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Cassazione Penale, Sez. 4, 30 maggio 2016, n. 22701

ID 2669 | | Visite: 3956 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2669

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 maggio 2016, n. 22701 - Lavoratore investito dal mezzo movimentato da terra. Alterazioni alla struttura della macchina (deterioramento di componenti funzionali essenziali) ed eccentriche modalità d'uso

1. Con sentenza resa in data 23/2/2015, la Corte d'appello di Torino - pur modificando il trattamento sanzionatorio inflitto a carico degli imputati, in ragione del riconoscimento, in loro favore, delle circostanze attenuanti generiche - ha confermato la sentenza in data 25/3/2014 con la quale il Tribunale di Cuneo ha condannato G.D., P.P. e G.B.G. alle pene di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di R.D'A., in Cairo Montenotte (luogo del fatto del 30/5/2009) e in Savigliano (luogo del decesso), il 20/7/2009.
Agli imputati, nelle rispettive qualità - il P.P. quale presidente del consiglio di amministrazione della ditta Edil Giara s.r.l., il G.B.G. quale amministratore unico della ditta Duegi Prefabbricati s.r.l., e il G.D. quale presidente del consiglio di amministrazione e responsabile tecnico della ditta G.D. s.r.l. - era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica analiticamente richiamate nel capo di imputazione, per non aver impedito a R.D'A., dipendente della Duegi Prefabbricati, l'uso dell'autocarro MAN, targato Omissis, di proprietà della Edil Giara, e da questa concesso in uso alla Duegi Prefabbricati, dalla quale era stato acquistato senza che lo stesso fosse rispondente alla normativa antinfortunistica vigente.
Su tale autocarro infatti era stato installato, dalla ditta G.D., l'apparecchio di sollevamento PAGHERÒ CN I 4660, il cui selettore della presa di forza (per la gru) era allocato alla base del sedile di guida lungo il lato della portiera; tale selettore consentiva l'inserimento accidentale e l'utilizzo anche da terra del sollevatore, con le marce inserite, previo blocco dell'acceleratore a mano, a circa 900/1000 giri al minuto, attraverso l'uso di una scatola metallica.
Nell'occasione di specie, il R.D'A., dopo aver eseguito lo scarico del materiale presente nel cassone dell'autocarro e di quello depositato sul rimorchio parcheggiato nell'aria di cantiere, stazionando a terra in corrispondenza della portiera lato guida, dopo aver collocato la gru in posizione di riposo con rientro nella sede degli stabilizzatori, spostava il selettore dalla modalità 'presa di forza' alla modalità 'forza motrice' (da gru ad autocarro), lasciando i giri del motore invariati e le marce inserite, sicché l'autocarro, spostandosi in avanti di circa 6 metri e mezzo e terminando la corsa contro la recinzione adiacente di un container, investiva lo stesso R.D'A. che, per effetto dell'impatto riportava lesioni personali tali da condurlo al decesso verificatosi alcune settimane dopo il fatto. 

2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati.

3. G.D. (titolare della ditta responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura di sollevamento sull'autocarro oggetto d'esame) propone ricorso sulla base di tre articolati motivi d'impugnazione.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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