Slide background




DVR VDT | Modello valutazione rischio Videoterminali

ID 8331 | | Visite: 35981 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/8331

Cover DVR VDT

DVR VDT | Modello valutazione rischio Videoterminali

08.05.2019 | Rev. 0.0 2019

La Documentazione allegata è inerente la valutazione del rischio videoterminali, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - TITOLO VII, CAPO I e CAPO II (in formato .doc/pdf), con Modello DVR VDT, Documenti ufficiali INAIL, Documento sulle norme UNI VDT/Postazioni di lavoro ufficio, altra Documentazione d'interesse.

I lavoratori addetti a VDT sono (Art. 173 D.Lgs. n. 81/2008) tutti i lavoratori che utilizzano un VDT in modo sistematico e abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di 15 minuti ogni due ore di attività. Utilizzo sistematico e abituale vuol dire che l’uso del VDT è una parte necessaria e costante dell’attività lavorativa, e quindi non un uso saltuario, occasionale, per tempi ridotti.

Il lavoratore addetto al VDT, nel D.Lgs. 626/94, veniva definito come il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di VDT in modo sistematico e abituale, per almeno quattro ore consecutive al giorno per tutta la settimana lavorativa, dedotte le interruzioni obbligatorie (art. 54: pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua, non cumulabili all’inizio o alla fine dell’orario lavorativo).

A differenza della precedente enunciazione del D.Lgs. 626/94, che richiedeva un uso continuativo per quattro ore giornaliere, l’organizzazione dei tempi di adibizione (quante ore al giorno, quante ore continuative) non risulta più discriminante.

Nel D.Lgs. n. 81/2008 la richiesta di quattro ore consecutive giornaliere viene a cadere, e la definizione riformulata diventa: “lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175 D.Lgs. n. 81/2008 (quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale).

Videoterminali

I videoterminali (Vdt) costituiscono oggi un elemento essenziale in quasi tutti gli ambienti lavorativi, siano essi uffici, dove il videoterminale è adesso lo strumento fondamentale di lavoro, che ambienti produttivi, dove in molti casi i videoterminali entrano con funzioni di controllo (postazioni di comando, gestione dei quantitativi e dei flussi, controllo dell’organizzazione, ecc.) o per attività di progettazione.

Il lavoro al videoterminale pone dei rischi per la salute dei lavoratori, che dipendono non solo dal videoterminale stesso ma da tutto ciò che costituisce l’ambiente in cui il lavoratore si trova. I rischi legati al vero e proprio Vdt sono dipendenti dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse, altre periferiche) oltre che dalle caratteristiche dei software installati, mentre l’ambiente comprende la postazione di lavoro (essenzialmente scrivania e seduta) e quanto c’è intorno (luce ambientale, microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.).

Il rischio dovuto al Vdt è uno dei fattori considerati nella legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che pone la sua valutazione tra gli obblighi del datore di lavoro, come per tutti gli altri rischi presenti nell’ambiente lavorativo.

Utilizzo sicuro del vdt

Lavorare al videoterminale comporta in generale dei possibili rischi dovuti al mantenimento di una postura statica (spesso seduta) e alla necessità di concentrare lo sguardo su uno schermo, per tutto o quasi il periodo di lavoro. Inoltre sono da considerare anche i rischi più generali legati all’ambiente di lavoro, e i rischi specifici dovuti alle caratteristiche degli strumenti utilizzati, siano essi strumenti fisici (hardware) che programmi (il software), oltre alle richieste dell’attività dal punto di vista mentale.

Le principali fonti di rischio sono riferibili a:

1. caratteristiche della postazione di lavoro (caratteristiche del piano di lavoro, della seduta, disposizione dei materiali, ecc.);
2. caratteristiche del Vdt vero e proprio (caratteristiche dello schermo e delle periferiche);
3. caratteristiche dell’ambiente in cui si trova la postazione di lavoro (illuminazione, microclima, rumore, ecc.)

Nella presente sezione vengono analizzati questi fattori sulla base delle raccomandazioni presenti nel d.lgs. 81/2008, in particolare nell’allegato XXXIV D.Lgs. n. 81/2008, ma anche sulla base di quanto presente nella normativa tecnica specifica.

