Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.489 *

/ Totale documenti scaricati: 23.838.907 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.489 *

/ Totale documenti scaricati: 23.838.907 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.489 *

/ Totale documenti scaricati: 23.838.907 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.489 *

/ Totale documenti scaricati: 23.838.907 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.489 *

/ Totale documenti scaricati: 23.838.907 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.489 *

/ Totale documenti scaricati: 23.838.907 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.489 *

/ Totale documenti scaricati: 23.838.907 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.489 *

/ Totale documenti scaricati: 23.838.907 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.489 *

/ Totale documenti scaricati: 23.838.907 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

TUS: Check List Valutazione del rischio elettrico

ID 476 | | Visite: 54405 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/476

Valutazione rischio elettrico Rev  3 0

TUS: Check List Valutazione del rischio elettrico

ID 476 | Rev. 3.0 del 03.05.2021 / In allegato modello documento di valutazione

Attenzione!

Disponibile al download la Rev. 3.0 con esempio pratico applicativo.

La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori è basata sull’individuazione del rischio residuo e sulla sua ulteriore riduzione mediante l’applicazione di misure idonee. Non può, pertanto, risolversi in una semplice valutazione della conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica applicabile, piuttosto, la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge deve essere considerata un prerequisito per la valutazione del rischio. 

Il modello allegato è stato elaborato sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

D.Lgs. 81/08
D.M. 37/2008
D.P.R. 462/01
CEI 11-27

Update del 03.05.2021:

- aggiornato Modello con esempio applicativo.

Il modello risulta essere così strutturato:

Indice

0 Premessa.
1. Riferimenti normativi
2. Dati azienda
2.1 Attività aziendale
3. Figure sicurezza
4. Descrizione mansioni
5. Definizione aree omogenee rischio elettrico
6. Metodo per la stima del rischio
7. Check-List verifica preliminare conformità impianti elettrici
8. Schede di valutazione del rischio
8.1 Scheda di valutazione del rischio / Esempio
9. Conclusioni

Estratto

0. Premessa

Il documento illustra, una modalità di Valutazione del rischio elettrico sul luogo di lavoro. In particolare, è espressa una Check list su quanto riportato dalle norme di legge (valutazione preliminare)(1).

Per il tipo di rischio, la Valutazione dovrà essere integrata da quanto riportato nelle norme tecniche CEI applicabili (cap. 8), in forma puntuale ed eventualmente matriciale sul rischio residuo (2):

Valutazione del rischio elettrico Fig  1

Fig. 1 – Struttura Valutazione del rischio elettrico luogo di lavoro

Struttura Valutazione del rischio elettrico luogo di lavoro

La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori è basata sull’individuazione del rischio residuo e sulla sua ulteriore riduzione mediante l’applicazione di misure idonee.

Non può, pertanto, risolversi in una semplice valutazione della conformità degli impianti elettrici alla normativa tecnica applicabile, piuttosto, la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge deve essere considerata un prerequisito per la valutazione del rischio.

Eventuali non conformità sulla Valutazione preliminare check list sono trattate in apposita Scheda di Valutazione sulla norma tecnica.

Indicazioni sul rischio residuo possono essere riportate sul Piano di miglioramento (vedi Esempio 8.1).

Si riportano le definizioni della CEI 11-27 (relativa ad impianti elettrici, ma espandibile a macchine, apparecchiature, ecc):

CEI 11-27

3.1.4 Pericolo elettrico

Fonte di possibile infortunio in presenza di energia elettrica in un impianto elettrico.

3.1.5 Rischio elettrico

Rischio di infortunio dovuto a un impianto elettrico. 

3.1.6 Infortunio elettrico 

Morte o lesione a persone causate da shock elettrico, da ustione elettrica, da arco elettrico, o da incendio o esplosione originati da energia elettrica a seguito di qualsiasi operazione di esercizio o di lavoro su un impianto elettrico.

Ruolo fondamentale per la Valutazione del rischio elettrico rivestono le norme tecniche CEI, infatti, si riporta la Legge 1° marzo 1968 n. 186 sulla regola dell’arte (Fig. 2) (ambito popolazione e lavoratori / tutto)

Legge 1° marzo 1968 n. 186

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

(GU n.77 del 23-03-1968)
______

Art. 1

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.

Art. 2

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte. La presente legge, munita dei sigilli dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto d’obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

Schematicamente:

Valutazione del rischio elettrico Fig  2

Fig. 2 – Schema regola dell’arte (ambito popolazione e lavoratori – tutto)

L’art. 80, D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha introdotto l’esplicito obbligo a carico del Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio elettrico al quale sono esposti i lavoratori.

Il D.Lgs. 81/08 ha portato in primo piano la problematica dei rischi connessi con gli impianti elettrici rilevando, di fatto, che non è sufficiente garantire la “conformità” degli stessi alla regola tecnica, ma è necessario un approfondimento ulteriore per l’individuazione e la corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza necessarie a controllare i rischi residui presenti in impianti e in apparecchiature “a norma”.

Art. 80, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

[...]

