natura stocastica.

L’aleatorietà delle variabili in gioco ne richiederebbe la descrizione attraverso funzioni di distribuzione di probabilità tali da rendere conto dello spettro di tutte le possibili soluzioni tipiche dell’evento reale.

E noto che esercizi di benchmarking hanno evidenziato scostamenti relativi, nella stima delle conseguenze, anche di diversi ordini di grandezza, pur partendo dallo stesso caso in studio.

I risultati forniti dal metodo proposto sono pertanto da assumersi come valori indicativi di riferimento: in relazione all’uso previsto dovrà essere tenuta presente l’incertezza insita nella stima delle distanze di danno.

I risultati riportati nelle tabelle finali rappresentano inoltre i valori massimi delle distanze di danno delle sostanze simulate presenti all’interno di ciascuna classe.

Il metodo puo essere utilizzato anche per sostanze non comprese negli elenchi impiegando i criteri di classificazione indicati.

Per le sostanze infiammabili la bontà del metodo di classificazione adottato nel Metodo Speditivo del gennaio del 1994 e stata confermata dai risultati delle simulazioni ed e stato riproposto nel presente lavoro.

Per le sostanze tossiche i risultati ottenuti hanno chiaramente dimostrato l’inidoneità dei criteri di classificazione basati esclusivamente sulla combinazione lineare di due indici legati alla tensione di vapore e al valore del LC50 4h ratto della sostanza in esame.

Il Metodo Shortcut si basa quindi su criteri di classificazione diversi.


APAT
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Metodo Shortcut valutazione conseguenze incidentali APAT.pdf)Metodo Shortcut
APAT
IT523 kB1524

Tags: Chemicals Rischio Incidente Rilevante

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Apr 23, 2024 6

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 ID 21746 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare… Leggi tutto
Apr 23, 2024 12

Regolamento delegato (UE) 2024/369

Regolamento delegato (UE) 2024/369 ID 21745 | 23.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 367
Apr 23, 2024 22

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 ID 21743 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 73

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 168

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 175

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Apr 15, 2024 83

Linea guida Min. della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori

Linea guida Ministero della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori ID 21690 | 15.04.2024 / In allegato La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (ex D.G.I.S.A.N. - Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari) ha predisposto un… Leggi tutto
Decreto 4 aprile 2024
Apr 12, 2024 133

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed. ID 21684 | 12.04.2024 Decreto 4 aprile 2024 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.4 della Farmacopea europea 11ª edizione. (GU n.86 del 12.04.2024) ... Decreta: 1. I testi nelle… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 105052

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 71681

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto