Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti: Professionisti / lavoratori
ID 14529 | | Visite: 18104 | Documenti Riservati Sicurezza | Permalink: https://www.certifico.com/id/14529 |
Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti: Professionisti / lavoratori Rev. 3.0 del 09 Gennaio 2022
ID 14529 | Rev. 3.0 del 09.01.2022 / Tabella riepilogativa in allegato
In allegato tabella aggiornata al Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 (in GU n.4 del 07.01.2022), che ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età è necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. Inoltre, senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU n.4 del 07.01.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022
Dal 1° Aprile 2021
Per l'art. 4, comma 1, D.L. 44 del 1° aprile 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, la vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 (GU n.217 del 10.09.2021) con l'introduzione dell'Art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) al D.L. 44 del 1° aprile 2021 estende l'obbligo vaccinale dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021 ad altre categorie di lavoratori di cui a seguire.
Il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 con l’introduzione dell’art 4-ter D.L. 44 del 1° aprile 2021 prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021 e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
______
Soggetti obbligati sono “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” (le “professioni sanitarie” sono quelle dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, nonché degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione; quanto agli “operatori di interesse sanitario”, si tratta di massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrico).
Sono esclusi dall'obbligo, in quanto non rientranti in dette due categorie, gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, in cui sono inclusi i massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, gli ottici, gli odontotecnici, le puericultrici.
Sono altresì esclusi coloro che, in collaborazione e/o alle dipendenze degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, svolgano prestazioni/mansioni di tipo diverso (ad es., amministrativo, commerciale).
Per essere inclusi nell'obbligo vaccinale occorre che gli appartenenti alle predette categorie svolgano la loro attività “nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.
In appendice vengono illustrati quelle che sono le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute.
Dal 10 Ottobre 2021
Il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (GU n.217 del 10.09.2021) estende l’obbligo vaccinale, con l'introduzione dell'Art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) al D.L. 44 del 1° aprile 2021, dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, ai lavoratori impiegati, a qualsiasi titolo, anche esterni, nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e in quelle socio-assistenziali e la Legge 24 settembre 2021 n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (in GU n.235 del 01.10.2021) ha incluso le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
Dal 15 Dicembre 2021
Il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali (in GU n.282 del 26.11.2021) all’articolo 2, con l’introduzione dell’art 4-ter D.L. 44 del 1° aprile 2021 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari) dispone che dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3 -ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:
- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
Dall’08 Gennaio 2022 al 15 giugno 2022
Il Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 (in GU n. 4 del 07.01.2022) introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.
Dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.
Schema 1 - Obbligo vaccinale
(*) Inclusione strutture semiresidenziali e strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità introdotta dalla Legge 24 settembre 2021 n. 133
Tabella Soggetti obbligo vaccinale
[... Segue in allegato]
...
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 09.01.2022 | Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 | Certifico Srl |
2.0 | 28.11.2021 | Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 | Certifico Srl |
1.0 | 02.10.2021 | Legge 24 settembre 2021 n. 133 | Certifico Srl |
0.0 | 12.09.2021 | ---- | Certifico Srl |
Collegati
Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122
Decreto-Legge 1 aprile 2021 n. 44
Obbligo Green Pass Tabella: Attività / Soggetti
Obbligo vaccinale personale sanitario DL n. 44/2021 | Note
Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122
Certifico | Sezione Covid-19
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti Professionisti - lavoratori Rev. 3.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 3.0 2022 |
324 kB | 429 | ||
Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti Professionisti - lavoratori Rev. 2.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2021 |
560 kB | 227 | ||
Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti Professionisti - lavoratori Rev. 1.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2021 |
515 kB | 177 | ||
Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti Professionisti - lavoratori Rev. 0.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
234 kB | 315 |