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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 46411 | 12 Ottobre 2018

ID 7053 | | Visite: 1760 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/7053

Sentenze cassazione penale

Macchinario privo di certificazione e di dispositivi di emergenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 46411 Anno 2018

Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
Data Udienza: 22/06/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. V.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod.pen. perché, in qualità di datore di lavoro di O.T., per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza dell'art. 70 d.lgs n. 81 del 2008, omettendo di vigilare sull'impiego dell'apparecchiatura utilizzata dalla dipendente, priva di certificazione e di dispositivi di emergenza attivabili dal lavoratore, faceva sì che la manica della O.T. si impigliasse e venisse trascinata dentro gli ingranaggi, senza possibilità di bloccare i movimenti, a causa dell'assenza di un raggiungibile dispositivo di blocco, con conseguente subamputazione del polso sinistro, malattia durata oltre 40 giorni.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché, nel caso di specie, si trattava di un macchinario in fase di collaudo e quindi non impiegato nell' ordinario ciclo produttivo ma sottoposto a test funzionali che simulavano l'attività produttiva, al fine di mettere a punto l'apparecchiatura. Non trova dunque applicazione l'art. 70 d.lgs n. 81 del 2008, dovendosi contemperare le esigenze di tutela del lavoratore con quelle legate allo svolgimento dell'attività di collaudo.
2.1.Sussiste vizio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché l'addebito relativo alla mancanza di protezioni in grado di isolare le parti in movimento era estraneo all'imputazione, incentrata su una culpa in vigilando e sulla mancanza di certificazioni e di dispositivi di blocco del macchinario. Su tale questione è mancato un contraddittorio, tant'è che nessuna delle parti ha formulato, in primo grado, istanze istruttorie sulla problematica relativa alla presenza o meno di protezioni e il pubblico ministero non ha prodotto neppure il verbale di prescrizioni rilasciato dai competenti organi, in seguito all'infortunio. Tale documento, acquisito dal giudice al termine dell'esame del verbalizzante, non conteneva, peraltro, specifici riferimenti alle protezioni della macchina, impartendo solo prescrizioni di carattere generale. Nemmeno la relazione del consulente tecnico della difesa trattava la problematica relativa alle protezioni né il Tribunale ha promosso un ampliamento della verifica dibattimentale.
2.2. L'imputato aveva conferito una delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro all'ing. G.G.. La data certa è attribuibile a tale atto sulla base del verbale del Consiglio d'amministrazione dell'11 settembre 2008, in cui si fa espresso riferimento alla delega. La pubblicità dell'atto di delega non è, d'altronde, una condizione di validità di quest'ultimo. E, infatti, l'art. 16, comma 2, d.lgs n. 81 del 2008 non indica affatto le modalità con cui la delega deve essere pubblicizzata nè commina alcuna sanzione in caso di inosservanza. E, comunque, l'esistenza del predetto verbale del Consiglio d'amministrazione dimostra che non si è trattato di un atto meramente interno tra delegante e delegato. Non vi è, del resto, alcun dato probatorio dal quale inferire che la delega non sia stata resa nota in azienda pure in altri modi, considerato anche che era ben conosciuta l'attinenza dell'attività dell'ing. G.G. alla materia della sicurezza. Comunque, nessuna norma richiede che ogni lavoratore abbia piena contezza di chi sia legalmente titolare delle funzioni in materia di sicurezza nè che il delegato diventi l'interlocutore diretto e immediato dei singoli lavoratori.
3. Con atto in data 4 giugno 2008, O.T. ha revocato la costituzione di parte civile.
4. Risalendo il fatto al 12-1-2010, è maturato il termine prescrizionale, di anni 7 e mesi 6, onde il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche, infatti, dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.
5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. In considerazione della revoca della costituzione di parte civile, vanno revocate le statuizioni civili della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma il 22 giugno 2018

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