Vdt e salute

L’utilizzo del videoterminale può presentare dei rischi per i lavoratori addetti: infatti l’adibizione a un videoterminale, che per legge si concretizza in un tempo di adibizione di almeno 20 ore settimanali, comporta in genere il mantenimento di una postura statica e la concentrazione dell’attenzione (e dello sguardo) su uno schermo, per tutto o quasi il periodo di lavoro.

Si tratta quindi soprattutto di rischi per il sistema muscoloscheletrico legati alla postura assunta e ai movimenti che vengono fatti, e rischi per la vista legati alle caratteristiche di luminosità e contrasto dello schermo e dell’ambiente circostante.

Inoltre la necessità di mantenere la concentrazione su un compito per lunghi periodi, o con compiti che richiedono un notevole impegno cognitivo, comporta un rischio di affaticamento mentale.
In questa sezione sono raccolte delle informazioni relative ai rischi per la salute che possono essere riferibili a una adibizione a Vdt, insieme ad informazioni sugli organi e apparati maggiormente coinvolti. Per riferimento è stata inserita la definizione di benessere e di discomfort, dato che stati di discomfort possono essere legati allo stress e sono possibile causa di molti disturbi aspecifici.

Tipologie di postazioni al vdt

Le attività al Videoterminale possono essere molto diversificate. Nella maggior parte dei casi si tratta di attività di ufficio, con caratteristiche abbastanza simili, che riguardano principalmente l’immissione di dati, la videoscrittura, il calcolo e l’analisi di informazioni; queste attività vengono svolte con modalità simili e comportano simili caratteristiche delle postazioni.

Esistono comunque anche molte altre attività al Vdt che possono richiedere una particolare organizzazione della postazione, come ad esempio negli uffici aperti al pubblico, o le postazioni per attività specializzate. In questa sezione sono analizzate alcune comuni tipologie di postazioni al videoterminale, evidenziando le loro caratteristiche specifiche. In questa sede non verranno trattate le postazioni di controllo per specifiche macchine o per singole operazioni lavorative.

...

Il documento allegato risulta essere così strutturato:

1. Introduzione
1.1 Videoterminali
1.2 Utilizzo sicuro del vdt
1.3 Vdt e salute
1.4 Tipologie di postazioni al vdt
2. Riferimenti normativi
2. Obblighi del datore di lavoro
3. Dati generali impresa
4. La valutazione dei rischi da lavoro ai videoterminali: I principali fattori di rischio 9
5. La postazione di lavoro
6. Il Piano di lavoro
7. Il sedile di lavoro
8. L’illuminazione naturale ed artificiale
9. Il corretto utilizzo dei computer portatili
10. Le condizioni ambientali
11. Misure di prevenzione
12. Check list di verifica Allegato XXXIV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
13. Norme UNI
14. Elenco operatori attrezzature munite di videoterminali
15. Firme del Documento per presa visione
Fonti

_______ 

Titolo VII D.Lgs. n. 81/2008 ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 172. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;

d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;

e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 173. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 

Art. 174. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.



ALLEGATO XXXIV REQUISITI MINIMI D.Lgs. n. 81/2008

Osservazione preliminare
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII.
I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all'articolo 3, comma 7.
1. Attrezzature

a) Osservazione generale.
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b) Schermo.
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione,  una  forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.
L'immagine  sullo  schermo  deve  essere  stabile;  esente  da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità.
La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore  dello  schermo  sia  posto  un  po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

c) Tastiera e dispositivi di puntamento.
La  tastiera  deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.
Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.

d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
Lo  schienale  deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare  dell'utente.  Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche  antropometriche  dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.
Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono  presentare  un  livello  di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili.
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

f) Computer portatili
L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

2. Ambiente

a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

b) Illuminazione
L'illuminazione  generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo  schermo  e  l'ambiente  circostante,  tenuto  conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Riflessi  sullo  schermo,  eccessivi  contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.
Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

c) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

d) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro  elettromagnetico,  devono  essere  ridotte  a  livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

e) Parametri microclimatici
Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.
Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

3. Interfaccia elaboratore/uomo
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza  e  di  esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori  indicazioni  comprensibili  sul corretto svolgimento dell'attività;

d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

Fonti: 
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Il lavoro al videoterminale

