Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
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Orientamenti obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
ID 24028 | 27.05.2025 / In allegato
Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei settori dell'industria e dei trasporti, di cui agli articoli 22 bis, 22 ter e 25 della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413
GU C/2025/2983 del 27.5.2025
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Indice
1. Introduzione
2. Ambito di applicazione dell’obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui all’articolo 22 bis
3. Relazione tra l’obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e l’obiettivo complessivo dell’UE in materia di energia rinnovabile di cui all’articolo 3
4. Articolo 22 ter
5. Obiettivo relativo ai combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui all’articolo 25
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1. Introduzione
La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, è entrata in vigore il 20 novembre 2023. La direttiva di modifica introduce cambiamenti del quadro legislativo che disciplina l'energia rinnovabile fino al 2030 e oltre. I presenti orientamenti si riferiscono all'ultima versione della direttiva sulle energie rinnovabili, modificata nel 2023, come «direttiva riveduta sulle energie rinnovabili» o «direttiva riveduta».
La direttiva riveduta sulle energie rinnovabili, che costituisce un caposaldo del Green Deal europeo e di REPowerEU, è finalizzata a conseguire l'ambizioso obiettivo dell'Unione di contrastare i cambiamenti climatici e ridurre la propria dipendenza energetica dalla Russia. Essa aumenta notevolmente il livello di ambizione in materia di energia rinnovabile, non solo portando dal 32 % al 42,5 % l'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile che deve essere conseguito collettivamente entro il 2030 (con l'aspirazione di pervenire al 45 %), ma anche rafforzando i sotto-obiettivi per le energie rinnovabili da conseguire in vari settori, compresa l'industria, e aggiungendone di nuovi.
L'industria rappresenta circa il 25 % del consumo energetico dell'Unione ed è uno dei principali consumatori di combustibili fossili, in particolare ai fini di riscaldamento e raffrescamento. Inoltre, i combustibili fossili sono utilizzati come materia prima per la produzione di prodotti industriali, quali fertilizzanti, prodotti chimici o acciaio. Data la quota significativa dell'industria nel consumo energetico dell'Unione, è necessario aumentare in modo sostanziale la penetrazione delle energie rinnovabili in tale settore in tutta l'Unione, al fine di conseguirne gli obiettivi in materia di energie rinnovabili. Inoltre, poiché le decisioni di investimento a livello industriale di oggi determineranno i processi industriali futuri e le opzioni energetiche a disposizione del settore, è importante che tali decisioni siano adeguate alle esigenze future e che si eviti la creazione di attivi non recuperabili (considerando 59 della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili).
La direttiva riveduta sulle energie rinnovabili comprende due disposizioni specifiche (articoli 22 bis e 22 ter) dedicate all'utilizzo dell'energia rinnovabile nel settore dell'industria. Essa prevede incentivi e obblighi per gli Stati membri al fine di garantire il passaggio dell'industria a processi di produzione che utilizzano come combustibile o materia prima energia rinnovabile, quali i combustibili rinnovabili di origine non biologica ( «renewable fuels of non-biological origin» , RFNBO), anziché combustibili fossili. Occorre osservare a tale riguardo che la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili introduce all'articolo 2, punto 36), una nuova definizione di combustibili rinnovabili di origine non biologica che comprende tutti gli usi degli RFNBO e non solo il loro uso come carburante per il trasporto, come nel caso della precedente definizione contenuta nella direttiva sulle energie rinnovabili del 2018.
Oltre a un obiettivo indicativo di aumento della quota da fonti rinnovabili nel settore dell'industria, l'articolo 22 bis prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli RFNBO sostituiscano parzialmente i loro equivalenti fossili per scopi finali energetici e non energetici nel proprio settore industriale. Tale obbligo mira a promuovere lo sviluppo di un mercato per il consumo di RFNBO nel comparto industriale, aspetto necessario in quanto tali combustibili sono attualmente più costosi dei loro equivalenti di origine fossile e difficilmente possono essere prodotti e venduti a condizioni di mercato in assenza di un intervento normativo. La direttiva riveduta sulle energie rinnovabili offre la possibilità di ridurre l'obiettivo relativo agli RFNBO in uno Stato membro purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22 ter.
Il termine generale per il recepimento delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva riveduta sulle energie rinnovabili, compresi gli articoli 22 bis e 22 ter, è il 21 maggio 2025.
La direttiva stabilisce inoltre obiettivi vincolanti nel settore dei trasporti. Oltre al conseguimento degli obiettivi generali che prevedono una quota del 29 % di energia rinnovabile nei trasporti o una riduzione del 14,5 % dell'intensità delle emissioni dei carburanti per il trasporto entro il 2030, gli Stati membri sono tenuti ad aumentare la quota di RFNBO ad almeno l'1 %. I combustibili rinnovabili di origine non biologica contribuiscono inoltre al conseguimento di un obiettivo combinato del 5,5 % per gli RFNBO e i biocarburanti avanzati. La direttiva definisce inoltre le modalità con cui gli RFNBO possono contribuire al conseguimento degli obiettivi e le modalità di promozione da parte degli Stati membri dell'uso delle energie rinnovabili nei trasporti attraverso un obbligo in capo ai fornitori di combustibile.
La presente comunicazione è intesa come mero documento di orientamento ai fini del recepimento e dell'attuazione della direttiva riveduta sulle energie rinnovabili. Essa non fornisce un'interpretazione nel contesto di altri atti giuridici.
Soltanto gli atti legislativi dell'UE hanno efficacia giuridica. L'interpretazione autentica della normativa deve discendere dal testo della direttiva e direttamente dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea.
[...] Segue in allegato
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