Decisione delegata (UE) 2025/934
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Decisione delegata (UE) 2025/934 / Nuovi codici sui rifiuti correlati alle batterie
ID 23994 | 20.05.2025 / In allegato
Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie
C/2025/1360
GU L 2025/934 del 20.5.2025
Entrata in vigore: 09.06.2025
Applicazione: 09.11.2026
___________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 94/3/CE della Commissione ha istituito un elenco di rifiuti; successivamente la decisione 94/904/CE del Consiglio ha istituito un elenco di rifiuti pericolosi. Dette decisioni sono state sostituite dalla decisione 2000/532/CE della Commissione.
(2) Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie. Di tali sviluppi, ripresi nel regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, si dovrebbe tenere conto ai fini dell’elenco dei rifiuti.
(3) Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto inoltre una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni), di cui, pertanto, si dovrebbe tenere conto anche nell’elenco dei rifiuti.
(4) È pertanto necessario aggiornare l’elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE per tenere conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie e della gestione dei rifiuti di batterie, di un mercato delle batterie in evoluzione e per migliorare l’individuazione e la classificazione dei relativi flussi di rifiuti, nonché per favorire un miglioramento della cernita, del riciclaggio e della comunicazione dei rifiuti di batterie.
(5) La classificazione di specifici flussi di rifiuti come rifiuti pericolosi, alla luce di informazioni aggiornate basate su dati concreti relativi alla composizione e la classificazione di rischio delle sostanze costitutive, è essenziale per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l’ambiente. Le voci relative ai rifiuti pericolosi incluse nell’elenco dei rifiuti dovrebbero essere classificate tenendo conto dell’origine e della composizione dei rifiuti, nonché dei valori limite di concentrazione applicabili alle sostanze pericolose, quali giuridicamente definiti nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, per le sostanze classificate come pericolose secondo i criteri dei cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6) La classificazione delle batterie alcaline dovrebbe essere adeguata al progresso tecnico e scientifico, tenendo conto della concentrazione delle sostanze pertinenti nelle batterie e della loro classificazione come pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(7) Al fine di contribuire alla gestione sicura ed efficace dei rifiuti di batterie al litio di origine urbana, è opportuno introdurre un nuovo codice dei rifiuti pericolosi di batterie al litio relativo alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/532/CE.
(9) Al fine di consentire agli operatori e alle autorità di attuare adeguatamente i codici dei rifiuti nuovi e modificati, in particolare per i rifiuti classificati o riclassificati come pericolosi, e di apportare i necessari cambiamenti strutturali e operativi nelle strutture di gestione dei rifiuti di batterie, nonché per consentire l’adeguamento, la comunicazione e il trattamento delle autorizzazioni relative ai rifiuti, è opportuno rinviare l’applicazione della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2000/532/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 9 novembre 2026.
...
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione è così modificato:
1) la voce 09 01 11* è sostituita dalla seguente:
«09 01 11* |
macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 07 a 16 06 11 o 16 06 14»; |
2) dopo la voce 10 08 20 sono inserite le voci seguenti:
«10 08 21* |
scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio contenenti sostanze pericolose |
10 08 22 |
scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio diverse da quelle di cui alla voce 10 08 21 |
10 08 23* |
scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose |
10 08 24 |
scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel diverse da quelle di cui alla voce 10 08 23 |
10 08 25* |
scorie derivanti dal riciclaggio di altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose a eccezione di quelle di cui alle voci 10 04 01, 10 08 21 e 10 08 23 |
10 08 26 |
scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie diverse da quelle di cui alla voce 10 08 25»; |
3) il capitolo 16 06 è sostituito dal seguente:
«16 06 |
rifiuti della fabbricazione, della fornitura e dell’uso di batterie |
16 06 01* |
rifiuti di batterie al piombo-acido |
16 06 02* |
rifiuti di batterie al nichel-cadmio |
16 06 03* |
rifiuti di batterie contenenti mercurio |
16 06 04* |
rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03) |
16 06 06* |
elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata |
16 06 07* |
rifiuti di batterie al litio |
16 06 08* |
rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl2) |
16 06 09* |
rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all’ossido di argento |
16 06 10* |
rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11) |
16 06 11* |
rifiuti di batterie al sodio-zolfo |
16 06 12 |
altri rifiuti di batterie al sodio (con l’eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11) |
16 06 13* |
rifiuti di batterie misti |
16 06 14* |
altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose |
16 06 15 |
rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14 |
16 06 22* |
rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo) |
16 06 23 |
rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido diversi da quelli di cui alla voce 16 06 22 |
16 06 24* |
rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica) |
16 06 25 |
rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 24 (ad esempio scarti anodici) |
16 06 26* |
rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido) |
16 06 27 |
rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 26 |
16 06 28* |
rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose |
16 06 29 |
rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline diversi da quelli di cui alla voce 16 06 28 |
16 06 30* |
rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose |
16 06 31 |
rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco diversi da quelli di cui alla voce 16 06 30 |
16 06 32* |
rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose |
16 06 33 |
rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 32 |
16 06 34* |
rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32 |
16 06 35 |
rifiuti della fabbricazione di batterie diversi da quelli di cui alle voci 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 e 16 06 33»; |
4) la voce 19 02 11* è soppressa
5) sono inserite le voci seguenti:
«19 02 12* |
sali solidi e loro soluzioni contenenti metalli pesanti provenienti dal riciclaggio delle batterie |
19 02 13* |
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose»; |
6) dopo la voce 19 13 08 sono inserite le voci seguenti:
«19 14 |
frazioni intermedie del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie |
19 14 01* |
frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al piombo-acido e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
19 14 02* |
frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al litio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
19 14 03* |
frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al nichel e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
19 14 04* |
frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie alcaline e dei rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
19 14 05* |
frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie allo zinco e dei rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
19 14 06* |
frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al sodio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
19 14 07* |
frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti una miscela di materiali degli elettrodi, non altrimenti specificata alle voci da 19 14 01 a 19 14 06 |
19 14 08 |
leghe derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie (in forma massiccia)»; |
7) le voci 20 01 33* e 20 01 34 sono soppresse;
8) dopo la voce 20 01 41 sono inserite le voci seguenti:
«20 01 42* |
rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07 |
20 01 43* |
rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07 |
20 01 44 |
rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43». |
[...]
Vedi Tavola di concordanza Codici CER - Elenco Europeo Rifiuti EER / TUA 2025 - Aggiornata Nuovi EER Batterie
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