Circolare Prot. n. 7127 del 2 marzo 2023
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Circolare Prot. n. 7127 del 2 marzo 2023
ID 21671 | 10.04.2024 / In allegato
OGGETTO:
Chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle previsioni dell’art. 80 del Codice della Strada.
1. Iscrizione al RUI del personale dipendente dell’Amministrazione con qualifica di “ispettore autorizzato“.
2. Ambito operativo di riferimento per l’attività degli Ispettori Autorizzati.
Al fine di favorire l’uniforme applicazione delle vigenti disposizioni sul territorio nazionale ed in merito alle tematiche di cui ai punti 1. e 2. in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Iscrizione al RUI del personale dipendente dell’Amministrazione con qualifica di “ispettore autorizzato“.
Con nota prot. n. 54001 del 28.2.2023, la DGT del Nord-Est ha chiesto alla scrivente DG di esprimersi in merito alla seguente fattispecie.
Si tratta della possibilità concreta di operatività del personale dipendente dell’Amministrazione, non operatore tecnico ai sensi dell’articolo 81 del codice della strada e quindi non “ispettore abilitato”, che, alternativamente:
a) avendo seguito il prescritto corso di formazione e sostenuto e superato gli esami per la qualifica di “ispettore autorizzato”[1], oppure
b) avendo comprovato il possesso del titolo di “responsabile tecnico” di officina alla data del 31.8.2018, ha chiesto e legittimamente ottenuto l’iscrizione al RUI appunto con la qualifica di “ispettore autorizzato” di modulo B, ovvero di modulo C.
In merito, dunque, alla possibilità di impiegare tale personale ai fini delle operazioni di revisione si dispone che – salvo diverso avviso della DG del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero, a cui la presente nota è pure indirizzata -, tale possibilità sia certamente esclusa dallo status stesso di dipendente presso il Ministero, anche con contratto part time, e fintanto che permanga tale status.
Tanto in applicazione della disciplina in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ossequio al dovere generale di astenersi da situazioni che possono configurare conflitto di interessi, quale sarebbe quella in ipotesi, posto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché in coerenza con i principi di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, recante “Codice di comportamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
Alla predetta Direzione Generale del personale si rimette, per competenza, l’espressione del parere in merito, invece, all’applicabilità o meno nel caso di specie delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del citato decreto legislativo 165 del 2011 e, quindi, circa la necessità o meno che i dipendenti de quibus si astengano dallo svolgere attività come ispettori autorizzati nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
Per il caso, che si ritiene assolutamente marginale, in cui, invece, il dipendente dell’Amministrazione, già in possesso dello status di “ispettore abilitato”, avesse successivamente conseguito anche quello di “ispettore autorizzato”, si segnala quanto segue.
Il Registro Unico degli Ispettori (RUI) è per sua natura “unico”. In detto registro figurano (una sola volta) tutti gli ispettori, ciascuno associato al livello di autorizzazione che gli compete (i.e., in ordine crescente: autorizzato modulo B, autorizzato modulo C, ausiliario, abilitato, abilitato “autobus”).
Il livello di autorizzazione più elevato in possesso dell’ispettore è quello cui fare riferimento per l’assegnazione delle sedute che, coerentemente con il principio definito dal comma 8 dell’art. 80 del codice della strada (i.e.: “…. al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti … il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli, …”) dovranno prevedere il ricorso ad ispettori con livelli di autorizzazione via via più bassi solo una volta esaurita la disponibilità offerta dagli ispettori con livelli di autorizzazione più elevati e sempre con l’obiettivo di consentire il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche.
Ambito operativo di riferimento per l’attività degli Ispettori Autorizzati.
Si richiama ancora l’articolo 80, comma 8, del codice della strada nella parte in cui recita: “Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi…”.
Stante quanto sopra, è necessario fornire disposizioni univoche utili a disciplinare in modo omogeneo il perimetro operativo dei futuri Centri di controllo privati nonché degli Ispettori Autorizzati tanto nell’attività presso detti Centri quanto presso i Centri di Controllo dell’Amministrazione o da questa autorizzati (i.e.: officine autorizzate ex legge n. 870 del 1986).
Veicoli ADR
Come è noto molti veicoli di categoria N ed O soddisfano in maniera “nativa” i requisiti richiesti per il riconoscimento in sede di omologazione della classificazione ADR; è altrettanto noto, però, come ciò non implichi necessariamente una destinazione d’uso al trasporto delle merci pericolose.
Stante quanto sopra, qualora il proprietario che conferisce il veicolo alla revisione richieda il rilascio del mod. DTT306 (barrato rosa), la revisione dovrà essere necessariamente effettuata da un Ispettore abilitato.
In caso contrario, anche se il veicolo risponde ai requisiti di cui alla parte 9 dell’accordo ADR, ma il proprietario non richiede il rilascio/rinnovo del “barrato rosa”, la revisione potrà essere eseguita anche da un Ispettore autorizzato.
Veicoli ATP
I veicoli in regime di ATP, per circolare e trasportare derrate in regime di temperatura controllata, necessitano dell’attestato ATP (barrato blu) in corso di validità e della revisione periodica, anch’essa in corso di validità. La revisione di veicoli di questo tipo con m.c.p.c. maggiore di 3.5 tonnellate è di competenza esclusiva degli Ispettori abilitati.
Tuttavia, qualora l’attestato ATP sia scaduto di validità e non ricorrono le condizioni o non vi sia l’intenzione del proprietario di rinnovarlo, la revisione potrà essere eseguita anche da un Ispettore autorizzato, previa riclassificazione della destinazione d’uso del veicolo da “trasporto specifico” a “trasporto cose” ed esibizione del nuovo documento di circolazione (DU) rilasciato quale duplicato a seguito della suddetta riclassificazione.
Si rammenta che la riclassificazione potrà essere effettuata in via amministrativa qualora il veicolo sia privo di dispositivi asserviti al mantenimento della temperatura (frigorifero, piastre eutettiche, caloriferi, etc..) e qualora le dimensioni del veicolo stesso non eccedano i limiti di sagoma di cui all’articolo 61 del codice della strada.
In caso contrario, la stessa potrà avvenire solo a seguito di visita e prova presso l’UMC.
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D’Anzi
___
[1] Si fa riferimento alla disciplina di cui all’ ACCORDO 17 aprile 2019, n. 65/CSR (G.U. n. 183 del 6.8.2019) “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”; al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, n. 446 ed al Decreto Dirigenziale 16 febbraio 2022, n. 40