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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290

ID 24278 | | Visite: 52 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/24278

Regolamento di esecuzione  UE  2025 1290

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 / Spedizioni di rifiuti: Interoperabilità scambio di dati per via elettronica

ID 24278 | 14.07.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione, del 2 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica

GU L 2025/1290 del 14.7.2025

Entrata in vigore: 03.08.2025
___________

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di dati, informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti, di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157, e altri sistemi o software.

Stabilisce anche altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti a norma del suddetto regolamento.

Articolo 2 Definizioni

[...]

Articolo  3 Proprietà e responsabilità dei dati, delle informazioni e dei documenti

Ciascun utente è proprietario e responsabile dei dati, delle informazioni e dei documenti che inserisce o genera nei sistemi. Le autorità competenti sono proprietarie e responsabili dei dati, delle informazioni e dei documenti inseriti o generati per loro conto da utenti autorizzati a svolgere il ruolo di autorità competente all’interno dei sistemi.

Oltre alle disposizioni di cui al primo paragrafo, si applicano anche le leggi nazionali che disciplinano la responsabilità delle persone che agiscono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti.

Articolo 4 Dichiarazione sulle modalità di accesso al sistema centrale

1. Entro il 3 febbraio 2026, le autorità competenti dichiarano alla Commissione le modalità di accesso al sistema centrale da parte loro e degli utenti che rappresentano gli operatori con sede legale nel loro Stato membro. Ai fini di tale dichiarazione le autorità competenti compilano il modulo che figura nell’allegato I del presente regolamento.

2. Dopo la data di cui al paragrafo 1, un’autorità competente può modificare la dichiarazione, nel qual caso trasmette alla Commissione la dichiarazione riveduta. Le nuove norme sulle modalità di accesso al sistema centrale indicate nella dichiarazione riveduta iniziano ad applicarsi 20 giorni lavorativi dopo la trasmissione di quest’ultima, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 11, a meno che l’autorità competente non indichi nella dichiarazione riveduta una data specifica successiva.

3. Un’autorità competente può indicare nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 che usa il proprio sistema locale solo ai fini dello scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti:

a) le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157;

b) le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157;

c) l’approvazione e il respingimento delle richieste di autorizzazione preventiva degli impianti di recupero e la revoca delle autorizzazioni preventive, di cui all’articolo 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento (UE) 2024/1157.

4. Se un’autorità competente include nella propria dichiarazione l’indicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il sistema locale che gestisce non deve necessariamente rispettare le seguenti prescrizioni del presente regolamento:

a) Articolo 11, paragrafi 5 e 12, articolo 15, paragrafo 5, e articolo 16 se la dichiarazione è effettuata a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo;

b) Articolo 11, paragrafi 5 e 12, articolo 15, paragrafi da 1 a 4 e da 6 a 8, articolo 16, articolo 17, paragrafi da 5 a 11, 13 e 14, se la dichiarazione è effettuata a norma del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo;

c) articolo 10, articolo 11, paragrafi 5 e 12, articolo 14, articolo 15, articolo 17, paragrafi 2, 3 e da 5 a 14, se la dichiarazione è effettuata a norma del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

Articolo 5 Obblighi di accesso degli utenti

1. Gli utenti che rappresentano gli operatori o le autorità competenti che agiscono ricoprendo i ruoli di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) e da e) a g) accedono al sistema centrale solo nel modo indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 effettuata dall’autorità competente.

2. Gli utenti che rappresentano gli operatori che agiscono solo nel ruolo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera d) accedono al sistema centrale tramite una GUI o usando una piattaforma eFTI interconnessa col sistema centrale tramite un’API.

3. Gli utenti che rappresentano le autorità coinvolte nelle ispezioni che agiscono ricoprendo il ruolo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera h) possono accedere al sistema centrale in uno dei modi seguenti:

a) tramite una GUI;

b) attraverso un sistema di ispezione o un punto di accesso per le autorità, quale definito all’articolo 1, punto 11), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942, interconnessi con il sistema centrale tramite un’API, se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 5, primo comma;

c) attraverso un sistema di ispezione interconnesso a un gate eFTI, quale definito all’articolo 1, punto 12), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 della Commissione, interconnesso al sistema centrale tramite un’API, se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 5, primo comma.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, gli utenti che rappresentano gli operatori possono accedere al sistema centrale tramite un’API utilizzando un software che consente tale connessione alle seguenti condizioni:

a) il software è conforme alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento;

b) il software è menzionato da un’autorità competente nella dichiarazione trasmessa a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, per lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti o a determinate spedizioni di rifiuti.

5. Se l’autorità competente dichiara di accedere al sistema centrale tramite un’API, gli utenti che rappresentano tale autorità possono comunque accedere al sistema centrale tramite una GUI per le attività seguenti:

a) configurazione dell’API;

b) verifica della corretta interazione tra il sistema locale e il sistema centrale.

[...] Segue in allegato

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