Slide background




Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO 6 / Normativa e note

ID 18110 | | Visite: 19362 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/18110

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO

Limiti emissioni veicoli passeggeri e commerciali leggeri Euro 5 e 6 / Normativa e noteUpdate 2022

ID 18110 | 20.11.2022 / In allegato

Il Regolamento (CE) n. 715/2007 è il rifermento normativo per l'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

Il Regolamento (CE) n. 715/2007:

- fissa norme armonizzate per l’omologazione di automobili e veicoli commerciali leggeri, conosciuti collettivamente come veicoli a motore leggeri, riguardo alle emissioni;
riguarda i dispositivi di controllo dell’inquinamento * e il ricambio degli stessi, e fissa norme per la loro omologazione;
- è stato più volte modificato, da ultimo con il regolamento (UE) 2018/858.

Il regolamento (UE) 2018/858:

- rivede le norme sull’omologazione dei veicoli dell’UE;
- introduce metodi di prova più severi relativamente all’emissione di inquinanti; e
- abroga la direttiva 2007/46/CE sull’omologazione UE dei veicoli a partire dal 31 agosto 2020.

La normativa si applica ai veicoli commerciali leggeri inferiori alle 2,6 tonnellate.

ATTO

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007)

SINTESI

Al fine di limitare l'inquinamento causato dai veicoli stradali, il regolamento introduce requisiti comuni riguardo alle emissioni dei veicoli a motore e alle loro parti di ricambio specifiche (norme Euro 5 ed Euro 6). Esso prevede anche misure per migliorare l'accesso alle informazioni sulla riparazione dei veicoli e per incentivare la produzione di veicoli conformi alle sue disposizioni in tempi rapidi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con una massa di riferimento non superiore ai 2610 kg. Sono compresi, tra l'altro, le automobili private, i furgoni e i veicoli commerciali destinati al trasporto di passeggeri o di merci o ad alcuni usi speciali (ambulanza, ad esempio), dotati o di motori ad accensione comandata (motori a benzina, a gas naturale o a gas di petrolio liquefatto – GPL) o di motori ad accensione spontanea (motori diesel).

Oltre ai suddetti veicoli (coperti de facto dal regolamento), i costruttori possono chiedere che siano coperti anche i veicoli per il trasporto di passeggeri o di merci con una massa di riferimento compresa tra 2610 kg e 2840 kg.

Al fine di limitare quanto più possibile l'impatto negativo dei veicoli stradali sull'ambiente e la salute, il regolamento copre un'ampia gamma di emissioni inquinanti: monossido di carbonio (CO), idrocarburi non metanici e idrocarburi totali, ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM). Sono comprese le emissioni dallo scarico, le emissioni per evaporazione e del basamento motore.

Modifiche

Il regolamento è stato più volte modificato (vedi cap. Riferimenti) da ultimo con il Regolamento (UE) 2018/858.

Il Regolamento (UE) 2018/858:

- rivede le norme sull’omologazione dei veicoli dell’UE;
- introduce metodi di prova più severi relativamente all’emissione di inquinanti;
- abroga la direttiva 2007/46/CE sull’omologazione UE dei veicoli a partire dal 31 agosto 2020.

Tabella EURO 1 - 6 / Data immatricolazione

Standard Data di prima immatricolazione
Euro 1 Gennaio 1993
Euro 2 Gennaio 1997
Euro 3 Gennaio 2001
Euro 4 Gennaio 2006
Euro 5 Gennaio 2011
Euro 6 Settembre 2015

LIMITI DI EMISSIONE

L'allegato I del regolamento fissa i limiti di emissione per ogni categoria di emissioni inquinanti e per i diversi tipi di veicoli citati in precedenza.

Norma Euro 5

Le emissioni prodotte da veicoli diesel:

- monossido di carbonio: 500 mg/km;
- particolato: 5 mg/km (ossia una riduzione dell'80% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- ossidi di azoto (NOx): 180 mg/km (ossia una riduzione del 20% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto: 230 mg/km.

