Slide background




Attestazione sorveglianza radiometrica

ID 8035 | | Visite: 8470 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/8035

Attestazione sorveglianza radiometrica

Attestazione sorveglianza radiometrica

ID 8035 | 24.03.2019

In allegato si fornisce un modello di accettazione, in base a quanto indicato nello schema decreto interministeriale di attuazione comma 3 art. 157 D.Lgs 230/1995, modulo, ad oggi mancante, da utilizzare ad opera degli esperti qualificati per l’avvenuta sorveglianza radiometrica sui rottami e gli altri materiali metallici.

Attestazione sorveglianza radiometrica D.Lgs. n. 101/2020 

Vedi Attestazione sorveglianza radiometrica in accordo con il nuovo D.Lgs. 101/2020

Il presente elaborato risulta essere così strutturato:

Premessa
1. D.Lgs 100/2011 Sorveglianza radiometrica
2. Periodo transitorio - Attuazione Art. 157 co. 3 D.Lgs 230/1995
3. Schema Decreto interministeriale - Attuazione Art. 157 co. 3
4. Modello Attestazione avvenuta sorveglianza
5. Ruolo dell’esperto qualificato ed attestazione di sorveglianza radiometrica
6. Trasformazione da rifiuto metallico a prodotto
7. Esempio di check list per ispezioni/sopralluoghi presso gli impianti di termovalorizzazione e gli impianti che trattano rottami metallici
8. Sistema sanzionatorio
Fonti
________

I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di Sorveglianza radiometrica dei rottami e semilavorati metallici
Il controllo radiometrico dei rottami e degli altri materiali metallici di risulta è stato introdotto nella normativa italiana con l’art.157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”.

Art. 157 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici).

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.

L'articolo 157 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 100, stabilisce che quanti esercitano, a scopo industriale o commerciale, attività di importazione, raccolta, deposito o operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica su detti materiali al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti radioattive dismesse. Agli stessi obblighi sono tenuti i soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici.

Come è noto, le disposizioni dettate sulla sorveglianza radiometrica dall’articolo 157 sono rivolte a garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi, come quelli avvenuti anche in tempi recenti, ed ad evitare la contaminazione dell'ambiente.

Ad esempio, i possibili rischi di esposizione accidentale alle radiazioni ionizzanti possono derivare dall’eventuale presenza di sorgenti radioattive orfane nei rottami e negli altri materiali metallici di risulta, dall’importazione di “coil” in acciaio inossidabile contaminati da cobalto 60 destinati alla realizzazione di componenti di impianti industriali (quali serbatoi, tramogge, camini, ecc.), ovvero durante i lavori di manutenzione degli stessi, da parti metalliche delle pulsantiere degli ascensori, da corpi valvola di impianti di processo o da vergelle. Peraltro, le disposizioni del suddetto articolo tendono a tutelare i soggetti stessi a cui la legge impone l’obbligo della sorveglianza radiometrica, attraverso l’introduzione della norma per i soggetti in questione, che prevede la restituzione al venditore dei materiali risultati contaminati o in cui sia rinvenuta la presenza di sorgenti orfane, con oneri a carico del venditore medesimo.

L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica deve essere rilasciata da esperti qualificati, di secondo o terzo grado, iscritti negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs. n. 230/1995. Inoltre, nell’attestazione, gli esperti qualificati devono riportare anche l’ultima verifica del buon funzionamento della strumentazione di misura utilizzata.

....

(*) Schema di decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 157, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, recante modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica.

Con il decreto in parola viene data attuazione al comma 3 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE (ora direttiva 2015/1535/UE), e all'Organizzazione mondiale del commercio, ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dall’1 gennaio 1995, sono stabilite le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

In particolare, oltre ad adeguare i codici identificativi delle categorie merceologiche, sulla base delle modifiche intervenute in campo internazionale, relativi all’elenco dei prodotti semilavorati metallici, di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 100/2011, sono stabiliti i contenuti dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica rilasciata dagli esperti qualificati ai soggetti sui quali incombe l’obbligo della sorveglianza radiometrica in questione. Come è noto, in via transitoria, nell’Allegato II del D.Lgs. n. 100/2011, è riportato il modulo che gli esperti qualificati debbono utilizzare ai fini dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici. Va detto che tale modulo in specifiche parti richiederebbe alcune modifiche.

Con il suddetto decreto viene peraltro predisposto un modulo analogo, oggi mancante, da utilizzare ad opera degli esperti qualificati per l’avvenuta sorveglianza radiometrica sui rottami e gli altri materiali metallici di risulta.

Vengono altresì stabilite talune disposizioni in ordine al mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di importazione, provenienti da Paesi terzi, effettuati nel luogo di origine dei carichi, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

Con l’emanazione del decreto si concluderà, pertanto, il regime transitorio per l’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, poiché le relative disposizioni vengono superate e sostituite da quelle decreto a partire dalla data della sua entrata in vigore.

...

Modello Attestazione avvenuta sorveglianza

Modulo attestazione

________

(*) Iter: scaduto il 13.06.2018 il periodo di valutazione da parte della Commissione Europea (notifica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE)

... [segue in allegato]

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Attestazione Sorveglianza radiometrica Art. 157 Dlgs 230 95.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2019
375 kB 159
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Allegato I - Dlgs 100 2011.pdf)Allegato I - Dlgs 100/2011
 
IT1713 kB1050

Tags: Sicurezza lavoro Rischio radiazioni ionizzanti Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Cassazione  Penale Sez  4  14 marzo 2024 n  10665
Mar 18, 2024 33

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024 Posizioni di garanzia: fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e utilizzatore/datore di lavoro Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 Anno 2024Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore Dott.… Leggi tutto
La qualit  del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol
Mar 16, 2024 84

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol ID 21519 | 16.03.2024 / INAIL 2011 Il prodotto presenta gli esiti innovativi di un'attività sperimentale condotta, nell'arco di cinque anni, dalla CONTARP in collaborazione con la CSA e con l'ARPA Liguria (Dipartimento di… Leggi tutto
Procedure to certify CFPA E Fire Safety Specialists in Building Design
Mar 13, 2024 76

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design ID 21503 | 13.03.2024 / CFPA-E Guideline No 40:2023 F 1 Introduction The field of fire protection in building design has developed t throughout the world, including Europe. Due to its basis in science, the areas in which fire… Leggi tutto
Nuovi spettri per la visione
Mar 13, 2024 77

Nuovi spettri per la visione

Nuovi spettri per la visione / INAIL 2024 ID 21500 | 13.03.2024 / In allegato Gli spettri di emissione dei “nuovi” sistemi a LED (lampade di illuminazione, monitor, display dei tablet e degli smartphone) sono diversi dagli spettri emessi dai dispositivi “tradizionali” come le lampade ad… Leggi tutto
Mar 13, 2024 205

Decreto interministeriale 11 marzo 2024

Decreto interministeriale 11 marzo 2024 ID 21495 | 13.03.2024 Decreto interministeriale dell'11 marzo 2024 - Ricostituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici agli agenti chimici, ai sensi… Leggi tutto

Più letti Sicurezza