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Europe, Rome

Attestazione sorveglianza radiometrica

ID 8035 | | Visite: 10366 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/8035

Attestazione sorveglianza radiometrica

Attestazione sorveglianza radiometrica

ID 8035 | 24.03.2019

In allegato si fornisce un modello di accettazione, in base a quanto indicato nello schema decreto interministeriale di attuazione comma 3 art. 157 D.Lgs 230/1995, modulo, ad oggi mancante, da utilizzare ad opera degli esperti qualificati per l’avvenuta sorveglianza radiometrica sui rottami e gli altri materiali metallici.

Attestazione sorveglianza radiometrica D.Lgs. n. 101/2020 

Vedi Attestazione sorveglianza radiometrica in accordo con il nuovo D.Lgs. 101/2020

Il presente elaborato risulta essere così strutturato:

Premessa
1. D.Lgs 100/2011 Sorveglianza radiometrica
2. Periodo transitorio - Attuazione Art. 157 co. 3 D.Lgs 230/1995
3. Schema Decreto interministeriale - Attuazione Art. 157 co. 3
4. Modello Attestazione avvenuta sorveglianza
5. Ruolo dell’esperto qualificato ed attestazione di sorveglianza radiometrica
6. Trasformazione da rifiuto metallico a prodotto
7. Esempio di check list per ispezioni/sopralluoghi presso gli impianti di termovalorizzazione e gli impianti che trattano rottami metallici
8. Sistema sanzionatorio
Fonti
________

I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di Sorveglianza radiometrica dei rottami e semilavorati metallici
Il controllo radiometrico dei rottami e degli altri materiali metallici di risulta è stato introdotto nella normativa italiana con l’art.157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”.

Art. 157 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici).

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.

L'articolo 157 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 100, stabilisce che quanti esercitano, a scopo industriale o commerciale, attività di importazione, raccolta, deposito o operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica su detti materiali al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti radioattive dismesse. Agli stessi obblighi sono tenuti i soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici.

Come è noto, le disposizioni dettate sulla sorveglianza radiometrica dall’articolo 157 sono rivolte a garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi, come quelli avvenuti anche in tempi recenti, ed ad evitare la contaminazione dell'ambiente.

Ad esempio, i possibili rischi di esposizione accidentale alle radiazioni ionizzanti possono derivare dall’eventuale presenza di sorgenti radioattive orfane nei rottami e negli altri materiali metallici di risulta, dall’importazione di “coil” in acciaio inossidabile contaminati da cobalto 60 destinati alla realizzazione di componenti di impianti industriali (quali serbatoi, tramogge, camini, ecc.), ovvero durante i lavori di manutenzione degli stessi, da parti metalliche delle pulsantiere degli ascensori, da corpi valvola di impianti di processo o da vergelle. Peraltro, le disposizioni del suddetto articolo tendono a tutelare i soggetti stessi a cui la legge impone l’obbligo della sorveglianza radiometrica, attraverso l’introduzione della norma per i soggetti in questione, che prevede la restituzione al venditore dei materiali risultati contaminati o in cui sia rinvenuta la presenza di sorgenti orfane, con oneri a carico del venditore medesimo.

L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica deve essere rilasciata da esperti qualificati, di secondo o terzo grado, iscritti negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs. n. 230/1995. Inoltre, nell’attestazione, gli esperti qualificati devono riportare anche l’ultima verifica del buon funzionamento della strumentazione di misura utilizzata.

....

(*) Schema di decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 157, comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, recante modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza radiometrica.

Con il decreto in parola viene data attuazione al comma 3 dell’articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE (ora direttiva 2015/1535/UE), e all'Organizzazione mondiale del commercio, ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dall’1 gennaio 1995, sono stabilite le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

In particolare, oltre ad adeguare i codici identificativi delle categorie merceologiche, sulla base delle modifiche intervenute in campo internazionale, relativi all’elenco dei prodotti semilavorati metallici, di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 100/2011, sono stabiliti i contenuti dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica rilasciata dagli esperti qualificati ai soggetti sui quali incombe l’obbligo della sorveglianza radiometrica in questione. Come è noto, in via transitoria, nell’Allegato II del D.Lgs. n. 100/2011, è riportato il modulo che gli esperti qualificati debbono utilizzare ai fini dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici. Va detto che tale modulo in specifiche parti richiederebbe alcune modifiche.

Con il suddetto decreto viene peraltro predisposto un modulo analogo, oggi mancante, da utilizzare ad opera degli esperti qualificati per l’avvenuta sorveglianza radiometrica sui rottami e gli altri materiali metallici di risulta.

Vengono altresì stabilite talune disposizioni in ordine al mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di importazione, provenienti da Paesi terzi, effettuati nel luogo di origine dei carichi, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

Con l’emanazione del decreto si concluderà, pertanto, il regime transitorio per l’obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, poiché le relative disposizioni vengono superate e sostituite da quelle decreto a partire dalla data della sua entrata in vigore.

...

Modello Attestazione avvenuta sorveglianza

Modulo attestazione

________

(*) Iter: scaduto il 13.06.2018 il periodo di valutazione da parte della Commissione Europea (notifica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE)

... [segue in allegato]

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio radiazioni ionizzanti Abbonati Sicurezza

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