Emissioni prodotte da veicoli a benzina, a gas naturale o a GPL:

- monossido di carbonio: 1 000 mg/km;
- idrocarburi non metanici: 68 mg/km;
-  idrocarburi totali: 100 mg/km;
- ossidi di azoto (NOx): 60 mg/km (ossia una riduzione del 25% delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- particolato (unicamente per i veicoli a benzina a iniezione diretta che funzionano a miscela magra): 5 mg/km (limite non previsto dalla norma Euro 4).

Per quanto riguarda i furgoni e altri veicoli commerciali leggeri destinati al trasporto merci della categoria N1, il regolamento prevede tre classi di limiti di emissione, in funzione della massa di riferimento del veicolo: inferiore a 1305 kg, tra 1305 kg e 1760 kg, superiore a 1760 kg. I limiti applicabili a quest'ultima classe sono validi anche per i veicoli destinati al trasporto merci della categoria N2.

Regolamento (CE) n. 715/2007

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO   Tabella 1

Legenda: PI = motori ad accensione comandata,
CI = motori ad accensione spontanea
(1) I limiti relativi alla massa di particolato per i motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO   Tabella 2

Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition),
CI = motore ad accensione spontanea (Compression Ignition)
(1) Un limite della massa del particolato emesso pari a 5,0 mg/km si applica ai veicoli omologati a norma dei limiti d’emissione di questa tabella con il precedente metodo di misurazione della massa del particolato, prima dell’1.9.2011.
(2) I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.
(3) Fino a tre anni dopo la data di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, un limite di emissione del numero di particelle pari a 6,0 × 1012 #/km si applica ai veicoli Euro 6 PI a iniezione diretta su richiesta del fabbricante. Al più tardi a tale data si applica un metodo di prova per l’omologazione atto a garantire l’effettiva limitazione del numero di particelle emesse dai veicoli nelle condizioni reali di guida.

Applicazione delle norme

A decorrere dell'entrata in vigore delle norme Euro 5 ed Euro 6, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio dell'omologazione, l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli che non rispettano i limiti di emissione prescritti. Una proroga di un anno è prevista per i veicoli destinati al trasporto merci (categoria N1, classi II e III, e categoria N2) e per i veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche. Il calendario è il seguente:

- la norma Euro 5 è applicabile dal 1° settembre 2009 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli;
- la norma Euro 6 sarà applicabile a partire dal 1° settembre 2014 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e dal 1° settembre 2015 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli.

Incentivi finanziari, accordati dagli Stati membri e destinati ad incoraggiare il rispetto anticipato dei nuovi valori limite, sono autorizzati se:

- si applicano a tutti i veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai requisiti fissati dal presente regolamento;
-  cessano di essere applicati alla data di applicazione dei valori limite;
- ammontano, per ogni tipo di veicolo a motore, ad un importo che non supera il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti di emissione, compreso il costo di installazione.

ALTRI OBBLIGHI DEI FABBRICANTI

I fabbricanti devono:

- progettare, costruire e assemblare i componenti in modo che il veicolo sia conforme alla normativa;
- dimostrare che tutti i nuovi veicoli e nuovi dispositivi di controllo dell’inquinamento siano conformi alla normativa e in grado di soddisfare i limiti di emissioni durante la normale vita di un veicolo in condizioni normali di utilizzazione su strada;
- garantire che i dispositivi di controllo dell’inquinamento durino per 160 000 km;
- garantire che le emissioni possano essere controllate dopo cinque anni o 100 000 km, a seconda del caso che si verifica per primo;
- fornire agli acquirenti dati sulle emissioni di biossido di carbonio e sui consumi di carburante;
- non utilizzare dispositivi di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, se non in condizioni molto particolari, come per proteggere un motore contro danni o incidenti;
- (fino al 1° settembre 2020) mettere a disposizione sui siti web un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli agli operatori indipendenti. Queste devono comprendere articoli come manuali d’uso e manuali tecnici. Per l’accesso possono richiedere un contributo ragionevole. Tali requisiti sono sostituiti da quelli previsti nel regolamento (UE) 2018/858 a partire dal 1o settembre 2020.