5. Definizione aree omogenee rischio elettrico

Ai fini della valutazione le aree aziendali sono state divise per aree omogenee per il rischio elettrico:

Capitolo 5

È necessario sottolineare che le aree omogenee di rischio elettrico così classificate sono caratterizzate non solo dalle proprie caratteristiche costruttive e architettoniche, ma anche dalle attività lavorative svolte o che verranno svolte al loro interno, pertanto, come previsto dall’art. 29, D.Lgs. 81/08, a ogni modifica organizzativa o del ciclo produttivo sarà necessaria una rivalutazione del rischio finalizzata a identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista elettrico e l’effettiva conformità degli impianti in relazione all’ambiente di installazione.

6. Matrice per la stima del rischio elettrico

Per la Valutazione del rischio elettrico (sul rischio residuo) è possibile adottare una matrice di stima del rischio, ad esempio:

Matrice per la stima del rischio

Rischio molto Basso (RMB) = accettabile, nessuna misura necessaria per la riduzione del rischio
Rischio basso (RB) = accettabile, nessuna misura necessaria per la riduzione del rischio
Rischio medio (RM) = accettabile, verifica implementazione ulteriori misure per la riduzione del rischio
Rischio alto (RA) = non accettabile, necessarie misure per la riduzione del rischio
Rischio molto alto (RMA) = non accettabile, necessarie misure urgenti per la riduzione del rischio

Fig. 3 - Matrice per la stima del rischio residuo (matrice da BS 18004)*

(*) Norma ritirata senza sostituzione, matrice utilizzabile.

[...]

checklist

[...]

8. Schede di valutazione del rischio elettrico

Per la Valutazione del rischio elettrico sul rispetto delle norme CEI non è possibile adottare una matrice di stima del rischio in quanto la Valutazione dovrà rispondere a Presenza o meno (SI/NO), possibile una stima matriciale solo sul rischio residuo:

(da integrare secondo quanto riportato dalle norme tecniche CEI pertinenti)

Valutazione rischio elettrico   Fig  3

(1) Rischio residuo finale dopo l’attuazione delle misure (2) (3)
(4) Indicazione livello di rischio residuo ed ulteriori misure aggiuntive (in verde). Possono, altresì, essere inserite nel Piano di miglioramento.

[...] Segue in allegato

Fonti
D.Lgs. 81/08 
D.M. 37/08
D.P.R. 462/01 
CEI 11-27
D.P.R. 380/2001

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2021 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 03.05.2021 Aggiornato Modello con esempio applicativo Certifico Srl
2.0 01.05.2021 Aggiornato criterio valutazione del rischio
Aggiornati riferimenti normativi
Certifico Srl
1.0 30.09.2014 -- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Sicurezza

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato TUS Check List Valutazione Rischio elettrico Rev. 3.0 2021.docx
[Certifico S.r.l. Rev. 3.0 2021
386 kB 975
Allegato riservato TUS Check List Valutazione Rischio elettrico Rev. 2.0 2021.docx
Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2021
377 kB 156
Allegato riservato TUS Check List Valutazione Rischio elettrico.doc
Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2014
1689 kB 819

Tags: Sicurezza lavoro Rischio elettrico Abbonati Sicurezza

Ultimi inseriti

Mar 27, 2024 37

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621

Legge 6 dicembre 1960 n. 1621 Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione. (GU n.5 del 07.01.1961) Collegati
Legge 8 marzo 2024 n. 37
Leggi tutto
Direttiva 2005 35 CE
Mar 27, 2024 41

Direttiva 2005/35/CE

Direttiva 2005/35/CE ID 21590 | 27.03.2024 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni GU L 255/11 del 30.9.2005 .... Testo consolidato 16.11.2009 Modificato da:… Leggi tutto
Direttiva 2009 123 CE
Mar 27, 2024 31

Direttiva 2009/123/CE

Direttiva 2009/123/CE ID 21589 | 27.03.2024 Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni GU L 280/52 del 27.10.2009 Leggi tutto
Direttiva criminalit  ambientale
Mar 27, 2024 26

Direttiva criminalità ambientale

Direttiva criminalità ambientale / Adottata dal CE 26.03.2024 ID 21588 | 27.03.2024 Il 26 marzo 2024 il Consiglio ha adottato formalmente una direttiva sulla tutela penale dell'ambiente che migliorerà le indagini e l'azione penale riguardanti i reati ambientali e sostituirà le direttive 2008/99/CE… Leggi tutto
Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020 2022   Relazione 2021
Mar 27, 2024 81

PCNP pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021

Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021 ID 21585 | 27.03.2024 / In allegato Il Ministero della Salute, in qualità di punto di contatto nazionale per la Commissione europea per il Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) ha predisposto la… Leggi tutto
Mar 27, 2024 68

Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 - 27.03.2024

Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 - 27.03.2024 ID 21584 | 27.03.2024 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del… Leggi tutto
Mar 26, 2024 150

Legge 15 marzo 2024 n. 36

in News
Legge 15 marzo 2024 n. 36 Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. (GU n.72 del 26.03.2024) Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2024_______ Art. 1. Finalità 1. La presente legge è volta alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Use of LCD for Point 5 1 of Annex I of the EU Lifts Directive
Mar 26, 2024 92

Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive

Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive ID 21579 | 26.03.2024 Use of LCD for Point 5.1 of Annex I of the EU Lifts Directive - Document date: 16/12/2022 - Created by GROW.01.DIR - Publication date: 22/03/2024 ... Dear chairman of the ADCO Lifts, Dear Mr Achillides, After… Leggi tutto