Legge 8 Luglio 1986 n. 349

Legge 8 Luglio 1986 n. 349 / Consolidato 2020
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
(GU n.162 del 15-7-1986 - Suppl. Ordinario n. 59)
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In allegato Testo...
ID 22675 | 06.10.2024 / Nota MATTM n. 29706 del 18 Novembre 2014
I criteri per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica ai sensi del Decreto Legislativo n.152/06 e ss.mm.ii, Parte IV, Titolo V, sono riportati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.
Si tratta di criteri di carattere generale che sono stati interpretati, nella prassi, per superare alcune problematiche applicative, emerse nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 252 Decreto Legislative n.152/06.
Tuttavia tale interpretazione dei criteri di applicazione dell'analisi di rischio risulta spesso difforme sul territorio nazionale, con evidenti disparità di trattamento di situazioni analoghe dal punto di vista sanitario ed ambientale. E' evidente che l'univocita e l'omogeneita dei criteri da applicare per l'istruttoria dei progetti di messa in sicurezza e bonifica e strumento essenziale di accelerazione dei procedimenti e di certezza, per le Pubbliche Amministrazioni e per i proponenti. Pertanto ii Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rawisato l'opportunità e l'urgenza di istituire un gruppo di lavoro con l'obiettivo di elaborare le linee-guida di riferimento in tema di analisi di rischio.
Tale gruppo di lavoro, costituito da esperti designati dai Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, dalle Regioni, dalle Agenzie Regionali e Provinciali per l'Ambiente (ARPA/APPA), dall'ISPRA, dall'ISS e dall'INAIL ha identificato come prioritari per l'elaborazione delle linee-guida i seguenti temi:
1. definizione degli obiettivi di bonifica in presenza di CSR<CSC;
2. utilizzo dei dati di campo per la verifica dei risultati ottenuti con l'applicazione modellistica;
3. attivazione del percorso di lisciviazione in falda;
4. definizione degli obiettivi di bonifica in presenza di concentrazioni superiori alla Csat (Concentrazione di Saturazione).
Non sono invece oggetto delle linee-guida:
a) aspetti prettamente tecnici inerenti l'analisi di rischio (ad esempio tecniche e metodologie di misura del soil-gas, della biodisponibilita, della lisciviazione dei contaminanti), che potranno essere, invece, oggetto, nel lungo termine, di analisi da parte degli istituti scientifici e del sistema delle agenzie ambientali anche al fine di un aggiornamento dei contenuti del manuale "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati".
b) modifiche e/o integrazioni della normativa vigente in tema di bonifiche.
In relazione ai suddetti punti, si riportano nei paragrafi seguenti le conclusioni del Gruppo di Lavoro che sono state condivise pressoche all'unanimità con la sola eccezione del punto 1, sul quale si sono registrate quattro posizioni contrarie per motivazioni diverse, come risulta dai resoconti sintetici delle riunioni, pubblicati sul sul sito www.bonifiche.minambiente.it.
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Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
(GU n.162 del 15-7-1986 - Suppl. Ordinario n. 59)
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ID 23564 | 05.03.2025 / In allegato
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