Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.375 *

/ Totale documenti scaricati: 23.638.871 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.375 *

/ Totale documenti scaricati: 23.638.871 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.375 *

/ Totale documenti scaricati: 23.638.871 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.375 *

/ Totale documenti scaricati: 23.638.871 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.375 *

/ Totale documenti scaricati: 23.638.871 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.375 *

/ Totale documenti scaricati: 23.638.871 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.375 *

/ Totale documenti scaricati: 23.638.871 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.375 *

/ Totale documenti scaricati: 23.638.871 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.375 *

/ Totale documenti scaricati: 23.638.871 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Decreto 8 novembre 2019 | RTV Centrali termiche a combustibile gassoso

ID 9555 | | Visite: 45316 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/9555

Decreto 8 novembre 2019

Decreto 8 novembre 2019 | RTV Centrali termiche a combustibile gassoso

Decreto 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

(GU Serie Generale n.273 del 21-11-2019)

Entrata in vigore: 21.12.2019

________

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
2. Il presente decreto non si applica a:
a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
b) impianti di incenerimento;
c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
3. Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto. All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.
4. Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti si applicano le specifiche disposizioni indicate nell’art. 5 e nell’allegato 1 di cui all’art. 3.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti di cui all’articolo precedente devono essere realizzati in modo da:
evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti nell’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Gli impianti medesimi sono realizzati e gestiti secondo le procedure individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformità alle norme tecniche vigenti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad esse stesse equivalenti, e utilizzando i prodotti previsti dalle disposizioni comunitarie applicabili ove esistenti.
3. Specifiche tecniche nella materia del presente decreto sono individuate nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4. Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, sono:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Art. 5. Disposizioni per gli impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Per le attività soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti.

Art. 6. Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 5, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più applicabili le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’interno.

...

- Allegato 1: Regola tecnica di prevenzione incendi

- Allegato 2: Elenco non esaustivo specifiche tecniche
...

Vedi Tavole di lettura RTV Decreto 8 novembre 2019:


Download RTV Tavole di lettura PDF

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 8 novembre 2019.pdf)Decreto 8 novembre 2019
 
IT802 kB8022

Tags: Prevenzione Incendi

Ultimi inseriti

Cassazione  Penale Sez  4  14 marzo 2024 n  10665
Mar 18, 2024 32

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024 Posizioni di garanzia: fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e utilizzatore/datore di lavoro Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 Anno 2024Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore Dott.… Leggi tutto
Direttiva PdCM 8 luglio 2014   Indirizzi protezione civile grandi dighe
Mar 17, 2024 49

Direttiva 8 luglio 2014

Direttiva PdCM 8 luglio 2014 / Indirizzi protezione civile grandi dighe ID 21526 | 17.03.2024 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. [GU n. 256 del… Leggi tutto
Mar 17, 2024 48

Regolamento (CE) n. 987/2009

in News
Regolamento (CE) n. 987/2009 ID 21525 | 17.03.2024 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai… Leggi tutto
Mar 17, 2024 63

Messaggio INPS n. 1072 del 13.03.2024

in News
Messaggio INPS n. 1072 del 13.03.2024 / Telelavoro abituale e il nuovo Accordo Quadro sul telelavoro transfrontaliero abituale ID 21524 | 17.03.2024 1. Premessa Le misure restrittive alla circolazione delle persone, adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da… Leggi tutto
Mar 17, 2024 59

Lettera Commissione UE DG MOVE del 4 marzo 2024

Lettera Commissione UE DG MOVE del 4 marzo 2024 ID 21523 | 17.03.2024 Retrofit of smart tachograph v2 in vehicles operating in a Member State other than their Member State of registration by 31 December 2024 or 18 August 2025. Collegati[box-note]Circolare MIMIT Prot n. 0067867 dell'8 marzo… Leggi tutto
Mar 17, 2024 85

Sentenza Cassazione Sez. Lavoro 13 febbraio 2024, n. 3927

Sentenza Cassazione Sez. Lavoro 13 febbraio 2024, n. 3927 ID 21522 | 17.03.2024 Legittimo il licenziamento dello chef a cui, a seguito di ispezione igienico-sanitaria effettuata dai Carabinieri, erano state contestate al datore di lavoro gravi irregolarità relative alla conservazione dei prodotti… Leggi tutto
Direttiva del PdCM 26 febbraio 2024
Mar 16, 2024 46

Direttiva del PdCM 26 febbraio 2024

Direttiva del PdCM 26 febbraio 2024 ID 21520 | 16.03.2024 Direttiva del PdCM 26 febbraio 2024 Misure di coordinamento delle politiche del mare. (GU n.64 del 16.03.2024) ... Collegati[box-note]Decreto-Legge 11 novembre 2022 n. 173Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 303Comitato Interministeriale… Leggi tutto
La qualit  del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol
Mar 16, 2024 83

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol ID 21519 | 16.03.2024 / INAIL 2011 Il prodotto presenta gli esiti innovativi di un'attività sperimentale condotta, nell'arco di cinque anni, dalla CONTARP in collaborazione con la CSA e con l'ARPA Liguria (Dipartimento di… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

La qualit  del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol
Mar 16, 2024 83

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol ID 21519 | 16.03.2024 / INAIL 2011 Il prodotto presenta gli esiti innovativi di un'attività sperimentale condotta, nell'arco di cinque anni, dalla CONTARP in collaborazione con la CSA e con l'ARPA Liguria (Dipartimento di… Leggi tutto
ANSI ASSP Z244 1 2016  R2020
Mar 14, 2024 115

ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020)

ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020) / The Control Of Hazardous Energy Lockout, Tagout And Alternative Methods ID 21508 | 14.03.2024 / Preview in allegato [box-info]ANSI/ASSE Z244.1-2016 / ANSI/ASSP Z244.1-2016 (R2020) Alcuni utenti precedenti di questo standard potrebbero essere confusi dalla… Leggi tutto
UNI EN 13116 2024 Facciate continue   Resistenza al carico del vento
Mar 14, 2024 80

UNI EN 13116:2024 | Facciate continue

UNI EN 13116:2024 | Facciate continue - Resistenza al carico del vento ID 21506 | 14.03.2024 / In allegato Preview UNI EN 13116:2024 Facciate continue - Resistenza al carico del vento - Requisiti prestazionali La norma specifica i requisiti relativi alle prestazioni strutturali di facciate continue… Leggi tutto
UNI EN 12255 3 2024 Impianti di trattamento acque reflue   Parte 3
Mar 14, 2024 124

UNI EN 12255-3:2024 | Impianti di trattamento acque reflue - Parte 3

UNI EN 12255-3:2024 | Impianti di trattamento acque reflue - Parte 3 ID 21505 | 14.03.2024 / Preview in allegato UNI EN 12255-3:2024 Impianti di trattamento delle acque reflue - Parte 3: Trattamenti preliminari La norma specifica i principi di progettazione e i requisiti prestazionali per i… Leggi tutto
Interpello ambientale 06 03 2024   Applicazione EoW impianti orafi
Mar 13, 2024 169

Interpello ambientale 06.03.2024 - Applicazione EoW impianti orafi

Interpello ambientale 06.03.2024 - Applicazione EoW impianti orafi ID 21496 | 13.03.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che… Leggi tutto