CONTESTO

Sebbene le norme in materia di emissioni inquinanti siano state aggiornate dal 1° gennaio 2005 (norma Euro 4), l'UE ritiene necessario rafforzarle ulteriormente, pur tenendo conto delle implicazioni per i mercati e la competitività dei costruttori, nonché dei costi diretti e indiretti imposti alle imprese.

Il presente regolamento è stato elaborato dopo un'ampia consultazione delle parti in causa. Esso pone l'accento sulla riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto (NOx), in particolare per i veicoli diesel. Dovrebbe pertanto permettere miglioramenti considerevoli per la salute. Occorre ricordare che gli ossidi di azoto e gli idrocarburi sono precursori dell'ozono.

Il Regolamento (CE) n. 715/2007 ha modificato la direttiva 70/156/CEE e la direttiva 2005/55/CE e dal 2 gennaio 2013 e abrogato le direttive 70/220/CEE, 72/306/CEE, 74/290/CEE, 77/102/CEE, 78/665/CEE, 80/1268/CEE, 83/351/CEE, 88/76/CEE, 88/436/CEE, 89/458/CEE, 91/441/CEE, 93/59/CEE, 94/12/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/69/CE, 98/77/CE, 99/100/CE, 99/102/CE, 2001/1/CE, 2001/100/CE, 2002/80/CE, 2003/76/CE e 2004/3/CE.

Il Regolamento (UE) 2018/858 ha modificato i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abrogato la direttiva 2007/46/CE.

Norma Euro 6

Con l'entrata in vigore della norma Euro 6 le emissioni di ossidi di azoto prodotte da veicoli a motore diesel dovranno essere ridotte in misura considerevole. Ad esempio, le emissioni prodotte dalle automobili e da altri veicoli destinati al trasporto non potranno superare il limite massimo di 80 mg/km (ossia una riduzione supplementare di più del 50% rispetto alla norma Euro 5). Le emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto prodotte da veicoli diesel verranno anch'esse ridotte e non potranno superare un certo limite: ad esempio, per le automobili e altri veicoli destinati al trasporto il limite è fissato a 170 mg/km.

Note auto Euro 6

La categoria europea Euro 6 è nata dal bisogno di classificare le nuove auto prodotte dalle case automobilistiche le cui emissioni erano nettamente inferiori rispetto a quelle precedenti.

Rientrano, infatti, nella categoria Euro 6 tutte le auto immatricolate a partire dal 1 settembre 2015 e che presentano i seguenti limiti di emissioni per il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato (PM):

Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO   EURO 6

Le differenze fra Euro 6a, 6b, 6c e 6d

Il Regolamento (CE) n. 692/2008 abrogato dal Regolamento (UE) 2017/1151 definisce la categoria Euro 6 e relative sottocategorie come di seguito definite.

Regolamento (UE) 2017/1151

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione.(GU L 175 del 7.7.2017)

La categoria Euro 6 presenta diverse sottocategorie con livelli di emissioni differenti e meno nocivi. Questi valori sono indicati alla voce V.5 della carta di circolazione (vedi a seguire)

In dettaglio le differenze:

Euro 6 a
Euro 6 b
Euro 6 c
Euro 6 d

Euro 6 a
Questo sottocategoria riguarda tutte le auto immatricolate da gennaio 2016. Le emissioni di CO equivalgono a 0,5 g/km per i diesel e 1 g/km per i benzina.

Le quantità di NOx sono fissate allo 0,080 g/km per i diesel e 0,060 per i benzina, quelle di particolato (PM10) allo 0,005 g/km per entrambe.

Euro 6 b
Questa sottocategoria si differenzia dalla 6a per quanto riguarda le emissioni di PM10, ridotte allo 0,0045 g/km per entrambe. Le emissioni per le altre sostanze sono uguali al livello 6 a.

