Slide background
Slide background




REACH: le nuove disposizioni sugli articoli per bambini contenenti piombo

ID 1531 | | Visite: 10437 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/1531



REACH: le nuove disposizioni sugli articoli per bambini contenenti piombo

Regolamento (UE) 2015/628

Regolamento (UE) 2015/628 della Commissione del 22 aprile 2015 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 104 del 23.4.2015

Non devono essere immessi sul mercato o usati negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05% in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini.

Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 μg/cm2 all'ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili.

Ai fini del presente paragrafo si ritiene che un articolo o una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.

A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica:

a. agli articoli di gioielleria di cui al paragrafo 1;
b. al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE;
c. alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [codice NC 7103 istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o con miscele contenenti tali sostanze;
d. agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C; e. alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti;
f. agli strumenti musicali;
g. agli articoli e alle parti di articoli contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 % in peso; h. alle punte per strumenti di scrittura;
i. articoli religiosi;
j. alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone;
k. agli articoli rientranti nel campo di applicazione:
i) della direttiva 94/62/CE;
ii) del regolamento (CE) n. 1935/2004;
iii) della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*);
iv) della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(**).

Entro il 1° luglio 2019 la Commissione riesamina il paragrafo 7 e il paragrafo 8, lettere e), f), i) e j), della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 7, comprese le prescrizioni relative all'integrità del rivestimento e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.

A titolo di deroga, il paragrafo non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 1° giugno 2016.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2015 628.pdf)Regolamento (UE) 2015/628
Articoli per bambini contenenti piombo
IT329 kB1170

Tags: Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Mag 15, 2025 313

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 ID 23977 | 15.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi e di talune autorità e organismi di… Leggi tutto
Mag 15, 2025 302

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 ID 23976 | 15.05.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2023
Mag 02, 2025 784

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - 2023

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - Attività 2023 ID 23919 | 02.05.2025 / In allegato La presente relazione contiene i risultati analitici dell’attività svolta nel 2023 in adempimento a quanto previsto dal “Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 100214

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto