Slide background




Circolare Ministero della Salute n. 30847 del 24 Settembre 2020

ID 11621 | | Visite: 4853 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/11621

Circolare n  30847 del 24 09 2020

Circolare Ministero della Salute n. 30847 del 24 Settembre 2020

Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.

Facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico.

Il documento sopra indicato - la cui valenza normativa vincolante deriva direttamente dalle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri citato - è stato trasmesso con Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020 quale strumento di riferimento utile per l’implementazione a livello regionale, fornendo un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno sono inoltre rappresentati gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e\o focolai da COVID-19 nelle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell’epidemia che per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative.

In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):

a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale.

Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991.

...

Fonte: Ministero della Salute

Collegati:

Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Coronavirus

Ultimi archiviati Sicurezza

Cassazione  Penale Sez  4  14 marzo 2024 n  10665
Mar 18, 2024 39

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024 Posizioni di garanzia: fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e utilizzatore/datore di lavoro Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 Anno 2024Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore Dott.… Leggi tutto
La qualit  del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol
Mar 16, 2024 85

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol ID 21519 | 16.03.2024 / INAIL 2011 Il prodotto presenta gli esiti innovativi di un'attività sperimentale condotta, nell'arco di cinque anni, dalla CONTARP in collaborazione con la CSA e con l'ARPA Liguria (Dipartimento di… Leggi tutto
Procedure to certify CFPA E Fire Safety Specialists in Building Design
Mar 13, 2024 77

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design ID 21503 | 13.03.2024 / CFPA-E Guideline No 40:2023 F 1 Introduction The field of fire protection in building design has developed t throughout the world, including Europe. Due to its basis in science, the areas in which fire… Leggi tutto
Nuovi spettri per la visione
Mar 13, 2024 78

Nuovi spettri per la visione

Nuovi spettri per la visione / INAIL 2024 ID 21500 | 13.03.2024 / In allegato Gli spettri di emissione dei “nuovi” sistemi a LED (lampade di illuminazione, monitor, display dei tablet e degli smartphone) sono diversi dagli spettri emessi dai dispositivi “tradizionali” come le lampade ad… Leggi tutto
Mar 13, 2024 208

Decreto interministeriale 11 marzo 2024

Decreto interministeriale 11 marzo 2024 ID 21495 | 13.03.2024 Decreto interministeriale dell'11 marzo 2024 - Ricostituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici agli agenti chimici, ai sensi… Leggi tutto

Più letti Sicurezza