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Interpello ambientale 16.01.2025 - Batterie per esclusivo utilizzo proprio

ID 23414 | | Visite: 581 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/23414

Interpello ambientale 16 01 2025   Batterie per esclusivo utilizzo proprio

Interpello ambientale 16.01.2025 - Batterie per esclusivo utilizzo proprio

ID 23414 | 06.02.2025 / In allegato

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 16.01.2025

Oggetto: Interpello in materia ambientale in relazione agli obblighi incombenti in capo all’impresa che importa batterie per esclusivo utilizzo proprio.

Interpello ex art 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Chiarimenti in ordine all’art. 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.36/2003 (criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica).

Si fa riferimento all’istanza di interpello ambientale ex articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 di cui all’istanza recante prot. n. 188610/2024 con cui Confindustria ha posto i seguenti quesiti per chiarire gli obblighi incombenti in capo all’impresa che importa batterie per esclusivo utilizzo proprio.

QUESITO n. 1 relativo alla qualifica di utilizzatore finale o di produttore per l’impresa che importa batterie per utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi.

QUESITO n. 2 sull’obbligo dell’impresa che importa batterie per utilizzo proprio e sull’obbligo di accertamento dell’iscrizione del fornitore estero al Registro nazionale pile e accumulatori.

QUESITO n. 3 sui nuovi obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie per l’impresa che importa tali prodotti da Stati extra-UE per utilizzo proprio.

[...]

3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.

Come è noto, il vigente quadro normativo di riferimento per le batterie e i relativi rifiuti è delineato dal D.lgs. n. 188 del 2008 (attuativo della Direttiva 2006/66/CE) e dal Regolamento (UE) 2023/1542 che abroga la Direttiva 2006/66/CE a decorrere dal 18 agosto 2025, ad eccezione delle ipotesi previste dall’articolo 95 dello stesso Regolamento (UE) 2023/1542.

Il Regolamento (UE) 2023/1542 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatte salve alcune disposizioni di applicazione posticipata tra cui quelle di cui al capo VIII relative alla gestione dei rifiuti di batterie decorrenti dal 18 agosto 2025.

Restano, dunque, attualmente vigenti le disposizioni del D.lgs. n. 188 del 2008 sulla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e quelle che definiscono i soggetti responsabili di tale gestione e del relativo finanziamento.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato D.lgs. n. 188 del 2008, sono tenuti alla gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori e al relativo finanziamento i produttori di pile e accumulatori definiti all’articolo 2, comma 1, lettera n) del medesimo D.lgs. n. 188 del 2008, ossia “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza...”

Lo stesso D.lgs. n. 188 del 2008 definisce all’articolo 2, comma 1, lettera p), “immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità”;

La definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 188 del 2008 esprime il concetto di immissione sul mercato all’interno del territorio unionale effettuata anche attraverso l’importazione da paesi terzi che è connesso a quello di produttore, indicato nello stesso D.lgs. n. 188 del 2008, allorquando le pile e gli accumulatori siano forniti o messi a disposizione in favore di terzi sul territorio nazionale.

Rientrano, pertanto, nella definizione di “produttore” di pile e accumulatori le imprese che importano e forniscono tali prodotti sul territorio nazionale a favore di terzi mentre sono escluse le imprese che li importano per l’utilizzo proprio.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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