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Regolamento (UE) n. 492/2011

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Regolamento  UE  n  492 2011

Regolamento (UE) n. 492/2011 / Libera circolazione dei lavoratori nell'UE - Consolidato 2021

ID 20600 | 16.10.2023

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Testo rilevante ai fini del SEE

(GU L 141 del 27.5.2011)
_______

Modificato da:

- M1 Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 (GU L 107 1 22.4.2016)
- M2 Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 21 11.7.2019)
_______

SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento aggiorna (e codifica) la precedente normativa sulla possibilità, da parte dei cittadini dell’Unione europea (UE), di circolare e lavorare liberamente in un altro paese dell’UE.

Mira inoltre a garantire che il principio del libero movimento sancito dall’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia effettivamente rispettato.

PUNTI CHIAVE

La libera circolazione dei lavoratori costituisce un vantaggio sia per i singoli che decidano di lavorare in un altro paese dell’UE che per la società del paese ospitante. Permette ai cittadini di esercitare il proprio diritto al libero movimento e a migliorare la propria condizione personale e professionale, e ai paesi ospitanti di coprire posti vacanti e sopperire alla carenza di competenze.

Proprio come ogni cittadino che vive in un paese dell’UE ha diritto di cercare un impiego in un altro paese dell’UE, allo stesso modo i datori di lavoro possono diffondere offerte e concludere contratti di lavoro con candidati provenienti da tutta l’UE.

La normativa codifica e sostituisce il regolamento (CEE) n. 1612/68, modificato più volte in modo sostanziale. L’obiettivo della stessa è garantire che il sistema operi in modo efficace vietando ogni forma di discriminazione di nazionalità tra i lavoratori dell’UE.

In particolare, vieta:
- procedure speciali di assunzione per cittadini stranieri, nonché
- limiti nella diffusione delle offerte di impiego o imposizione di condizioni speciali quali l’iscrizione all’ufficio di collocamento per i cittadini originari di un altro paese dell’UE.

Similmente, è illegale qualsiasi discriminazione tra lavoratori nazionali e altri lavoratori dell’UE per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, e riguarda:
- l’accesso all’impiego, includendo l’assistenza a chi cerca lavoro mediante gli uffici del lavoro;
- le condizioni di lavoro, includendo la retribuzione, il licenziamento, la reintegrazione professionale;
- l’accesso alla formazione, includendo l’accesso alla formazione in scuole professionali e centri di riadattamento o di rieducazione.

Lo stesso principio di accesso ai corsi di insegnamento, di apprendistato e di formazione professionale si applica ai figli di un cittadino che lavora, o ha lavorato, in un altro paese dell’UE.

La normativa disciplina taluni diritti sociali. Un lavoratore che lavora in un altro paese dell’UE ha diritto agli stessi vantaggi sociali e fiscali dei cittadini del paese dell’UE ospitante. Gode inoltre degli stessi diritti relativi all’alloggio accordati ai lavoratori nazionali e può iscriversi agli elenchi dei richiedenti alloggio, nelle località ove tali elenchi esistono, nella regione in cui è occupato.

La normativa infine riguarda anche la parità di trattamento rispetto all’appartenenza ai sindacati e all’esercizio dei diritti connessi, come il diritto di voto e di essere eleggibili in ruoli amministrativi o dirigenziali all’interno di un sindacato.

Un determinato livello di conoscenza linguistica può essere richiesto per un posto di lavoro ma i requisiti linguistici devono essere ragionevoli e necessari al posto di lavoro in questione.

Il regolamento istituisce un comitato consultivo composto da sei membri titolari per ciascuno degli Stati membri; due rappresentano il governo, due le organizzazioni sindacali dei lavoratori e due le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Il comitato assiste la Commissione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori. L’autorità europea del lavoro, istituita dal regolamento (UE) 2019/1149 partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore, offrendo pareri tecnici ed esperienza.

Unica eccezione

L’unica eccezione al principio di non discriminazione riguarda l’accesso a impieghi che coinvolgono l’esercizio di una pubblica autorità e di doveri atti a tutelare gli interessi generali dello Stato. I paesi dell’UE potrebbero riservare tali impieghi per i propri cittadini.

Regolamento EURES

Nel 2016, il regolamento (UE) n. 492/2011 è stato emendato dal regolamento (UE) 2016/589 sui servizi europei per l’impiego (EURES). Pertanto le norme relative allo scambio di informazioni sui posti vacanti, sulle domande di lavoro e sui CV in tutta l’UE ora rientrano nell’ambito della nuova normativa.

REGOLAMENTO IN VIGORE 

Il Regolamento è in vigore dal 16 giugno 2011. Il regolamento (UE) n. 492/2011 codifica e sostituisce il regolamento (CEE) n. 1612/68 e le sue modifiche successive.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

- Libera circolazione - cittadini europei (Commissione europea)
- Comunicazione della Commissione Orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (codifica) (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 492/2011 sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).

Relazione speciale n. 6/2018 — «Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un’assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori» (GU L 79 del 2.3.2018, pag. 17).

Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza: Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo IV Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali — Capo 1; Lavoratori — Articolo 45 (ex articolo 39 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 65).

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