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Regolamento delegato (UE) 2024/1127

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Regolamento delegato  UE  2024 1127

Regolamento delegato (UE) 2024/1127

ID 21692 | 16.04.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/1127 della Commissione, dell'8 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i principi guida e i criteri per definire le procedure di verifica dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti in servizio (verifica in servizio)

GU L 2024/1127 del 16.4.2024

Entrata in vigore: 06.05.2024

________

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i principi guida e i criteri per definire le procedure mediante cui verificare che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nei file di informazioni per cliente corrispondono alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti in servizio. Stabilisce inoltre le procedure per verificare la presenza di strategie a bordo o relative ai veicoli che migliorano artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite o nei calcoli effettuati al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante («verifica in servizio»)

2. Il presente regolamento non si applica ai veicoli pesanti a emissioni zero quali definiti all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1242.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1242 e all’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2400.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) «autorità di rilascio dell’omologazione»: l’autorità di omologazione che ha rilasciato una licenza conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2400;

2) «strategie artificiali»: le strategie a bordo o relative ai veicoli campione che migliorano artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite o nei calcoli effettuati al fine di certificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante.

Articolo 3 Selezione dei veicoli di verifica in servizio

1. Ciascuna autorità di rilascio dell’omologazione seleziona, per ciascun periodo di riferimento, un campione di veicoli per i costruttori a cui ha rilasciato una licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione in conformità al regolamento (CE) n. 595/2009 e alle relative misure di attuazione, in particolare gli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2400.

Per ciascun periodo di riferimento e per ciascun costruttore, come minimo, tutte le prove di verifica in servizio di cui all’articolo 4, paragrafo 2, sono effettuate per un numero adeguato di volte sulla base della media calcolata sui tre periodi di riferimento precedenti la verifica in servizio del numero totale di veicoli di un determinato costruttore stabilito a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2400 o dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione.

2. Se un costruttore è responsabile di meno di 100 veicoli nuovi immatricolati nell’Unione nel periodo di riferimento dell’anno che precede di due anni il periodo di riferimento dell’anno in cui i veicoli sono selezionati a norma del paragrafo 1, l’autorità di rilascio dell’omologazione può decidere di non effettuare le prove di verifica in servizio per tale costruttore.

Articolo 4 Prove di verifica in servizio

1. L’autorità di rilascio dell’omologazione seleziona, ai fini delle prove di cui al paragrafo 2, veicoli in servizio il cui stato è rappresentativo di una manutenzione e un uso adeguati e le cui caratteristiche figurano tra quelle registrate nel file di informazioni per cliente o nel certificato di conformità.

2. L’autorità di rilascio dell’omologazione verifica che i valori delle emissioni specifiche di CO2 e del consumo di carburante registrati nel file di informazione per cliente dei veicoli selezionati in conformità del paragrafo 1 corrispondano alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli in servizio e verifica se sono presenti strategie artificiali, mediante una delle prove seguenti:

a) per un numero di veicoli determinato sulla base di un metodo di valutazione statistica: prove su strada in conformità alla procedura di prova di verifica (Verification Testing Procedure, VTP) di cui all’allegato X bis del regolamento (UE) 2017/2400, compresa la verifica amministrativa delle informazioni di input, dei dati di input e del trattamento dei dati;

b) per un numero di veicoli determinato sulla base di un metodo di valutazione statistica: prove di resistenza aerodinamica conformemente all’allegato VIII, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2400 (prova a velocità costante con misurazioni della coppia);

c) per un numero di pneumatici determinato sulla base di un metodo di valutazione statistica: prove del coefficiente applicabile di resistenza al rotolamento, in cui ogni pneumatico deve essere sottoposto a prova in un laboratorio di riferimento, quale definito all’allegato V, sezione 1, punto 1, del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e in conformità all’allegato X, punto 3.2, del regolamento (UE) 2017/2400;

d) per un numero di veicoli determinato sulla base di un metodo di valutazione statistica: prove della massa, in cui la «massa effettiva corretta del veicolo» di cui all’allegato III, sezione 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/2400, o la «massa corretta in ordine di marcia» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, sono verificate pesando il veicolo e applicando eventuali correzioni;

e) per un numero congruo di veicoli: prove specifiche che utilizzano metodi di prova virtuali o fisici per individuare la presenza di strategie artificiali.

3. L’autorità di rilascio dell’omologazione affida lo svolgimento delle prove di cui al paragrafo 2 a un servizio tecnico che non ha eseguito, per i veicoli interessati, lo stesso tipo di prove ai fini della certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi di cui al regolamento (UE) 2017/2400.

4. L’autorità di rilascio dell’omologazione valuta i risultati delle singole prove e stabilisce se i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli in servizio sono superiori ai valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nei file di informazioni per clienti, tenendo conto della valutazione statistica delle prove di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), e stabilisce se sono presenti strategie artificiali.

5. Su richiesta, il costruttore fornisce all’autorità di rilascio dell’omologazione e a qualsiasi soggetto che esegue le prove di verifica in servizio tutte le informazioni, la documentazione e le specifiche tecniche o il supporto necessari per eseguire adeguatamente la verifica in servizio.

Articolo 5 Documentazione, dovere di informazione e conclusioni dell’autorità di rilascio dell’omologazione

1. L’autorità di rilascio dell’omologazione assicura che le prove effettuate in conformità dell’articolo 4 siano documentate e che i verbali di prova siano messi a disposizione della Commissione, del costruttore dei veicoli interessati e, su richiesta, delle altre autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato e di terzi che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione.

2. Entro dieci mesi dall’inizio della prova l’autorità di rilascio dell’omologazione conclude se la verifica in servizio abbia individuato la mancata corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli in servizio e i valori registrati nei file di informazione per clienti, o la presenza di strategie artificiali.

3. La conclusione dell’autorità di rilascio dell’omologazione a norma del paragrafo 2 si applica a tutti i veicoli interessati che sono entrati in circolazione per la prima volta nell’Unione.

Articolo 6 Finanziamento delle verifiche in servizio

L’autorità di rilascio dell’omologazione garantisce la disponibilità di risorse sufficienti per coprire i costi della verifica in servizio. I costi sono recuperati mediante commissioni che l’autorità di rilascio dell’omologazione può riscuotere presso il costruttore. Le commissioni coprono le fasi della verifica in servizio necessarie all’autorità di rilascio dell’omologazione per trarre le conclusioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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