Euro 6 c
Questa sottocategoria riguarda i veicoli immatricolati da settembre 2018. L’unica modifica riguarda le auto a benzina che riducono il PM10 da 6x1012/km a 6x1011/km.

Inoltre, lo standard 6 c prevede che il livello delle emissioni CO venga rilevato tramite un nuovo test su strada (e non più solamente in laboratorio): il Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP).

Euro 6 d
Applicata alle vetture immatricolate da gennaio 2021, la sottocategoria prevede un'ulteriore modifica dei cicli di omologazione.

In realtà, già a partire dall’autunno 2018, tutte le vetture verranno prodotte secondo lo standard Euro 6d-TEMP.

Esso prevede che i livelli di inquinamento del NOx vengano misurati attraverso una prova su strada , la RDE (Real Driving Emissions) e il rilevamento della CO tramite WLTP.

Euro 5 o Euro 6 sul libretto

Il modo più facile è quello classico: leggere la carta di circolazione perché il libretto riporta i codici dei regolamenti europei e spesso anche la dicitura tipo "Euro 6". Per i libretti di tipo nuovo (formato europeo A4) il regolamento europeo sulle emissioni inquinanti è indicato al rigo V.9 del riquadro 2, mentre nel riquadro 3 è da qualche anno ripetuto in modo più chiaro, accompagnato dallo standard di omologazione (tipo Euro 4, Euro 5, Euro 6, ecc.). (vedi a seguire)

(V.1) emissioni CO (g/km o g/kWh)
(V.2) emissioni HC (g/km o g/kWh)
(V.3) emissioni NOx (g/km o g/kWh)
(V.5) emissioni particolato motori diesel  (g/km o g/kWh)
(V.7) emissioni CO2 (g/km)
(V.9) indicazione classe ambientale con omologazione CE

Riquadri carta di circolazione (formato A4)

Riquadri carta di circolaione   FIg  1

Fig. 1 - Riquadri carta di circolazione europea

Riquadri carta di circolaione   FIg  2

Fg. 2 - V.9 Regolamento (UE) 2016/646 (riquadro 2)
...
Riquadri carta di circolaione   FIg  4

Fig. 4 - Regolamento (UE) 2016/646 (riquadro 3) / Euro 6 b

Euro 7

Nessuna novità in vista invece per le omologazioni Euro 7: tra discussioni in sede europea e critiche da parte delle Case la nuova normativa entrerà in vigore non prima del 2025 anche se, pare, i ritardi potrebbero farla slittare al 2026.

Attualmente quindi le immatricolazioni a partire dall'1 gennaio 2021 devono rispondere alla norma Euro 6d-ISC-FCM.

Controllo Omologazione EURO

Il controllo online delle emissioni dell'auto, sono consultabili sui portali:

ACI
I residenti nelle Regioni convenzionate con l’ACI possono inserire la tipologia di veicolo e la targa. In questo caso, la verifica verrà effettuata sulla base delle informazioni contenute negli archivi delle Regioni convenzionate con ACI.

Portale dell’Automobilista:
Il portale di servizi di e-government del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, dove cittadini, operatori professionali e imprese possono consultare informazioni e accedere ai servizi online a loro dedicati.
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Limiti emissioni veicoli EURO 5 e EURO 6 Rev. 00 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
1139 kB 21

Tags: Abbonati Full Plus Trasporto Strada

Articoli correlati

Ultimi inseriti Trasporto

Dic 04, 2023 190

Circolare Prot n. 35223 del 24.11.2023

Circolare Prot n.35223 del 24.11.2023 / Rilascio delle targhe storiche ID 20893 | 04.12.2023 Circolare Prot n.35223 del 24.11.2023Veicoli di interesse storico e collezionistico – Artt. 60 e 93, comma 4, c.d.s. - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2023 – Decreto del… Leggi tutto
Decreto 4 agosto 2023   Decreto auto storiche
Dic 04, 2023 188