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Norme UNI d’interesse VDT- Postazioni di lavoro ufficio.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2019
73 kB 517
Allegato riservato DVR Videoterminali Rev. 0.0 2019.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2019
514 kB 675
Allegato riservato L’uso del videoterminale.pdf
SUVA 2011
773 kB 457
Allegato riservato Guida arredi VDT.pdf
SUVA 2011
1014 kB 476
Allegato riservato DVR Videoterminali Rev. 0.0 2019.docx
Certifico Srl - Rev. 0.0 2019
608 kB 777
Allegato riservato Lista di controllo VDT.xlsx
Certifico Srl - Rev. 0.0 2019
24 kB 675
Allegato riservato Linee guida SUVA per VDT.pdf
SUVA 2011
468 kB 349
Allegato riservato Legislazione italiana sui VDT.pdf
INAIL
270 kB 252
Allegato riservato Le norme tecniche sui Vdt.pdf
INAIL
247 kB 233
Allegato riservato Legislazione sul software.pdf
INAIL
305 kB 204
Allegato riservato Postazione al vdt.pdf
INAIL
277 kB 305
Allegato riservato VDT e periferiche.pdf
INAIL
294 kB 203
Allegato riservato L'ambiente di lavoro.pdf
INAIL
364 kB 221
Allegato riservato Possibili disturbi da lavoro al VDT.pdf
INAIL
177 kB 228
Allegato riservato Benessere e discomfort.pdf
INAIL
139 kB 199
Allegato riservato VDT e salute_Il carico di lavoro mentale 2014.pdf
INAIL
200 kB 227
Allegato riservato VDT e salute_La colonna vertebrale.pdf
INAIL
238 kB 230
Allegato riservato L'apparato visivo.pdf
INAIL
305 kB 213
Allegato riservato Prodotti informativi sul lavoro al VDT - Descrizioni.pdf
INAIL
155 kB 232
Allegato riservato Tipologia di postazioni - Postazioni da ufficio.pdf
INAIL
349 kB 267
Allegato riservato Tipologia di postazioni - Call center.pdf
INAIL
285 kB 191
Allegato riservato Grafica.pdf
INAIL
179 kB 260

Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Rischio videoterminali

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Decreto 6 febbraio 2024 n  49
Apr 16, 2024 82

Decreto 6 febbraio 2024 n. 49

Decreto 6 febbraio 2024 n. 49 ID 21696 | 16.04.2024 Decreto 6 febbraio 2024 n. 49 Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai… Leggi tutto
Atti 1  congresso nazionale malattie del lavoro  malattie professionali    1907
Apr 15, 2024 82

Atti 1° congresso nazionale malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907

Atti del 1° congresso nazionale per le malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907 ID 21691 | Palermo 19-21 ottobre 1907 - Download (link diretto) Sabato, 19 ottobre 1907, alle ore 10 antim. nell'Aula Magna della R. Università di Palermo, si è inaugurato solennemente il I Congresso… Leggi tutto
Apr 13, 2024 159

Avviso di rettifica Dlgs 25 novembre 2022 n. 203 - 03.04.2023

Avviso di rettifica Dlgs 25 novembre 2022 n. 203 - 03.04.2023 ID 21688 | 13.04.2024 Avviso di rettifica Dlgs 25 novembre 2022 n. 203 (G.U. 03/04/2023 n.79) Comunicato relativo al decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31… Leggi tutto
Healthy workplaces a model for action
Apr 11, 2024 116

Healthy workplaces: a model for action

Healthy workplaces: a model for action ID 21679 | 11.04.2024 Healthy workplaces: a model for action - For employers, workers, policymakers and practitioners Workers’ health, safety and well-being are vital concerns to hundreds of millions of working people worldwide. But the issue extends even… Leggi tutto
Profili di rischio di comparto   INAIL
Apr 08, 2024 135

Profili di rischio di comparto

Profili di rischio di comparto / INAIL ID 21653 | 08.04.2024 Nella sezione Profili di rischio di comparto / INAIL è disponibile un repertorio di documenti di approfondimento, i profili di rischio, riguardanti i fattori di rischio per la sicurezza e la salute a cui i lavoratori possono essere… Leggi tutto

Più letti Sicurezza