Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1027

ID 2218 | | Visite: 6563 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2218

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1027 - Mola in cattivo stato e ferita di un lavoratore. Ruolo del responsabile della filiale in presenza di una delega di funzione

1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente, R.G., con sentenza del 20.6.2014, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Prato emessa in data 15.1.2013, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Il Tribunale di Prato aveva dichiarato in primo grado R.G. responsabile del reato p. e p. dagli artt. 113, 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. perché, in cooperazione colposa, per colpa (imprudenza, negligenza ed imperizia) e in violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro (artt. 374 co. 2 e 91 co. 1 DPR 547/55), N. quale datore di lavoro della ditta CGT Logistica Sistemi Spa, R.G. quale responsabile della filiale di Calenzano della medesima ditta, cagionavano al dipendente T.L. lesioni personali gravi, non adottando e non facendo adottare nell’esercizio delle attività di lavoro le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

In particolare, omettevano di mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza la mola matricola 47396 del 1990 e di munirla di idoneo poggiapezzi, così T.L., mentre stava operando la riduzione dello spessore di un pezzo detto "boccola" con la mola indicata, a causa del cattivo stato della stessa che presentava abrasioni anomale, veniva ferito alla mano sinistra, con la quale teneva la ’boccola’, dalla mola, riportando gravi lesioni personali consistite nella sub amputazione F3 sub amputazione 2° dito della mano sinistra dalle quali derivava una malattia con inabilità di gg. 188, da definire nella durata complessiva. In Calenzano l'11.4.2007.

L'imputato veniva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestate aggravanti, alla pena di mesi 1 di reclusione, sostituita, ex art. 53 L.689/91, con la pena pecuniaria di € 1.140,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (n. 1027 del 13 gennaio 2016.pdf)n. 1027 del 13 gennaio 2016
Cassazione Penale, Sez. 4
IT245 kB1025

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 145

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto
Dati INAIL 5 2025   Infortuni estero e riders  RRA
Giu 09, 2025 198

Dati INAIL 5/2025 - Infortuni all’estero e riders / RRA

Dati INAIL 5/2025 - Infortuni all’estero e riders / RRA ID 24902 | 09.06.2025 / In allegato Infortuni sul lavoro accaduti all’estero - Infortuni sul lavoro dei riders - Retribuzioni dei lavoratori della gestione Industria, Commercio e Servizi - Responsabile rischio amianto: competenze e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza