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Decisione delegata (UE) 2025/934

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Decisione delegata  UE  2025 934 Nuovi codici sui rifiuti correlati alle batterie

Decisione delegata (UE) 2025/934 / Nuovi codici sui rifiuti correlati alle batterie

ID 23994 | 20.05.2025 / In allegato

Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie

C/2025/1360

GU L 2025/934 del 20.5.2025

Entrata in vigore: 09.06.2025

Applicazione: 09.11.2026

___________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 94/3/CE della Commissione ha istituito un elenco di rifiuti; successivamente la decisione 94/904/CE del Consiglio ha istituito un elenco di rifiuti pericolosi. Dette decisioni sono state sostituite dalla decisione 2000/532/CE della Commissione.

(2) Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie. Di tali sviluppi, ripresi nel regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, si dovrebbe tenere conto ai fini dell’elenco dei rifiuti.

(3) Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto inoltre una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni), di cui, pertanto, si dovrebbe tenere conto anche nell’elenco dei rifiuti.

(4) È pertanto necessario aggiornare l’elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE per tenere conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie e della gestione dei rifiuti di batterie, di un mercato delle batterie in evoluzione e per migliorare l’individuazione e la classificazione dei relativi flussi di rifiuti, nonché per favorire un miglioramento della cernita, del riciclaggio e della comunicazione dei rifiuti di batterie.

(5) La classificazione di specifici flussi di rifiuti come rifiuti pericolosi, alla luce di informazioni aggiornate basate su dati concreti relativi alla composizione e la classificazione di rischio delle sostanze costitutive, è essenziale per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l’ambiente. Le voci relative ai rifiuti pericolosi incluse nell’elenco dei rifiuti dovrebbero essere classificate tenendo conto dell’origine e della composizione dei rifiuti, nonché dei valori limite di concentrazione applicabili alle sostanze pericolose, quali giuridicamente definiti nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, per le sostanze classificate come pericolose secondo i criteri dei cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6) La classificazione delle batterie alcaline dovrebbe essere adeguata al progresso tecnico e scientifico, tenendo conto della concentrazione delle sostanze pertinenti nelle batterie e della loro classificazione come pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) Al fine di contribuire alla gestione sicura ed efficace dei rifiuti di batterie al litio di origine urbana, è opportuno introdurre un nuovo codice dei rifiuti pericolosi di batterie al litio relativo alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/532/CE.

(9) Al fine di consentire agli operatori e alle autorità di attuare adeguatamente i codici dei rifiuti nuovi e modificati, in particolare per i rifiuti classificati o riclassificati come pericolosi, e di apportare i necessari cambiamenti strutturali e operativi nelle strutture di gestione dei rifiuti di batterie, nonché per consentire l’adeguamento, la comunicazione e il trattamento delle autorizzazioni relative ai rifiuti, è opportuno rinviare l’applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2000/532/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 9 novembre 2026.

...

ALLEGATO

L’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione è così modificato:

1) la voce 09 01 11* è sostituita dalla seguente:

«09 01 11*

macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 07 a 16 06 11 o 16 06 14»;

2) dopo la voce 10 08 20 sono inserite le voci seguenti:

«10 08 21*

scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio contenenti sostanze pericolose

10 08 22

scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio diverse da quelle di cui alla voce 10 08 21

10 08 23*

scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose

10 08 24

scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel diverse da quelle di cui alla voce 10 08 23

10 08 25*

scorie derivanti dal riciclaggio di altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose a eccezione di quelle di cui alle voci 10 04 01, 10 08 21 e 10 08 23

10 08 26

scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie diverse da quelle di cui alla voce 10 08 25»;

3) il capitolo 16 06 è sostituito dal seguente:

«16 06

rifiuti della fabbricazione, della fornitura e dell’uso di batterie

16 06 01*

rifiuti di batterie al piombo-acido

16 06 02*

rifiuti di batterie al nichel-cadmio

16 06 03*

rifiuti di batterie contenenti mercurio

16 06 04*

rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03)

16 06 06*

elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata

16 06 07*

rifiuti di batterie al litio

16 06 08*

rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl2)

16 06 09*

rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all’ossido di argento

16 06 10*

rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11)

16 06 11*

rifiuti di batterie al sodio-zolfo

16 06 12

altri rifiuti di batterie al sodio (con l’eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11)

16 06 13*

rifiuti di batterie misti

16 06 14*

altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose

16 06 15

rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14

16 06 22*

rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo)

16 06 23

rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido diversi da quelli di cui alla voce 16 06 22

16 06 24*

rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica)

16 06 25

rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 24 (ad esempio scarti anodici)

16 06 26*

rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido)

16 06 27

rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 26

16 06 28*

rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose

16 06 29

rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline diversi da quelli di cui alla voce 16 06 28

16 06 30*

rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose

16 06 31

rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco diversi da quelli di cui alla voce 16 06 30

16 06 32*

rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose

16 06 33

rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 32

16 06 34*

rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32

16 06 35

rifiuti della fabbricazione di batterie diversi da quelli di cui alle voci 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 e 16 06 33»;

4) la voce 19 02 11* è soppressa

      

 5) sono inserite le voci seguenti:

«19 02 12*

sali solidi e loro soluzioni contenenti metalli pesanti provenienti dal riciclaggio delle batterie

19 02 13*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose»;

6) dopo la voce 19 13 08 sono inserite le voci seguenti:

«19 14

frazioni intermedie del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie

19 14 01*

frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al piombo-acido e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti una miscela di materiali degli elettrodi

19 14 02*

frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al litio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi

19 14 03*

frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al nichel e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti una miscela di materiali degli elettrodi

19 14 04*

frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie alcaline e dei rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti una miscela di materiali degli elettrodi

19 14 05*

frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie allo zinco e dei rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti una miscela di materiali degli elettrodi

19 14 06*

frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al sodio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi

19 14 07*

frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti una miscela di materiali degli elettrodi, non altrimenti specificata alle voci da 19 14 01 a 19 14 06

19 14 08

leghe derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie (in forma massiccia)»;

7) le voci 20 01 33* e 20 01 34 sono soppresse;

8) dopo la voce 20 01 41 sono inserite le voci seguenti:

«20 01 42*

rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07

20 01 43*

rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07

20 01 44

rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43».

[...]

Vedi Tavola di concordanza Codici CER - Elenco Europeo Rifiuti EER / TUA 2025 - Aggiornata Nuovi EER Batterie

Tavola di concordanza Codici CER   Elenco Europeo Rifiuti TUA 2025

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