Decreto 4 agosto 2023

Decreto 4 agosto 2023 / Decreto auto storiche ID 20892 | 04.12.2023 Decreto 4 agosto 2023Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico. (GU n. 225 del 26.09.2023)_______ Art. 1. Oggetto1. Il presente decreto reca… Leggi tutto
DD MIT Prot  468 del 21 Novembre 2023   Disciplina auto storiche
Dic 04, 2023 189

DD MIT Prot. 468 del 21 Novembre 2023

Decreto Dirigenziale MIT Prot. 468 del 21 Novembre 2023 / Modalità operative Decreto 4 agosto 2023 auto storiche ID 20891 | 04.12.2023 / In allegato________ Articolo 2 (Oggetto e finalità) 1. A norma dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto… Leggi tutto
Dic 02, 2023 338

Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale

Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale Conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 La Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale si è svolta a Vienna dal 7 ottobre all'8 novembre 1968, sotto l'egida dell'ONU con lo scopo quello di aggiornare la convenzione di Ginevra. Parteciparono 66… Leggi tutto
Dic 02, 2023 320

Legge 5 luglio 1995 n. 308

Legge 5 luglio 1995 n. 308 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l’8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi Europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con… Leggi tutto
Dic 02, 2023 348

Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale

Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale Conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 La Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale si è svolta a Vienna dal 7 ottobre all'8 novembre 1968, sotto l'egida dell'ONU con lo scopo quello di aggiornare la convenzione di Ginevra. Parteciparono 66… Leggi tutto
Nov 30, 2023 317

Direttiva 2010/40/UE

Direttiva 2010/40/UE ID 20867 | 30.11.2023 Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto GU L 207/1 del… Leggi tutto
Nov 30, 2023 320

Direttiva (UE) 2023/2661

Direttiva (UE) 2023/2661 ID 20866 | 30.11.2023 Direttiva (UE) 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle… Leggi tutto
Nov 23, 2023 497

Decreto 26 ottobre 2023

Decreto 26 ottobre 2023 ID 20834 | 23.11.2023 / In allegato Decreto 26 ottobre 2023 Modifica del decreto 22 dicembre 2022, concernente le procedure per l'autorizzazione delle nuove stazioni di prova ATP private. (GU n.274 del 23.11.2023) Articolo unico1. All’art. 11, comma 1, del decreto del… Leggi tutto
Circolare Ministero dell Interno prot  n  14753 del 10 novembre 2023
Nov 21, 2023 762

Circolare Ministero dell'Interno n. 14753 del 10 novembre 2023

Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 14753 del 10 novembre 2023 / Guida con CQC rilasciata stato extra UE ID 20803 | 21.11.2023 / In allegato Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 14753 del 10 novembre 2023 - Guida con Carta Qualificazione Conducente rilasciata in uno stato extra UE. Si fa… Leggi tutto

Più letti Trasporto

Convezione STWC
Nov 22, 2021 39949

Convenzione STCW

in IMO
Convezione STCW ’78 Convenzione internazionale sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare Lo scopo principale della convenzione è promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione della ambiente marino stabilendo di comune… Leggi tutto
D P R  16 dicembre 1992 n  495
Apr 19, 2021 13584

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993(GU n.303 del 28-12-1992 - SO n. 134 ) Allegati i testi consolidati (Riservati Abbonati Trasporto ADR):- Versione aggiornata al 17.06.2019- Versione… Leggi tutto
Nov 22, 2021 13503

IGC Code

in IMO
IGC Code (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) ID 3631 | 14.02.2017 The International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), adopted by resolution MSC.5(48),has been mandatory under… Leggi tutto
Mag 01, 2017 13405

D.P.R. 4 giugno 1997 n. 448

Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997 n. 448 Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione.GU n. 301 del… Leggi tutto
Nov 23, 2021 13007

Safe Containers Convention (CSC)

in IMO
Safe Containers Convention (CSC), 2014 Edition The International Convention for Safe Containers, 1972 (CSC 1972) has two goals: - to maintain a high level of safety of human life in the transport and handling of containers by providing acceptable test procedures and related strength requirements;… Leggi tutto