Slide background
Slide background
Slide background




Nuova RTV centrali termiche a combustibile gassoso

ID 9115 | | Visite: 8037 | News Prevenzioni IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/9115

Nuova RTV centrali termiche a combustibile gassoso

Nuova RTV centrali termiche a combustibile gassoso - Bozza

ID 9115 | 17.09.2019

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

Update 21.11.2019

Pubblicato nella GU n. 273 del 21 Novembre 2019 il Decreto 8 Novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2019) Entrata in vigore: 21.12.2019

La RTV è stata notificata alla Commissione europea il 04/06/2019 con n. 2019/0263/I - I20, termine dello status quo 05/09/2019, disponibile in allegato il testo notificato. Vari contributi di organizzazioni al vaglio della Commissione dopo il termine dello status quo (05/09/2019).

Il provvedimento notificato aggiorna le precedenti disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui al decreto del Ministro dell'Interno 12 aprile 1996 modificato con decreto del 16 novembre 1999 e decreto 23 luglio 2001.

Nel dettaglio lo schema di decreto si compone di sei articoli e due allegati, e precisamente:

- art. 1: Definisce il campo di applicazione;
- art. 2: Definisce gli obiettivi;
- art. 3: Approva le disposizioni tecniche;
- art. 4: Stabilisce l'impiego dei prodotti per uso antincendio;
- art. 5: Stabilisce le disposizioni per gli impianti esistenti;
- art. 6: Riporta le disposizioni finali;
- Allegato 1: Regola tecnica di prevenzione incendi;
- Allegato 2: Elenco specifiche tecniche.

Motivazioni in breve
Con il decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

Nel corso degli ultimi anni si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico con la pubblicazione delle relative specifiche tecniche, di prodotto e di installazione, adottate dagli enti di normazione sia a livello comunitario che nazionale.

Si è rilevata quindi la necessità di aggiornare e semplificare le disposizioni di sicurezza antincendi, in particolare per gli aspetti impiantistici ed alle caratteristiche dei relativi ambienti, relative agli impianti con portata termica superiore a 35 kW, di cui al richiamato decreto 12 aprile 1996, anche al fine di superare alcune criticità che attualmente richiedono il ricorso a specifici procedimenti di deroga.

RTV centrali termiche a combustibile gassoso - Bozza
...
Art. 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

2. Il presente decreto non si applica a:
a) gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
b) gli impianti di incenerimento;
c) gli impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) gli impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

3. Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto. All'interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.

4. Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti si applicano le specifiche disposizioni indicate nell’articolo 5 e nell’allegato 1 di cui all’articolo 3.

Fonte: EC

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato RTV Impianti termici combustibile gassoso - Bozza.pdf
 
888 kB 71
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Notification 2019 263 I.pdf)Notification 2019 263 I
 
IT73 kB1039

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

Ott 15, 2022 150121

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto
DPR 151 2011 small
Set 01, 2023 110741

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

PDF | ebook Google Android | ebook Apple iOSElenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi DPR 151/2011 Testo consolidato ID 921 | Update 01.09.2023 Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982 Documento Tabella Attività e RTV (al link il Documento formato… Leggi tutto
Marcatura CE maniglioni antipanico
Mag 05, 2023 90775

Maniglioni antipanico: normativa

Maniglioni antipanico: marcatura CE Le porte antincendio, salvo casi particolari, devono "aprirsi a semplice spinta dall'interno nel verso dell'esodo", i dispositivi di apertura del tipo maniglioni o piastre ai apertura pur non esssendo obbligatori, sono altamente consigliati per soddisfare il… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

Procedure to certify CFPA E Fire Safety Specialists in Building Design
Mar 13, 2024 77

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design ID 21503 | 13.03.2024 / CFPA-E Guideline No 40:2023 F 1 Introduction The field of fire protection in building design has developed t throughout the world, including Europe. Due to its basis in science, the areas in which fire… Leggi tutto
RISC 501 2023   Fire Safety Assessment Test for External Cladding Systems
Feb 26, 2024 238

RISC 501:2023 - Fire Safety Assessment Test for External Cladding Systems

RISC 501:2023 - Fire Safety Assessment Test for External Cladding Systems / FPA ID 21426 | 26.02.2024 Dal 1990 è in aumento il verificarsi di incendi nei sistemi di rivestimento di grandi dimensioni particolare preoccupazione in quanto il sistema di rivestimento di un edificio ha il potenziale di… Leggi tutto
Circolare D C PREV  prot  n  5555 del 18 aprile 2012
Feb 19, 2024 336

Circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012

Circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012 / DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi ID 21386 | 19.02.2024 / In allegato Circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012 - DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi. Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in… Leggi tutto
Dic 12, 2023 810

Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291

Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291 ID 20952 | 12.12.2023 / In allegato Nota VVF prot. 6 dicembre 2023 n. 18291 - Allegato IV del decreto 2 settembre 2021 - Refuso A seguito di segnalazioni pervenute a questa Direzione relative all’oggetto, si segnala che il richiamo normativo inserito al punto… Leggi tutto