Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2026 | OT23
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Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2026 | OT23
ID 24232 | 07.07.2025 / In allegato
Riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l’anno 2026 e guida alla compilazione.
Allegati (link diretti):
- Modello OT23 anno 2026 - 24.06.2025
- Istruzione operativa del 03 Luglio 2025
- Guida compilazione del 03 Luglio 2025
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Le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27.2.2019.
La riduzione consiste in una percentuale predefinita dal citato articolo 23 che si applica al tasso medio di tariffa delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali.
La riduzione per prevenzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi).
Per fruire della riduzione, l'azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).
Per ogni intervento deve essere trasmessa insieme alla domanda la relativa documentazione a supporto (documentazione “probante”).
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Ogni anno l’Inail pubblica il modello OT23 aggiornato che contiene gli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, se realizzati, consentono all’azienda di fruire della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Nella domanda (OT23) l’azienda deve indicare gli interventi che ha attuato nell’anno precedente quello di presentazione della stessa domanda (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2026, gli interventi devono essere stati realizzati nell’anno 2025).
Gli interventi sono raggruppati in 6 sezioni:
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.
Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell’azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l’intervento F-5 relativo al piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.
Per alcuni interventi, nella modello OT23 è presente il campo “Note” in cui sono riportate precisazioni sulle modalità di attuazione e sulla specifica finalità prevenzionale.
Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (due o tre anni a seconda dell’intervento, come specificato nel campo “Note”), fermo restando l’obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità (ad esempio, l’intervento A 3.2 “l’azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21.9.1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs 17/2010” può essere selezionato per tre anni. L’intervento selezionato nell’anno 2026 può avere come documentazione le fatture di acquisto o i contratti di leasing delle macchine sostitutive datate nell’anno 2025 o nei due anni precedenti, ossia 2024 e 2023).
DOCUMENTAZIONE PROBANTE
Per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante cioè la documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento, da trasmettere unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nel servizio online.
L’azienda può fornire anche ulteriore documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento.
La sede Inail può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER PREVENZIONE
Il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi.
La verifica è effettuata tramite il durc online (decreto interministeriale 30 gennaio 2015 in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto -legge 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78) e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda.
Il datore di lavoro deve essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La verifica, in attesa di una banca dati disponibile, è effettuata presso gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (servizi competenti delle ASL, delle Direzioni territoriali del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, indicati all’articolo 13 del d.lgs. 81/2008).
Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
I due suddetti requisiti sono verificati dalla sede Inail competente.
Se dalle verifiche risulta che il datore di lavoro non è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva o non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o non ha realizzato gli interventi indicati nella domanda di riduzione, la sede Inail non applica la riduzione o, in caso di domanda accolta, la revoca. In questo secondo caso sono richiesti i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni civili.
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).
Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT.
Successivamente, nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2026 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2026, in sede di autoliquidazione 2026/2027).
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat) | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 10,01 a 50 | 18% |
Da 50,01 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
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Istruzione operativa 03.07.2025
Oggetto: riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l’anno 2026 e guida alla compilazione
È in corso di pubblicazione nel sito istituzionale il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026 e la relativa guida (all.1-2), definito con la collaborazione della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al d.m. 27 febbraio 2019.
Con l’intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.
È stata, altresì, aggiornata la documentazione probante, che riveste particolare importanza in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto, nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Nulla varia in relazione ai requisiti per la presentazione della domanda, introdotti nell’anno 2025, che prevede due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.
Per inoltrare la domanda, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Sono state effettuate lievi modifiche ai seguenti interventi per precisarne meglio l’ambito di applicazione:
- A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”;
- C-2.1 “L’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi”;
- C-5.2 “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”;
- C-5.3 “L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro”;
- C-5.4 “L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”;
- E-4 “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014”.
E’ stato eliminato l’intervento l’intervento D-4 del modello OT23 2025 “L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche”, a seguito dell’entrata in vigore dall’11.10.2024 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Gli articoli da 8 a 20 del decreto legislativo n. 135/2024 hanno, infatti, novellato il capo II da “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” a “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione” del titolo IX del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, estendendo l’ambito della medesima disciplina alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, come prescritto dalla direttiva (UE) 2022/431.
Gli interventi D-5 e D-6 del modello 2025, nel modello 2026 sono indicati come D-4 e D5 con contenuto invariato.
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Fonte: INAIL
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Tags: Sicurezza lavoro INAIL