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Linee guida gestione in sicurezza attività educative emergenza COVID-19

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Linee guida gestione in sicurezza attivit  educative emergenza COVID 19

Ordinanza Ministero della Salute e Ministero delle Pari opportunità del 21 Maggio 2021

Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19

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Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono il documento recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”, di cui all’articolo 20, comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

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Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19

Le presenti linee guida si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.).

Tra le attività di cui alle presenti linee guida sono ricomprese, a titolo esemplificativo:

a) attività svolte in centri estivi;
b) attività svolte in servizi socioeducativi territoriali;
c) attività svolte in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori;
d) attività di comunità (es. associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori, gruppi giovanili delle comunità religiose);
e) attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali;
f) spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche;
g) scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurriculari, con esclusione di attività di formazione professionale;
h) attività svolte presso istituzioni culturali e poli museali;
i) attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile);
l) attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017);
m) attività di nido familiare, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020 (cd. tagesmutter);
n) attività all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste).

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e attività prospettate:

a) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l’adulto e il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l’organizzazione delle attività in gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
b) l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire attività di gruppi;
c) l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

.... Segue in allegato

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